§ 3.17.48 - L.R. 13 agosto 1979, n. 200.
Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:13/08/1979
Numero:200


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.  [2]
Art. 4. 
Art. 5.  [5]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 3.17.48 - L.R. 13 agosto 1979, n. 200.

Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana, nel quadro della politica dei servizi sociali, regolamenta ed eroga contributi in favore delle scuole per assistenti sociali, operanti nel territorio regionale, gestite da enti locali, da enti giuridicamente riconosciuti, da associazioni regolarmente costituite e da cooperative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di assistenti sociali.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere i contributi di cui alla presente legge, per le finalità indicate all'articolo 1, a favore degli enti ed organismi che nell'ultimo quinquennio sono stati ammessi a fruire degli interventi ivi previsti, purchè risultino convenzionati con Università o Istituti o Dipartimenti universitari per la formazione di assistenti sociali, anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole.

 

     Art. 2.

     Le scuole per assistenti sociali di cui alla presente legge dovranno curare la formazione di assistenti sociali abilitati a:

     - individuare i bisogni dei singoli e della comunità ed avviare interventi risolutivi secondo le esigenze del territorio;

     - promuovere ed organizzare i servizi specifici in una prospettiva globale di intervento socio-sanitario;

     - espletare le funzioni affidate dalla legge agli assistenti sociali.

     Le scuole, di cui al precedente comma, possono altresì curare la realizzazione di iniziative di aggiornamento e riqualificazione di assistenti sociali che esercitano la professione, nonché l'attuazione di studi e ricerche di interesse sociale.

 

     Art. 3. [2]

     Le scuole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo, che svolgono attività didattiche per la formazione di assistenti sociali da almeno cinque anni, per essere ammesse al contributo di cui alla presente legge devono presentare all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro il 31 maggio di ogni anno, la domanda corredata dal piano di studi e di attività, dal preventivo di spesa e dall'elenco dei docenti.

 

     Art. 4.

     Sono ammesse al contributo le scuole in cui:

     a) l'accesso ai corsi è consentito a coloro che risultano forniti del titolo di studio di scuola media superiore, di titolo equipollente o valido per l'accesso a una facoltà universitaria;

     b) il corso di studi, con programma teorico-pratico, di cui all'art. 7 della presente legge, ha la durata di un triennio e la frequenza è obbligatoria alle lezioni e ai tirocinii;

     c) l'insegnamento delle discipline teoriche è affidato a docenti universitari, o professionisti, o esperti nelle materie di insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici.

     L'insegnamento delle materie tecnico-professionali è affidato ad assistenti sociali particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale;

     d) è impegnato un docente a tempo pieno o parziale ogni cinquanta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale [3];

     e) è prevista la pubblicità dei preventivi e dei consuntivi;

     f) la gestione sociale e didattica è affidata ad un comitato presieduto da un rappresentante dell'ente, associazione regolarmente costituita, o cooperative gestori, e costituito dal direttore della scuola, da un rappresentante del Comune in cui essa ha sede (ove il Comune non sia già rappresentato ad altro titolo), da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante degli studenti, per ciascun anno di corso;

     g) esista una struttura organizzativa stabile, che ne consenta un efficiente funzionamento, costituita da un direttore, da almeno un segretario e dal necessario personale ausiliario.

     Ove il direttore della scuola non sia un assistente sociale deve prevedersi una vice direzione affidata ad un assistente sociale.

     Il venir meno di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al contributo, ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmene integrato [4].

 

     Art. 5. [5]

     Per la verifica dei requisiti di cui alla presente legge e la formazione del conseguente piano di ripartizione dei contributi, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale si avvale della consulenza di una commissione da esso presieduta e costituita da sei esperti di servizio sociale eletti dall'assemblea dei direttori delle scuole ammesse ai contributi regionali nel corso dell'ultimo triennio ed integrata da quattro dirigenti, rispettivamente designati dagli Assessori per il lavoro, la sanità, la pubblica istruzione, gli enti locali e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     I componenti della Commissione di cui al precedente comma vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone il piano di ripartizione dei contributi fra le scuole da ammettere a contributo sulla base dei programmi presentati dalle stesse scuole [6].

     Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

     I decreti di concessione dei contributi alle scuole sono emessi entro il 30 settembre successivo.

     La misura del contributo non può essere superiore al 90 % della spesa di gestione delle scuole, con particolare riferimento al costo della struttura organizzativa e delle attività didattiche inerenti al modello previsto dalla presente legge.

     Le scuole sono tenute a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il consuntivo delle spese ammesse al contributo, corredato da una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 7.

     Il corso di studio deve articolarsi in insegnamenti professionali, insegnamenti di base e tirocinii.

     Gli insegnamenti di base comprendono le discipline:

     - filosofiche e antropologiche;

     - politiche-economiche;

     - sociologiche;

     - psicologiche;

     - giuridiche;

     - medico-sociali.

     Gli insegnamenti professionali comprendono l'acquisizione delle conoscenze specifiche della professione, con particolare riguardo:

     - al servizio sociale nelle dimensioni individuali, di gruppo, di comunità;

     - all'amministrazione dei servizi sociali;

     - alla metodologia della ricerca applicata al servizio sociale;

     - all'etica professionale.

     La logica della formazione deve privilegiare processi

interdisciplinari di sintesi teorico-pratica, stimolare e favorire la

creatività, l'autoconsapevolezza e la partecipazione degli studenti.

     I tirocinii devono essere finalizzati alla sperimentazione sul campo della metodologia dell'intervento professionale, sulla base di una sintesi teorico-pratica. I tirocinii, con la guida di assistenti sociali esperti, devono essere effettuati in ambiti territoriali e istituzionali per un periodo minimo di cinque mesi per anno di corso e devono concludersi con una valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio.

     Per il conseguimento del diploma, gli studenti devono avere ultimato il corso triennale di studi, con la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni afferenti ogni singola materia, superati i prescritti esami annuali e sostenuto, alla fine dei tre anni, un esame di diploma mediante discussione di una tesi, scritta, davanti ad un'apposita commissione, con la partecipazione di un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 8.

     Per l'anno accademico 1979-80, gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda, alla formulazione del programma, all'emissione del decreto di erogazione del contributo, sono rispettivamente fissati secondo le seguenti date: 15 settembre, 31 ottobre, 30 novembre.

 

     Art. 9.

     Per il primo biennio di applicazione della presente legge, in deroga al termine di cinque anni di cui al precedente art. 3, possono essere ammesse al contributo regionale anche le scuole con esperienza almeno triennale e che abbiano già portato a termine un ciclo completo di studi, rilasciando i relativi diplomi.

 

     Art. 10.

     Con effetto dall'inizio dell'anno accademico 1979-1980 sono abrogate le disposizioni di cui al n. 3 dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     Per l'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento del cap. 34101 del bilancio della Regione è elevato a lire 800 milioni per far fronte ai contributi da concedere alle scuole per assistenti sociali per gli anni accademici 1978-79 e 1979-80.

     All'onere di lire 650 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario corrente, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21158 del bilancio medesimo.

 

     Art. 12.

     In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo lo stanziamento del cap. 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 650 milioni ed è

corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21158 del bilancio medesimo.


[1] Articolo inserito con art. 1 L.R. 12 gennaio 1993, n. 11 e così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[2] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[3] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[5] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.