§ 3.14.3 - L.R. 30 giugno 1956, n. 42.
Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:30/06/1956
Numero:42


Sommario
Art. 1.      E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, la Commissione regionale per la cooperazione, composta:
Art. 2.      La Commissione regionale per la cooperazione esprime il parere:
Art. 3.      La commissione regionale per la cooperazione può, altresì, ove ne sia richiesta, esprimere parere sui progetti di legge di iniziativa governativa e sui regolamenti interessanti il movimento [...]
Art. 4.      Ai membri della commissione ed al segretario è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalle disposizioni in vigore.
Art. 5.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il D.L.vo P. Reg. 29 marzo 1951, n. 6.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.14.3 - L.R. 30 giugno 1956, n. 42.

Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione.

(G.U.R. 7 luglio 1956, n. 41).

 

Art. 1.

     E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, la Commissione regionale per la cooperazione, composta:

     1) dal direttore regionale dell'Assessorato suddetto;

     2) dai funzionari preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro "Vigilanza cooperative, "Incentivi alla cooperazione" e "Cooperative edilizie", istituiti presso lo stesso Assessorato [1];

     3) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale del bilancio, affari economici;

     4) da un rappresentante di ciascuno degli Assessori regionali ai lavori pubblici, agricoltura e foreste, all'industria e commercio, e di quello al quale è affidato il servizio pesca ed attività marinare; con partecipazione limitata agli affari riguardanti materie, aventi attinenza con attività propria di ogni ramo dell'Assessorato o servizio sopra indicati affidati ai predetti Assessori;

     5) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti di ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuti, da esse designati;

     6) da due esperti in materia di cooperazione, per la cui scelta l'Assessore al lavoro ed alla previdenza ed assistenza sociale potrà tenere conto, nei limiti di una unità, della eventuale esistenza, nella Regione, di associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento;

     7) da un consigliere di ruolo della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

     In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo da parte delle associazioni indicate al n. 5 del presente articolo, nel termine congruo loro fissato, la rappresentanza delle associazioni stesse, fino alla designazione, si intende assunta dagli esperti di cui al n. 6, scelti fuori dell'ambito delle associazioni del movimento cooperativo non riconosciuto.

     I membri della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     La commissione è presieduta dal direttore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale ed elegge nel suo seno il vice Presidente.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

 

     Art. 2.

     La Commissione regionale per la cooperazione esprime il parere:

     a) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'Assessorato regionale o eseguiti sotto la sorveglianza del medesimo;

     b) su tutte le questioni sulle quali il parere della commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dall'Assessore per il lavoro e la previdenza ed assistenza sociale;

     c) sulla devoluzione dei patrimoni degli enti cooperativistici iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale, nell'ambito della Regione, nei casi in cui non risulti regolata dallo statuto dell'ente.

     La commissione si riunisce ogni tre mesi e straordinariamente quando se ne presenti la necessità o vi sia richiesta di non meno di un terzo dei suoi membri.

 

     Art. 3.

     La commissione regionale per la cooperazione può, altresì, ove ne sia richiesta, esprimere parere sui progetti di legge di iniziativa governativa e sui regolamenti interessanti il movimento cooperativo regionale.

 

     Art. 4.

     Ai membri della commissione ed al segretario è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalle disposizioni in vigore.

     Le spese per il funzionamento della commissione gravano sul bilancio della Regione, rubrica Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

 

     Art. 5.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il D.L.vo P. Reg. 29 marzo 1951, n. 6.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Punto così sostituito con art. 13 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.