§ 4.3.75 - L.R. 6 maggio 1981, n. 86.
Interventi per incrementare e accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:06/05/1981
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei [...]
Art. 2.  Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare.
Art. 3.      La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71
Art. 4.      I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di [...]
Art. 5.      Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o contributi statali o regionali o che non risultino comprese in programmi regionali si [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 27 [...]
Art. 8.      Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'Assessore regionale per i lavori [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all'art. 9 della presente legge, nonché a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone [...]
Art. 11.      I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche
Art. 12.      Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all'adozione dei piani di zona, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a mezzo del commissario ad acta ai sensi [...]
Art. 13.      Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere all'acquisizione delle aree incluse nei [...]
Art. 14.      Sui mutui di cui al precedente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Il Presidente della Regione emette il decreto di cui all'art 11 quater del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, entro 60 giorni dalla ricezione dei piani [...]
Art. 17.      I comuni capoluoghi di provincia e quelli con più di 25.000 abitanti sono tenuti entro il 31 ottobre 1986 alla approvazione delle delibere di individuazione delle zone di recupero previste [...]
Art. 18.      Le proposte dei piani di recupero di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui [...]
Art. 20.      La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve prioritariamente soddisfare le richieste dei comuni con meno di 30.000 abitanti
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      Le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si [...]
Art. 26.      Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della L.R. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno [...]
Art. 27.      I contributi di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, sono estesi anche ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata previsti dall'art. 38 della legge 5 agosto 1978, [...]
Art. 28.      Per le finalità dell'art. 27 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 109 milioni
Art. 29.      I mutui di cui all'art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 10 del D.L. 15 dicembre 1979, n. [...]
Art. 30.      I contributi integrativi previsti dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono estesi alle cooperative e loro consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi [...]
Art. 31.      Il reddito massimo annuo indicato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 69, è stabilito in lire 14 milioni per gli alloggi realizzati a proprietà individuale ed in lire 12 milioni per [...]
Art. 32.      Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 4 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, e dell'art. 8 della L.R. 5 [...]
Art. 33.      Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, è soggetto a revisione annuale che viene effettuata dall'Assessore regionale competente, sentito [...]
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, si applica anche alle cooperative edilizie che usufruiscono dei mutui autorizzati con l'art. 9 della legge [...]
Art. 36.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore degli enti pubblici beneficiari dei mutui agevolati previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dall'art. 1 [...]
Art. 37.      Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi integrativi previsti dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della [...]
Art. 38.      (Omissis)
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.      (Omissis)
Art. 41.      (Omissis)
Art. 42.      Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali è stato già concesso il finanziamento
Art. 43.      (Omissis)
Art. 44.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno incluse nei programmi di finanziamento che saranno predisposti dopo l'entrata in vigore della [...]
Art. 45.      Il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, [...]
Art. 46.      I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ed al rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla richiesta [...]
Art. 47.      (Omissis)
Art. 48.      (Omissis)
Art. 49.      Al contributo di cui all'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n 10, è estesa la disposizione di cui all'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 49
Art. 50.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli artt. 1 [...]
Art. 51.      Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono corredate dai preventivi di spesa e da relazione tecnico-finanziaria munita del visto dell'ispettorato regionale tecnico
Art. 52.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente esercizio [...]
Art. 53.      I mutui di cui agli artt. 1 e 8 della L r. 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana
Art. 54.      Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 79
Art. 55.      Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 della L.r 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro per i [...]
Art. 56.      (Omissis)
Art. 57.      All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del [...]
Art. 58.      Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella presente legge


§ 4.3.75 - L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

Interventi per incrementare e accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

TITOLO I

NORME URBANISTICHE IN MATERIA DI RECUPERO EDILIZIO

 

Art. 1.

     Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi costruttivi di cui all'art. 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     I piani di zona diventano efficaci dopo la loro approvazione da parte dei comuni e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     I programmi costruttivi diventano efficaci dopo il favorevole riscontro della deliberazione del consiglio comunale da parte della commissione provinciale di controllo.

     L'utilizzazione delle aree comprese nei piani e programmi di cui al precedente comma può essere effettuata soltanto dopo la approvazione degli stessi.

 

     Art. 2. Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare. [1]

     1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.

     2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.

     3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.

     4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.

     5. Gli enti ed i soggetti interessati dall'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.

     6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55.

 

     Art. 3.

     La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     L'efficacia dei piani di zona è fissata in anni quindici dalla data del decreto o della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

     Nei casi di revisione del piano di zona vigente, i termini dell'efficacia del piano stesso decorrono dalla data di approvazione della revisione.

     Per i piani approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia degli stessi è di quindici anni e decorre dalla data del decreto di approvazione e, comunque, ove detti termini siano trascorsi, la scadenza è prorogata sino al 31 dicembre 1983.

     Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per non oltre due anni.

     Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, le aree non utilizzate devono essere retrocesse ai proprietari.

     I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo l'obbligo per quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, possono adottare piani di zona per l'edilizia economica e popolare o procedere al loro aggiornamento [2].

 

     Art. 4.

     I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

     I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno di edilizia residenziale pubblica prevedibile per un biennio.

     La localizzazione delle aree deve avvenire nell'ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale.

     Nel programma costruttivo deve essere riservata un'aliquota di area per conseguire le finalità indicate dal primo comma dell'art. 17 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     La delimitazione delle aree, unitamente alla riserva di cui al precedente comma, costituenti il programma costruttivo, è effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico.

     Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovranno reperirsi solamente gli spazi da destinare a verde attrezzato e a parcheggio nella misura di mq. sette per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e mq. 4,70 per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

     Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovrà essere assicurata la dotazione minima di spazi per attrezzature secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

     La deliberazione con la quale il consiglio comunale approva il programma costruttivo è pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimità da parte della commissione provinciale di controllo.

     Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere della soprintendenza deve essere reso entro il termine di mesi due dalla richiesta.

     Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     L'approvazione del programma costruttivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso contenute.

     L'assegnazione delle aree per l'edilizia pubblica residenziale, ivi compresa quella agevolata e convenzionata, può essere effettuata solamente per le opere coperte da finanziamento e contributo statale e regionale e per quelle incluse nei programmi regionali, ovvero per quelle da eseguirsi dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario, per l'assegnazione delle aree, il comune procede, fermi restando i requisiti di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla formazione di una graduatoria approvata dal consiglio comunale.

     Dopo l'approvazione del programma costruttivo, l'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro giorni trenta dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

     Le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma vengono retrocesse ai proprietari.

 

     Art. 5.

     Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o contributi statali o regionali o che non risultino comprese in programmi regionali si intendono decadute decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge con esclusione delle assegnazioni disposte a favore di beneficiari delle riserve di aree di cui all'art. 17 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Le aree che si rendano libere sono utilizzate nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     L'attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario sono consentite revisioni annuali.

     Detti programmi devono indicare la delimitazione delle aree di cui si prevede la utilizzazione, sia in regime di proprietà sia in regime di concessione di superficie.

     Il programma è approvato con deliberazione del consiglio comunale. In assenza di detto programma, l'utilizzazione delle aree può avvenire solamente in regime di concessione di superficie.

     L'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire, entro trenta giorni dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

 

     Art. 8.

     Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'Assessore regionale per i lavori pubblici [4] provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

     Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione.

     La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici [5] è così composta:

     a) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

     b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     c) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale della sanità;

     d) [6].

     L'espropriazione delle aree assegnate può essere: affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo.

     Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 10.

     La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all'art. 9 della presente legge, nonché a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone o nei piani di recupero, è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione edilizia, entro sessanta giorni dalla data dell'istanza o dalla data di presentazione di elementi integrativi richiesti dal comune.

     La commissione edilizia deve esprimere il parere di competenza entro giorni trenta dalla data di trasmissione dei progetti da parte del sindaco.

     Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco provvede all'eventuale rilascio della concessione previo parere dell'ufficio tecnico o, in mancanza, di un ingegnere o architetto liberi professionisti.

     Qualora i progetti interessino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il nulla osta della competente soprintendenza deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

     Trascorso il predetto termine senza che la soprintendenza abbia adottato alcuna determinazione, il nulla osta si intende concesso.

 

     Art. 11.

     I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche.

     Nei casi di dimostrata necessità si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale.

     Le varianti anzidette devono essere autorizzate preventivamente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Nessuna variante allo strumento urbanistico generale può essere operata a mezzo dei programmi costruttivi.

     Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove il piano di zona sia approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

 

     Art. 12.

     Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all'adozione dei piani di zona, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a mezzo del commissario ad acta ai sensi dell'art. 27 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 entro un mese dall'accertamento della inadempienza.

     Il commissario ad acta cura tutti gli adempimenti di legge sino all approvazione del piano, che deve avvenire entro sei mesi dalla nomina.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto altresì a provvedere in via sostitutiva alla formazione ed approvazione dei programmi costruttivi a mezzo di commissario ad acta, su richiesta degli enti o dei soggetti interessati alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 13.

     Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere all'acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali di cui al precedente art. 7 e delle aree ricadenti nei programmi costruttivi, nella misura del 50 per cento dell'estensione complessiva dei programmi stessi e procedere alla loro urbanizzazione primaria.

     I comuni non dotati di piani di zona o di programmi costruttivi procedono agli adempimenti di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'approvazione degli strumenti stessi.

     Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi i comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono richiedere alla Cassa depositi e prestiti i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14.

     Sui mutui di cui al precedente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di piani di zona o di programmi costruttivi per le seguenti finalità:

     a) acquisizione delle aree indicate al primo comma dell'art. 13 della presente legge;

     b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nei limiti di cui alla precedente lett. a).

     Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme provenienti dai finanziamenti che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti al sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     I rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

     I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

     Alla concessione delle anticipazioni si provvede con Le procedure previste dall'art. 35 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto compatibili.

     Al relativo onere si provvede con i rientri di cui al terzo comma del presente articolo.

     Le anticipazioni di cui al presente articolo, da erogare nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 60.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio in corso.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 16.

     Il Presidente della Regione emette il decreto di cui all'art 11 quater del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, entro 60 giorni dalla ricezione dei piani particolareggiati o delle relative varianti, corredati dei pareri favorevoli dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e della sezione autonoma del Genio civile ai sensi della citata legge 15 aprile 1973, n. 94.

 

 

TITOLO II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

     Art. 17.

     I comuni capoluoghi di provincia e quelli con più di 25.000 abitanti sono tenuti entro il 31 ottobre 1986 alla approvazione delle delibere di individuazione delle zone di recupero previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ove non abbiano ancora deliberato o sia necessario integrare le delibere precedentemente assunte.

     Con le delibere di cui al comma precedente possono essere approvate proposte di individuazione di zone di recupero avanzate da privati singoli o associati [9].

 

     Art. 18.

     Le proposte dei piani di recupero di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     I proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di recupero, raggruppati in base all'imponibile catastale, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore delle aree e degli immobili compresi nella richiesta possono presentare proposte di piani di recupero.

     Nell'ambito della Regione siciliana il quarto e quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [10] sono sostituiti dai seguenti:

     «Per le aree o gli immobili non assoggettati al piano di recupero o non individuali, ai sensi del presente articolo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, nonché quelli stabiliti dall'art. 20, lettere a, b, c e d della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, anche se detti strumenti urbanistici subordinano il rilascio della concessione edilizia alla formazione di piani attuativi o comunque a convenzioni con il comune, ove previsti da leggi in vigore.

     Per gli interventi di cui al comma precedente non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione mentre quelli di costruzione in atto vigenti sono ridotti al 50 per cento».

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui agevolati assistiti da contributo della Regione, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

     2. Sono ammessi a godere delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo tutti i proprietari o altri aventi diritto che intendano effettuare, nelle zone A degli strumenti urbanistici, interventi edilizi conformi a piani regolatori particolareggiati o ad altri strumenti urbanistici esecutivi. In caso di mancanza di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammessi al beneficio solo gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

     3. Il mutuo può coprire la misura del cento per cento della spesa sostenuta per ogni singola unità immobiliare con il limite massimo di lire 500.000 per ogni metro quadrato di superficie utilizzabile, con il limite massimo di lire 300 milioni. I limiti sono aggiornati annualmente con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     4. I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al 5 per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al 4 per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa al 3 per cento.

     5. I benefici di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal comma 4 per i rispettivi soggetti beneficiari.

     6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati annualmente i criteri di riparto delle somme destinate agli interventi di cui al presente articolo, le modalità e i documenti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri oggettivi di priorità da rispettare nella selezione delle domande.

     7. Gli articoli 29 e 30 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 sono abrogati.

     8. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 limiti decennali di impegno di lire 5.000 milioni [11].

 

     Art. 20.

     La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve prioritariamente soddisfare le richieste dei comuni con meno di 30.000 abitanti.

 

          Art. 21.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 22.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 23.

     (Omissis) [14].

 

          Art. 24.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 25.

     Le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo o a totale carico della Regione [16].

 

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE SUGLI INTERVENTI PER

L'EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA

 

     Art. 26.

     Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della L.R. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno trentacinquennale sino all'ammontare annuo di lire 1.000 milioni.

     Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della L.R. 12 aprile 1952 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'anno 1981 il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni.

     I criteri di assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi della L.R. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di cui all'art. 24 della presente legge.

     Ai comuni capoluogo o con più di 30.000 abitanti è riservata la quota del 60 per cento delle disponibilità. L'attribuzione dei finanziamenti ai comuni deve tenere conto del fabbisogno abitativo, della consistenza di abitazioni fatiscenti, antigieniche ed improprie, dello stato di degrado dei centri storici e delle zone A.

 

     Art. 27.

     I contributi di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, sono estesi anche ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata previsti dall'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 28.

     Per le finalità dell'art. 27 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 109 milioni.

     Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 4.472 milioni.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede a carico degli stanziamenti rispettivamente del cap. 68574 e del cap. 68575 del bilancio della Regione.

     L'art. 23 della L.R. 2 gennaio 1981, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 29.

     I mutui di cui all'art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 10 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

     Art. 30.

     I contributi integrativi previsti dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono estesi alle cooperative e loro consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE EDILIZIA

 

     Art. 31.

     Il reddito massimo annuo indicato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 69, è stabilito in lire 14 milioni per gli alloggi realizzati a proprietà individuale ed in lire 12 milioni per quelli che saranno assegnati a proprietà indivisa.

 

     Art. 32.

     Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 4 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, e dell'art. 8 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, l'aliquota del 5 per cento degli interventi destinati alle cooperative edilizie è riservata a quelle cooperative i cui soci siano appartenenti alle forze dell'ordine in attività di servizio, intendendosi per tali gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di finanza ed a quello degli agenti di custodia.

 

     Art. 33.

     Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, è soggetto a revisione annuale che viene effettuata dall'Assessore regionale competente, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, in rapporto all'aumento dei costi di costruzione determinato in base alla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 34.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 35.

     Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, si applica anche alle cooperative edilizie che usufruiscono dei mutui autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che hanno ottenuto i contributi integrativi previsti dall'art. 16 della L.R. 1975, n. 79.

     Alla concessione dell'ulteriore finanziamento provvede l'Assessore regionale per i lavori pubblici su documentata richiesta delle cooperative da inoltrarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovante che i lavori di costruzione degli alloggi sono stati già iniziati e non ultimati alla data del 31 dicembre 1980.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

 

     Art. 36.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore degli enti pubblici beneficiari dei mutui agevolati previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, contributi integrativi affinchè gli stessi enti non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni.

     I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

 

     Art. 37.

     Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi integrativi previsti dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, derivanti dall'aumento del costo del denaro, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale d'impegno di lire 200 milioni.

 

     Art. 38.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 39.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 40.

     (Omissis) [20].

 

     Art. 41.

     (Omissis) [21].

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 10 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

     Non si applica l'art. 28 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

 

     Art. 42.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali è stato già concesso il finanziamento.

 

     Art. 43.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 44.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno incluse nei programmi di finanziamento che saranno predisposti dopo l'entrata in vigore della presente legge

 

     Art. 45.

     Il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, da due dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 46.

     I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ed al rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla richiesta della cooperativa edilizia ammessa a finanziamento per la realizzazione del progetto approvato dalla commissione edilizia comunale.

     Decorso infruttuosamente il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su richiesta e d'intesa con l'Assessorato regionale finanziatore dell'opera.

 

     Art. 47.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 48.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 49.

     Al contributo di cui all'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n 10, è estesa la disposizione di cui all'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 49.

 

     Art. 50.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli artt. 1 e 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, o all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che non abbiano beneficiato dei finanziamenti ai sensi della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare e di impianti a pompa di calore, nonchè del costo di installazione dei predetti impianti [25].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 51.

     Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono corredate dai preventivi di spesa e da relazione tecnico-finanziaria munita del visto dell'ispettorato regionale tecnico.

     I contributi sono erogati in acconto fino al 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, e per la rimanente parte a consuntivo, sulla base della documentazione probatoria della spesa.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone, prima dell'erogazione del contributo a saldo, opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati.

 

     Art. 52.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente esercizio finanziario, di lire 16.400 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1983.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione delle intere disponibilità autorizzate per il triennio 1981-1983.

     Per le finalità previste dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981-1982-1983.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione dell'intera disponibilità autorizzata per il triennio 1981-1983.

 

     Art. 53.

     I mutui di cui agli artt. 1 e 8 della L r. 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana.

     In tal caso gli enti mutuanti, per la concessione dei relativi finanziamenti, si atterranno alle disposizioni di cui al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

     Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla L. 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi [26].

 

     Art. 54.

     Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 79.

 

     Art. 55.

     Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 della L.r 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro per i finanziamenti di edilizia agevolata, è autorizzato, per l'anno 1981 e per ciascuna delle predette finalità, un limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 56.

     (Omissis) [27].

 

     Art. 57.

     All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 37.400 milioni per l'anno 1982 ed in lire 61.900 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 58.

     Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

     Le disposizioni statali non conformi con quelle previste dalla presente legge non si applicano nell'ambito della Regione siciliana.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22. Vedi l'art. 3, comma 3, della L.R. 24 luglio 1997, n. 25, per l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo.

[2] Gli originari ultimi due commi sono stati così sostituiti con art. 6 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[3] Modifica art. 17 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25.

[6] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25.

[7] Articolo abrogato con art. 10 L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[8] Modifica l'art. 13 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[9] Articolo così sostituito con art. 23 L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[10] Comma così modificato con art. 24 L.R. 25 marzo n. 15.

[11] Articolo così sostituito con art. 121 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[12] Articolo abrogato con art. 26 L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[13] Articolo abrogato con art. 19 L.R. 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito con art. 121 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[14] Articolo abrogato con art. 30 L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[15] Integra l'art. 1 L.R. 12 aprile 1952, n. 12.

[16] V. L.R. 31 ottobre 1987, n. 38 «Interpretazione autentica dell'articolo 25 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86».

[17] Modifica l'art. 1 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[18] Modifica l'art. 6 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[19] Sostituisce l'art. 35 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[20] Sostituisce l'art. 7 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[21] Comma modificativo dell'art. 10 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[22] Modifica l'art. 11 L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

[23] Modifica art. 6 L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

[24] Sostituisce l'art. 10 L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

[25] Comma così sostituito con art. 17 L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[26] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 19 giugno 1982, n. 55

[27] Articolo abrogato con art. 80 L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.