§ 4.3.68 - L.R. 1 agosto 1977, n. 79.
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, recante provvedimenti per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nel territorio della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:01/08/1977
Numero:79


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      I mutui di cui agli artt. 1 e 16 della L.R. n. 79 del 20 dicembre 1975 sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni o localizzate ai sensi dell'art. 2 della [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.68 - L.R. 1 agosto 1977, n. 79.

Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, recante provvedimenti per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     Per le finalità dell'art. 16, ultimo comma, della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite venticinquennale di impegno di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     I mutui di cui agli artt. 1 e 16 della L.R. n. 79 del 20 dicembre 1975 sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni o localizzate ai sensi dell'art. 2 della predetta legge non siano di proprietà dei comuni stessi o quando le aree debbano essere espropriate direttamente dalle cooperative o loro consorzi, sempreche sia stato ottenuto il decreto di occupazione d'urgenza e siano iniziate le procedure di esproprio.

     Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia della Regione, nei confronti dell'ente mutuante, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente medesimo.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma modificativo dell'art. 16 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[2] Modifica l'art. 6 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 10 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[4] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 10 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[5] Norma finanziaria.