§ 4.3.70 - L.R. 27 dicembre 1978, n. 69.
Integrazioni e modifiche alle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, recante nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:27/12/1978
Numero:69


Sommario
Art. 1.      Il reddito complessivo annuo degli assegnatari di alloggi concessi a proprietà indivisa, di cui all'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, e all'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, è [...]
Art. 2.      Per le cooperative edilizie che godono dei benefici previsti dalle vigenti leggi regionali, la determinazione del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilito al [...]
Art. 3.      Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto [...]
Art. 4.      La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 64 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, si applica anche per i mutui di cui agli articoli 1 e 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.70 - L.R. 27 dicembre 1978, n. 69.

Integrazioni e modifiche alle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, recante nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione, e 5 dicembre 1977, n. 95, riguardante interventi in favore delle cooperative edilizie.

(G.U.R. 30 dicembre 1978, n. 57).

 

Art. 1.

     Il reddito complessivo annuo degli assegnatari di alloggi concessi a proprietà indivisa, di cui all'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, e all'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, è stabilito in lire otto milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 10 milioni per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.

     Il reddito dei componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo di imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione al contributo della cooperativa o del consorzio.

 

     Art. 2.

     Per le cooperative edilizie che godono dei benefici previsti dalle vigenti leggi regionali, la determinazione del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilito al momento del rilascio della concessione edilizia; il versamento sarà effettuato dopo l'inizio dei lavori, entro e non oltre 60 giorni da tale data, con la rateizzazione prevista dal primo comma dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Il rilascio del certificato di abitabilità è condizionato alla corresponsione del contributo di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

     Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, essi sono calcolati nella misura del 75 %.

 

     Art. 4.

     La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 64 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, si applica anche per i mutui di cui agli articoli 1 e 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.