§ 2.11.69 - L.R. 18 agosto 1978, n. 49.
Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:18/08/1978
Numero:49


Sommario
Art. 1.      In attesa della legge di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della L.R. 30 [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per il Teatro Massimo di Palermo la spesa autorizzata con l'art. 31 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 121, è ulteriormente elevata di lire 1.400 milioni.
Art. 4.      La concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sui bilanci di [...]
Art. 5.      Il contributo previsto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per l'anno 1978 di lire 400 milioni di cui lire 33 milioni destinati alla [...]
Art. 6.      All'onere di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.


§ 2.11.69 - L.R. 18 agosto 1978, n. 49.

Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     In attesa della legge di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 54, è elevato, per l'anno 1978, di lire 1.400 milioni.

     Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per il Teatro Massimo di Palermo la spesa autorizzata con l'art. 31 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 121, è ulteriormente elevata di lire 1.400 milioni.

 

     Art. 4.

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sui bilanci di previsione del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Bellini di Catania.

     I predetti due Teatri presentano i rispettivi bilanci di previsione all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che, prima dell'approvazione da parte degli organi di legge, esprime il parere di cui al precedente primo comma entro il termine di giorni 30 dalla presentazione.

 

     Art. 5.

     Il contributo previsto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per l'anno 1978 di lire 400 milioni di cui lire 33 milioni destinati alla Cassa pensioni assistenza ed assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'ente.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

 


[1] Sostituisce art. 11 L.R. 3 marzo 1972, n. 7.