§ 2.11.54 - L.R. 30 dicembre 1974, n. 54.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 marzo 1972, n. 7, per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:30/12/1974
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Il contributo previsto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33, e dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è integrato di lire 338 milioni, di cui lire 11 milioni destinate alla cassa [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è elevato di lire 500 milioni.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 2.11.54 - L.R. 30 dicembre 1974, n. 54.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 marzo 1972, n. 7, per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.

(G.U.R. 31 dicembre 1974, n. 62).

 

Art. 1.

     Il contributo previsto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33, e dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è integrato di lire 338 milioni, di cui lire 11 milioni destinate alla cassa pensioni, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'Ente.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è elevato di lire 500 milioni.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Modifica art. 3 L.R. 3 marzo 1972, n. 7.

[2] Norma finanziaria.