§ 5.3.210 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 121.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1977
Numero:121


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 1.886.882.782.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione delle disposizioni dell'art. 41, primo e secondo [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1978, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi [...]
Art. 7.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state [...]
Art. 8.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 51604 ai capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, con le [...]
Art. 9.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in [...]
Art. 10.      Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per [...]
Art. 11.      Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 125 milioni che si iscrive al [...]
Art. 12.      Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni che si iscrive al cap. 15006.
Art. 13.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare, con lo stanziamento di cui al cap. 16602, interventi manutentori anche dei complessi boscati della Regione [...]
Art. 14.      Per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modifiche, è autorizzata, [...]
Art. 15.      Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive al cap. 55868.
Art. 16.      Per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 880 milioni che si iscrive al cap. 55888.
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 8.700 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, che si iscrive al [...]
Art. 18.      Le rette previste dalla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, saranno corrisposte nella misura giornaliera di lire tremila e di lire millecinquecento, [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al [...]
Art. 20.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il [...]
Art. 21.      Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite [...]
Art. 22.      Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite trentacinquennale di impegno di lire 600 milioni, per le [...]
Art. 23.      Per le finalità della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al cap. 34103.
Art. 24.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare con proprio decreto agli organismi regionali delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti [...]
Art. 25.      Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1957, n. 26, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 85 milioni che si [...]
Art. 26.      I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del [...]
Art. 27.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 550 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.
Art. 28.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.820 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti [...]
Art. 29.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 350 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.
Art. 30.      Per le finalità dell'art. 4, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 31.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni, che si iscrive al cap. 48002, destinata all'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo per oneri relativi al [...]
Art. 32.      Per le finalità della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 170 milioni, che si iscrive al cap. 48005.
Art. 33.      Per le finalità dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 1.150 milioni, che si iscrive al [...]
Art. 34.      Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite ventennale d' impegno di lire 6.500 milioni, che si iscrive [...]
Art. 35.      Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 87701.
Art. 36.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 con i relativi allegati.
Art. 37.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 38.      Sono approvati i bilanci delle Aziende idrotermominerali di Acireale e di Sciacca per l'anno finanziario 1978, allegati al presente bilancio rispettivamente sotto le appendici n. 2 e n. 3.
Art. 39.      Il «Nomenclatore» e l'«Indice cronologico degli atti» sono allegati al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
Art. 40.      A termini e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa [...]
Art. 41.      I residui risultanti al 31 dicembre 1977 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1977 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non [...]
Art. 42.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, [...]
Art. 43.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1978.


§ 5.3.210 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 121.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978.

(G.U.R. 14 gennaio 1978, n. 2, s.o.).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1978, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 1.886.882.782.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione delle disposizioni dell'art. 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti rispettivamente negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1978, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     Alle variazioni di bilancio di cui al precedente comma relative a provvedimenti legislativi che trovano copertura finanziaria per l'anno 1978 con l'incremento delle entrate tributarie, si provvede mediante prelevamento delle relative somme dal cap. 51601 del presente bilancio. I provvedimenti medesimi sono indicati nell'elenco n. 4 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 51604 ai capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, altresì, ad iscrivere al predetto cap. 51604 le somme che affluiranno al cap. 3455 dell'entrata.

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

(Presidenza della Regione)

 

     Art. 9.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione dell'art. 30, lett. f, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, che si iscrive al cap. 10701.

 

     Art. 10.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si iscrive al cap. 10703.

 

     Art. 11.

     Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 125 milioni che si iscrive al cap. 50151.

 

(Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste)

 

     Art. 12.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni che si iscrive al cap. 15006.

     Alla liquidazione dei contributi previsti per gli scopi di cui all'art. 3 della citata legge n. 60, si provvede sulla base della documentazione prodotta sui risultati conseguiti.

 

     Art. 13.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare, con lo stanziamento di cui al cap. 16602, interventi manutentori anche dei complessi boscati della Regione con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

 

     Art. 14.

     Per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modifiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 55802.

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive al cap. 55868.

     Il programma di opere di cui al precedente comma redatto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 16.

     Per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 880 milioni che si iscrive al cap. 55888.

 

     Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 8.700 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, che si iscrive al cap. 56901.

 

(Assessorato regionale degli enti locali)

 

     Art. 18.

     Le rette previste dalla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, saranno corrisposte nella misura giornaliera di lire tremila e di lire millecinquecento, rispettivamente per la retta e la semiretta.

 

(Assessorato regionale dell'industria e del commercio)

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 64905.

 

(Assessorato regionale dei lavori pubblici)

 

     Art. 20.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551.

 

     Art. 21.

     Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite trentacinquennale di impegno di lire 9,5 milioni per le finalità della predetta legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, che si iscrive al cap. 68561.

 

     Art. 22.

     Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite trentacinquennale di impegno di lire 600 milioni, per le finalità dell'art. 1 della predetta legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, che si iscrive al cap. 70951.

 

(Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione)

 

     Art. 23.

     Per le finalità della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al cap. 34103.

     Per le finalità dell'art. 3, n. 4, lett. b, della legge regionale 7 febbraio 1964, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive al cap. 73351.

 

     Art. 24.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare con proprio decreto agli organismi regionali delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel CNEL il 30 per cento dello stanziamento previsto dal cap. 33002 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della

pubblica istruzione)

 

     Art. 25.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1957, n. 26, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 85 milioni che si iscrive al cap. 38059.

 

(Assessorato regionale della sanità)

 

     Art. 26.

     I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

 

(Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti)

 

     Art. 27.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 550 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

 

     Art. 28.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.820 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

 

     Art. 29.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 350 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

 

     Art. 30.

     Per le finalità dell'art. 4, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 48001.

 

     Art. 31.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni, che si iscrive al cap. 48002, destinata all'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo per oneri relativi al personale.

 

     Art. 32.

     Per le finalità della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 170 milioni, che si iscrive al cap. 48005.

 

     Art. 33.

     Per le finalità dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 1.150 milioni, che si iscrive al cap. 48603.

 

     Art. 34.

     Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite ventennale d' impegno di lire 6.500 milioni, che si iscrive al cap. 87503.

 

     Art. 35.

     Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 87701.

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

     Art. 36.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 con i relativi allegati.

 

Azienda delle foreste demaniali

 

     Art. 37.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1978, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

AZIENDE IDROTERMOMINERALI

 

     Art. 38.

     Sono approvati i bilanci delle Aziende idrotermominerali di Acireale e di Sciacca per l'anno finanziario 1978, allegati al presente bilancio rispettivamente sotto le appendici n. 2 e n. 3.

 

NOMENCLATORE E INDICE CRONOLOGICO DEGLI ATTI

 

     Art. 39.

     Il «Nomenclatore» e l'«Indice cronologico degli atti» sono allegati al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

 

CAPITOLI AGGIUNTI

 

     Art. 40.

     A termini e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1978.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 41.

     I residui risultanti al 31 dicembre 1977 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1977 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, si intendono trasferiti a capitoli aventi lo stesso oggetto.

 

     Art. 42.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1978, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale devono essere comunicate entro otto giorni dalla loro adozione all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1.

 

     Art. 43.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1978.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).