§ 3.13.30 - L.R. 1 luglio 1972, n. 32. [*]
Integrazioni e modifiche alla L.R. 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:01/07/1972
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con proprio decreto, previo parere del Comitato previsto dall'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può [...]
Art. 2.      Per le operazioni previste dall'art. 1 della presente legge è concessa garanzia sussidiaria fino al 30% del loro intero ammontare.
Art. 3.      Nella concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è accordata preferenza alle iniziative rientranti tra quelle ammesse a finanziamenti in base alle leggi nazionali. In [...]
Art. 4.      Ogni violazione dei contratti nazionali di lavoro dà luogo alla sospensione dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 5.      La percentuale del contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è aumentata dal 15 al 25% della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 840 [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dall'art. 12 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1972, per la realizzazione di campings, di [...]
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è soppresso.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      I Consigli provinciali, su proposta dei rispettivi Enti provinciali per il turismo, formulano entro il 31 marzo di ciascun anno il programma delle manifestazioni turistiche aventi le [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Gli artt. 32 e 33 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, sono soppressi.
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a lire 1.500 milioni con le [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.  (Norma transitoria).
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.13.30 - L.R. 1 luglio 1972, n. 32. [*]

Integrazioni e modifiche alla L.R. 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(G.U.R. 8 luglio 1972, n. 32).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con proprio decreto, previo parere del Comitato previsto dall'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 1 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, e nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile secondo quanto stabilito nell'art. 6 della stessa legge, contributi rateali ventennali non superiori alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni di mutuo e l'interesse del 2% al netto di ogni onere accessorio, e contributi per le iniziative previste dall'art. 8 della predetta L.R. 12 aprile 1967, n. 46, con la disciplina in esso contenuta.

     I contributi predetti sono concessi sulle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per il bilancio dovrà stipulare apposita convenzione.

     La concessione dei contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di lire 1.500 milioni per gli anni finanziari 1972 e 1973, riservato, limitatamente a ciascun esercizio finanziario, per almeno il 30% ad impianti ricettivi non superiori a 220 posti letto.

     I rientri relativi al fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, saranno utilizzati per l'incremento dello stanziamento di cui al comma precedente.

     Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento del mutuo stabilito nel contratto stipulato, che in ogni caso non può superare gli anni venti per le opere murarie e gli anni dieci per l'arredamento e può essere concesso per le opere, gli impianti e le attrezzature da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo può tuttavia essere concesso per le opere, gli impianti e le attrezzature completati prima della data suddetta, purché sia stata presentata domanda ai sensi della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, entro la data del 31 marzo 1972.

     Gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati con mutui per i quali sia stato concesso il contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.

 

     Art. 2.

     Per le operazioni previste dall'art. 1 della presente legge è concessa garanzia sussidiaria fino al 30% del loro intero ammontare.

     Tale garanzia può essere elevata fino al 40% per le operazioni relative agli impianti ricettivi non superiori ai 220 posti letto.

 

     Art. 3.

     Nella concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è accordata preferenza alle iniziative rientranti tra quelle ammesse a finanziamenti in base alle leggi nazionali. In tal caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5% i limiti fissati dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46.

     I contributi decorrono dalla data di stipula del contratto di mutuo e possono essere concessi altresì per il periodo di preammortamento del mutuo stesso non inferiore ad un anno.

     In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

     Art. 4.

     Ogni violazione dei contratti nazionali di lavoro dà luogo alla sospensione dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     La percentuale del contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è aumentata dal 15 al 25% della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 840 milioni per l'anno finanziario 1973.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dall'art. 12 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1972, per la realizzazione di campings, di ostelli della gioventù, di rifugi montani, di esercizi alberghieri e turistici di categoria non superiore alla seconda e di impianti ricreativi annessi ai predetti esercizi, il cui costo totale preventivo non superi singolarmente l'importo di lire 75 milioni.

     Non possono essere ammessi a contributo gli impianti e le attrezzature che risultano completati alla data della notifica del decreto di concessione ed i lavori che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è soppresso.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     I Consigli provinciali, su proposta dei rispettivi Enti provinciali per il turismo, formulano entro il 31 marzo di ciascun anno il programma delle manifestazioni turistiche aventi le caratteristiche di cui alla lett. c dell'art. 30 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, valevole per l'anno successivo.

     L'Assessore regionale per il turismo determina con proprio decreto il calendario delle suddette manifestazioni tenendo conto dei programmi formulati dai Consigli provinciali, della validità delle iniziative e sulla base di criteri di ripartizione diretti a diffondere le manifestazioni turistiche su tutto il territorio della Regione.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11.

     Gli artt. 32 e 33 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, sono soppressi.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 15.

     La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a lire 1.500 milioni con le modalità fissate dalla L.R. 2 aprile 1971, n. 10.

     Una quota non inferiore al 75% della disponibilità dello stanziamento annuale è destinata alla promozione del movimento turistico verso il territorio della Regione siciliana, mentre la rimanenza è destinata all'erogazione di contributi a favore di aziende che esercitano collegamenti marittimi a mezzo aliscafo nonché a favore di imprese autorizzate all'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il trasporto di autovetture di turisti che soggiornano in Sicilia per un periodo comprendente 6 pernottamenti.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     La L.R. 12 aprile 1967, n. 46, relativamente all'utilizzazione del fondo di rotazione, continuerà a spiegare i suoi effetti fino all'esaurimento delle disponibilità alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 85 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[1] Aggiunge un comma all'art. 29 L.R. 12 aprile 1967, n. 46.

[2] Modifica art. 30 L.R. 12 aprile 1967, n. 46.

[3] Articolo abrogato per effetto dell'art. 7 L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.

[4] Articolo abrogato con art. 6 L.R. 28 aprile 1981, n. 78.

[5] Articolo abrogato con art. 5, ultimo comma, L.R. 28 aprile 1981, n. 78.

[6] Norma finanziaria.