§ 2.11.112 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.
Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:10/12/1985
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Princìpi della legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Commissione regionale per le attività musicali).
Art. 4.  (Compiti della Commissione regionale per le attività musicali).
Art. 5.  (Programma annuale di interventi).
Art. 6.  (Interventi per le associazioni ed i complessi bandistici).
Art. 7.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 8.  (Iniziative direttamente promosse).
Art. 9.  (Interventi in favore degli enti locali per il recupero di edifici di proprietà degli stessi da utilizzare per attività musicali e teatrali).
Art. 10.  (Interventi a favore degli enti locali per l'acquisizione di immobili).
Art. 11.  (Restauro di strumenti musicali).
Art. 12.  (Pareri).
Art. 13.  (Norma transitoria riguardante le associazioni concertistiche).
Art. 14.  (Norma transitoria relativa alla misura degli interventi per le associazioni concertistiche).
Art. 15.  (Abrogazioni).
Art. 16.  (Norme finanziarie).


§ 2.11.112 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.

Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana.

(G.U.R. 10 dicembre 1985, n. 55).

 

Art. 1. (Princìpi della legge).

     La Regione siciliana considera le attività musicologiche e musicali, di genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale, un servizio di rilevante interesse culturale e sociale.

     A tale scopo favorisce la ricerca, la conoscenza e l'ampia divulgazione della cultura musicale nel proprio territorio.

     In conformità ai princìpi della presente legge si provvederà con apposita legge regionale a disciplinare il settore della musica lirica, nonché le competenze, le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche.

 

     Art. 2. (Finalità).

     Per il raggiungimento di quanto indicato nell'articolo precedente, la Regione:

     - promuove le attività musicali svolte in Sicilia da associazioni concertistiche pubbliche e private, non aventi fini di lucro, e da istituzioni universitarie, accademiche e culturali, nonché dagli enti locali;

     - incentiva le attività di ricerca musicologica ed etno-musicologica svolte in Sicilia da associazioni pubbliche e private, non aventi fini di lucro, e da istituzioni universitarie, accademiche e culturali;

     - promuove le attività di documentazione, di sperimentazione, di conservazione e di archivio nei diversi campi della musica;

     - sostiene iniziative di eccezionale rilievo nell'ambito della cultura musicale da realizzarsi anche attraverso seminari, convegni e congressi organizzati direttamente o tramite le istituzioni e le associazioni di cui al primo alinea, nonché mediante borse di studio;

     - incentiva le iniziative promosse dagli enti locali e dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché dagli istituti o dipartimenti delle Università siciliane, per il recupero e la valorizzazione della musica popolare siciliana;

     - favorisce la formazione ed il potenziamento di associazioni e complessi bandistici;

     - promuove il restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore storico, nonché l'acquisizione, il restauro conservativo finalizzato e la utilizzazione di edifici di interesse storico e valore artistico esistenti nel territorio della Regione siciliana, ivi compresi i riattamenti di locali, di proprietà degli enti locali, adibiti o da adibire ad attività musicali e teatrali;

     - promuove e favorisce, tramite l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, un organico rapporto produttivo con l'Ente radiotelevisivo di Stato per iniziative ed attività musicali di eccezionale rilievo artistico.

 

     Art. 3. (Commissione regionale per le attività musicali).

     Per l'esame dei problemi concernenti le attività musicali e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge è istituita, presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la Commissione regionale per le attività musicali.

     Essa è composta:

     - dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     - dal direttore regionale della pubblica istruzione [1];

     - dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali e della educazione permanente;

     - da tre rappresentanti, uno per ciascuno dei conservatori musicali di Palermo e di Messina ed uno del Liceo musicale di Catania, designati, tra i docenti, dai rispettivi collegi dei docenti;

     - da quattro docenti di ruolo di discipline musicologiche, tre dei quali rispettivamente designati dai consigli di facoltà delle Facoltà di lettere delle Università siciliane ed uno dalla Facoltà di magistero della Università di Palermo;

     - da un docente universitario, esperto di musica popolare siciliana, designato dal consiglio di facoltà della Facoltà di lettere dell'Università di Palermo;

     - da un esperto designato dal consiglio direttivo dell'AIAC, Associazione italiana attività concertistiche;

     - da due esperti designati dall'USAC, Unione siciliana associazioni concertistiche, di cui uno in rappresentanza delle associazioni di musica jazz.

     - da un rappresentante della Federazione italiana tradizioni popolari [2].

     La Commissione ha carattere consultivo ed è presieduta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     La Commissione è nominata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

     La Commissione è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni quadrimestre, e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

     La Commissione può operare, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei suoi componenti presenti, purché questo non sia inferiore ad un terzo dei componenti stessi.

     La Commissione adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza.

     La Commissione può suddividersi, per l'esame di particolari problemi, in gruppi di lavoro e può invitare esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore.

     Ai componenti e al segretario della Commissione regionale per le attività musicali è corrisposto il compenso previsto per i componenti del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 1988, n. 2/SG [3].

     Ai componenti la Commissione non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.

     Agli esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico- culturali, possono essere corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

     Le designazioni dei rappresentanti e degli esperti di cui al secondo comma dovranno pervenire all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, nel caso di mancato invio delle suddette designazioni, provvederà alle stesse l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

 

     Art. 4. (Compiti della Commissione regionale per le attività musicali).

     La Commissione regionale per le attività musicali:

     - elabora, con il concorso dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, lo schema di piano triennale delle attività musicali che dovrà prevedere la misura degli interventi destinati al raggiungimento, nel triennio, di quanto indicato negli artt. 1 e 2, nonché l'elenco delle associazioni concertistiche suddividendole in associazioni di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni di interesse locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.

     Lo schema di piano, nonché l'elenco delle associazioni concertistiche, saranno approvati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

     - esprime pareri sul programma degli interventi finanziari e dei contributi previsti dalla presente legge.

     La Commissione regionale per le attività musicali è tenuta ad esprimere i pareri di cui al precedente alinea entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine i predetti pareri si intendono resi favorevolmente.

     La Commissione regionale per le attività musicali svolge inoltre ogni altra attività consultiva, di studio e di verifica che possa esserle richiesta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     Le funzioni attribuite al Comitato tecnico consultivo di cui alla L.R. 5 marzo 1979, n. 16, limitatamente al settore delle attività musicali, saranno svolte, secondo quanto previsto dalla presente legge, dalla Commissione regionale per le attività musicali.

 

     Art. 5. (Programma annuale di interventi).

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle attività musicali e delle istanze presentate annualmente dagli enti, organismi e associazioni concertistiche, formula un programma di interventi finanziari che dovrà prevedere l'ammontare dei contributi:

     a) in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale o locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che si intendono svolgere, nonchè dell'attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente servite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista la partecipazione di musicisti siciliani;

     b) in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etnomusicologica;

     c) in favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali per l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche, volte alla più ampia diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla musica popolare e alla danza folkloristica;

     d) in favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della cultura musicale.

 

     Art. 6. (Interventi per le associazioni ed i complessi bandistici).

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni un contributo, pari al 95 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali, finalizzato alla formazione o al potenziamento di propri complessi bandistici che assicurino concerti gratuiti in favore delle comunità.

     Allo scopo di garantire il buon livello artistico delle esecuzioni per banda ed assicurare un'attività di animazione musicale, nell'ambito del proprio territorio, i comuni sono autorizzati ad assumere nel proprio organico un maestro in possesso del diploma di direzione d'orchestra, composizione, strumentazione per banda o di altro titolo rilasciato da un conservatorio o liceo musicale, ovvero a procedere alla stipula di apposito contratto a termine.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere contributi ad associazioni bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, svolgano un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione, con particolare riguardo al recupero di opere scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.

     Le associazioni bandistiche dovranno realizzare una adeguata attività didattico-formativa, sotto la guida di un maestro in possesso di uno dei titoli di cui al secondo comma, e svolgere almeno 20 concerti annui destinati al pubblico.

     E' soppressa la lett. b dell'art. 6 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.

 

     Art. 7. (Modalità di erogazione dei contributi).

     I contributi agli enti e organismi di cui alla presente legge saranno erogati attraverso una anticipazione dell'80 per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza del legale rappresentante, corredata di un dettagliato programma dell'attività che si intende svolgere nell'anno e di una copia del bilancio preventivo approvato dagli organi statutari.

     L'erogazione del saldo avverrà a seguito della presentazione di:

     - una relazione sull'attività svolta nell'anno, con relativa documentazione giustificativa della spesa;

     - una copia del bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari, con la dichiarazione che tutta la documentazione relativa è conservata presso la propria sede;

     - una dichiarazione del legale rappresentante, debitamente autenticata, comprovante l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;

     - una copia delle pubblicazioni e di ogni altro materiale a stampa atto a comprovare l'attività che viene svolta.

     Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi per l'anno successivo gli enti ed organismi di cui alla presente legge che non abbiano fatto pervenire tutta la documentazione prevista dal precedente comma, entro la data fissata per la predisposizione del programma annuale di interventi di cui all'art. 5.

     I soggetti beneficiari che non abbiano, nei termini e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.

     Sono soppressi il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.

     Le spese generali di gestione per una quota non superiore al 30 per cento delle uscite nonché gli oneri per interessi passivi sostenuti da associazioni concertistiche, centri e istituzioni musicali senza fine di lucro, possono essere ammessi ai fini della liquidazione dei contributi e dei finanziamenti regionali previsti dalla presente legge [4].

 

     Art. 8. (Iniziative direttamente promosse).

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere direttamente, o mediante convenzione con istituzioni specializzate aventi carattere regionale o nazionale, formate da enti musicali pubblici o istituzioni musicali private, nonché con università siciliane, alla:

     a) organizzazione di manifestazioni musicali di alto livello culturale, avvalendosi di associazioni ed enti musicali;

     b) conservazione e raccolta di materiale di interesse musicale attraverso la istituzione, presso le biblioteche regionali, di una sezione specializzata di informazione e documentazione musicologica;

     c) promozione di convegni e seminari su temi finalizzati anche ad una più ampia diffusione della cultura musicale siciliana colta e popolare;

     d) assegnazione di borse di studio finalizzate alla formazione di accordatori, organai, liutai, operatori e tecnici musicali, nonché di esecutori di musica antica e contemporanea;

     e) inventariazione, catalogazione e restauro dei documenti musicali delle biblioteche e archivi siciliani pubblici e privati;

     f) promozione di iniziative tese a favorire il coordinamento e la collaborazione delle istituzioni musicali siciliane;

     g) promozione di manifestazioni concertistiche da svolgere in zone non adeguatamente servite del territorio della Regione.

 

     Art. 9. (Interventi in favore degli enti locali per il recupero di edifici di proprietà degli stessi da utilizzare per attività musicali e teatrali).

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere agli enti locali, sulla base delle relative richieste avanzate, contributi fino al 95 per cento della spesa ammessa per il restauro e l'adattamento di edifici di interesse storico e valore artistico o di immobili di proprietà degli stessi, nonché per l'acquisto di attrezzature, strumenti musicali ed arredamenti necessari allo svolgimento di attività musicali e teatrali.

     Nell'erogazione dei contributi di cui al precedente comma e per le finalità dallo stesso previste sarà data priorità alla realizzazione degli interventi relativi agli edifici già acquisiti ai sensi dell'art. 21 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

 

     Art. 10. (Interventi a favore degli enti locali per l'acquisizione di immobili).

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere agli enti locali, nel rispetto delle modalità previste dal secondo comma dell'art. 21 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 1981, n. 40, contributi pari al 95 per cento della spesa per l'acquisizione di immobili adibiti da almeno trent'anni a cinema o a teatri e da utilizzare per lo svolgimento di attività teatrali e musicali connesse alle finalità della presente legge.

     Gli enti locali, nell'adottare le deliberazioni relative alla acquisizione degli immobili, dovranno considerare prioritariamente gli edifici di interesse storico e valore artistico sottoposti alle vigenti leggi di tutela nonché quelli che rivestono particolare interesse per le tradizioni locali.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione concederà i contributi previsti per l'acquisizione degli immobili di cui al primo comma, previo parere della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, volto a valutare la possibilità di una utilizzazione dei predetti immobili per lo svolgimento di attività musicali, teatrali e culturali.

 

     Art. 11. (Restauro di strumenti musicali).

     Al fine di consentire la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore storico l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, in favore di comuni, di enti morali ed ecclesiastici, contributi sino al 95 per cento dell'importo relativo al preventivo di spesa da sottoporre preliminarmente al parere della Commissione regionale per le attività musicali di cui all'art. 3.

     I contributi di cui al precedente comma saranno erogati attraverso un'anticipazione dell'80 per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza.

     L'erogazione del saldo avverrà a seguito della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

     E' soppressa la lett. c dell'art. 6 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.

 

     Art. 12. (Pareri).

     Lo schema del piano triennale per le attività musicali ed i programmi di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere predisposti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 13. (Norma transitoria riguardante le associazioni concertistiche).

     Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determinerà con decreto gli elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale e provinciale.

 

     Art. 14. (Norma transitoria relativa alla misura degli interventi per le associazioni concertistiche).

     Nello schema di piano triennale di cui all'art. 4, lo stanziamento previsto per le attività concertistiche sarà, nella prima applicazione della presente legge, così suddiviso:

     - almeno il 50 per cento in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale;

     - almeno il 25 per cento in favore delle associazioni concertistiche di interesse provinciale;

     - non più del 25 per cento in favore delle associazioni concertistiche di interesse locale.

     Le percentuali di cui al precedente comma potranno variare in occasione della predisposizione dei successivi schemi di piano triennale.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     Le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni così suddivisa:

Art. 5:

     lett. a (interventi in favore delle associazioni concertistiche) lire 3.000 milioni;

     lett. b (interventi in favore delle istituzioni universitarie accade miche e culturali) lire 500 milioni;

     lett. c (interventi in favore di comuni, province e istituzioni culturali) lire 1.500 milioni;

     lett. d (interventi in favore delle scuole) lire 500 milioni; Art. 6 (interventi in favore di associazioni e complessi bandistici) lire 1.000 milioni;

Art. 8 (interventi direttamente promossi):

     lett. a, lire 500 milioni;

     lett. b, lire 210 milioni;

     lett. c, lire 250 milioni;

     lett. d, lire 300 milioni;

     lett. e, lire 200 milioni;

     lett. f, lire 300 milioni;

     lett. g, lire 240 milioni;

Art. 9 (recupero edifici per attività musicali e teatrali) lire 2.500 milioni;

Art. 10 (acquisizione di immobili) lire 5.000 milioni;

Art. 11 (restauro strumenti musicali) lire 1.500 milioni.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 96.72 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Valorizzazione dei beni culturali - Progetto cultura.

     Gli oneri relativi agli anni successivi al 1986 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Alinea aggiunto con art. 4 L.R. 6 giugno 1990. n. 14.

[2] Alinea aggiunto dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 1996, n. 19.

[3] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 6 giugno 1990, n. 14.

[4] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 6 giugno 1990, n. 14.