§ 2.11.152 - L.R. 6 aprile 1996, n. 19.
Interventi a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:06/04/1996
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Sostegno alle attività degli Orti botanici.
Art. 2.  Contributo annuale alla gestione.
Art. 3.  Modalità di erogazione.
Art. 4.  Contributo straordinario per opere strutturali.
Art. 5.  Acquisizione di immobili.
Art. 6.  Abrogazione di norme e riduzione di contributi.
Art. 7.  Istituzione Archivio «Salvatore Quasimodo».
Art. 8.  Contributi straordinari per le attività musicali.
Art. 9.  Modifiche di norme.
Art. 10.  Contributo Fondazione «Leonardo Sciascia».
Art. 11.  Contributo alla Fondazione Pio La Torre.
Art. 12.  Contributo museo «Nello Cassata» di Barcellona.
Art. 13.  Contributo straordinario alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo.
Art. 14.  Contributi al Centro Mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo.
Art. 15.  Contributi alle scuole di servizio sociale.
Art. 16.  Interventi per il 50º anniversario UNICEF.
Art. 17.  Concorsi per agente tecnico custode e guardia notturna.
Art. 18.  Opere universitarie.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.11.152 - L.R. 6 aprile 1996, n. 19.

Interventi a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale. Interventi per il 50° anniversario dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia dei beni culturali e per le Opere universitarie.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

TITOLO I

 

Art. 1. Sostegno alle attività degli Orti botanici.

     1. La Regione siciliana riconosce l'elevato valore delle funzioni didattiche, scientifiche e culturali esercitate dagli Orti botanici universitari di Palermo, Catania, Messina e con la presente legge disciplina un intervento finanziario di sostegno alle attività istituzionali da essi svolte.

 

     Art. 2. Contributo annuale alla gestione.

     1. Allo scopo di favorire una maggiore diversificazione funzionale degli Orti botanici delle Università siciliane, con riferimento particolare alla loro fruizione pubblica e in rapporto al potenziamento del ruolo che essi possono assolvere nel campo della didattica, nei settori della istruzione extrauniversitaria e della educazione ambientale dei cittadini, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Università cui afferiscono gli Orti botanici un contributo annuo per le spese di gestione nelle seguenti misure:

     a) 500 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Palermo;

     b) 200 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Catania;

     c) 200 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Messina.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione.

     1. Il contributo annuo di cui all'art. 2 sarà erogato rispettivamente alle Università degli studi di Palermo, di Catania e di Messina all'inizio dell'esercizio finanziario in anticipazione nella misura del 90 per cento, dietro presentazione di una relazione programmatica. L'erogazione del saldo sarà effettuata a seguito di presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente approvato dagli organi collegiali delle istituzioni universitarie cui afferiscono gli Orti botanici.

     2. Rientrano fra le spese di gestione di cui al comma 1 anche gli oneri relativi alla organizzazione ed alla gestione dei servizi funzionali alla fruizione pubblica degli Orti botanici nonché gli oneri relativi alla pulizia dei locali e dei percorsi didattici e scientifici.

     3. Le Università di Palermo, Catania e Messina assicurano la fruizione pubblica dei rispettivi Orti botanici compatibilmente con la loro natura di istituzioni scientifiche e di beni culturali.

TITOLO II

 

     Art. 4. Contributo straordinario per opere strutturali.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Università degli studi di Palermo un contributo straordinario di lire 3.800 milioni da destinare alle opere di restauro degli edifici monumentali e del giardino, nonché alla realizzazione, al rifacimento, alla riorganizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici funzionali anche all'ammodernamento delle strutture didattico-scientifiche, degli arredi e degli impianti esistenti.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Università degli studi di Catania e di Messina un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare alle opere di rifacimento, di riorganizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici funzionali anche all'ammodernamento delle strutture didattico-scientifiche, degli arredi e degli impianti esistenti nei rispettivi Orti botanici.

 

     Art. 5. Acquisizione di immobili.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a completare le acquisizioni degli immobili necessari alla realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum, struttura museale e di ricerca complementare all'Orto botanico di Palermo.

     2. Gli immobili già acquisiti e quelli che saranno acquisiti ai sensi del presente articolo sono concessi in comodato alla Università degli studi di Palermo che potrà utilizzarli per la prima accoglienza dei materiali scientifici e museografici relativi alla realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum.

 

     Art. 6. Abrogazione di norme e riduzione di contributi.

     1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 il contributo di cui all'articolo 101 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 è ridotto a L. 300 milioni.

TITOLO III

 

     Art. 7. Istituzione Archivio «Salvatore Quasimodo».

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare contratto di acquisto dagli eredi di Salvatore Quasimodo del suo archivio storico-culturale.

     2. A tal fine l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un perito per la valutazione del valore scientifico e per la quantificazione del valore economico dell'archivio che dovrà essere fatta entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta nomina.

     3. Per la raccolta e la conservazione, anche in originale, della documentazione archivistica e bibliografica, dei cimeli, carteggi e memorie, sarà istituito un archivio-biblioteca diretto alla divulgazione ed alla valorizzazione dell'opera di Salvatore Quasimodo.

     4. La Regione siciliana destina, successivamente, l'archivio acquistato alla città di Modica, perché venga reso di pubblica fruizione, impegnando il Comune a sistemarlo in locali idonei e stipulando apposita convenzione con il comune stesso.

 

     Art. 8. Contributi straordinari per le attività musicali.

     1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività musicali indicate nell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e in particolare al fine di consentire la salvaguardia e l'assetto patrimoniale delle istituzioni musicali siciliane, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, per gli esercizi finanziari dal 1996 al 1998, contributi straordinari per l'importo complessivo nel triennio di lire 4.000 milioni - di cui lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 1.750 milioni per i successivi anni 1997 e 1998 - a favore:

     a) delle associazioni concertistiche che nel programma 1994 sono state classificate di interesse regionale o provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;

     b) delle istituzioni specializzate costituite come centri di servizi musicali operanti da almeno un quinquennio cui partecipino enti musicali pubblici e/o istituzioni musicali private, già beneficiari di contributi ai sensi dell'articolo 5, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, ovvero che abbiano svolto una o più delle attività indicate all'articolo 8 della legge regionale sopra citata.

     2. I contributi straordinari di cui al precedente comma, da iscrivere in conto capitale dei beneficiari, sono concessi annualmente, nel triennio 1996/1998:

     - alle associazioni concertistiche aventi titolo, con esclusione di quelle di cui al successivo alinea, nella misura del 6,90 per cento per l'esercizio finanziario 1996 e del 24,31 per cento per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dei contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno 1994 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;

     - alle associazioni concertistiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, specializzate nella diffusione della musica jazz e contemporanea, nella misura del 10 per cento per l'esercizio finanziario 1996 e del 35 per cento per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dei contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno 1994 ai sensi della medesima legge regionale;

     - ai centri di servizi musicali aventi titolo, nella misura del 10 per cento per l'esercizio finanziario 1996 e del 35 per cento per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 del totale dei contributi regionali a ciascuno assegnati nel quadriennio 1992/1995 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

     3. Le istanze per l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le associazioni concertistiche riconosciute di interesse regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, i centri di servizio musicali ed i soggetti beneficiari dei contributi annuali ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, possono includere nei rendiconti consuntivi finalizzati alla liquidazione dei contributi regionali concessi per la realizzazione delle rispettive attività istituzionali le quote annuali del programma di ripianamento, almeno quinquennale, delle passività di bilancio determinatesi negli esercizi precedenti, purché in misura non superiore al trenta per cento delle uscite esposte nel bilancio nell'ultimo esercizio finanziario, nonché gli acquisti volti al potenziamento del proprio patrimonio, purché in misura non superiore al dieci per cento delle uscite esposte nel bilancio definitivo dell'ultimo esercizio finanziario.

     5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai Comuni un contributo pari al 95 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali e costumi tradizionali, finalizzato alla formazione o al potenziamento dei propri complessi folklorici che assicurino concerti gratuiti in favore della comunità.

     6. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere contributi a complessi folklorici, ivi compresi quelli costituiti in cooperative che, anche mediante convenzione con i Comuni, svolgono un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione, con particolare recupero di opere scritte per gruppi folklorici e di trascrizioni di alto livello.

 

     Art. 9. Modifiche di norme.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 10. Contributo Fondazione «Leonardo Sciascia».

     1. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione «Leonardo Sciascia» con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 1991, n. 8/U.L., l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente alla fondazione predetta la somma di lire 250 milioni.

 

     Art. 11. Contributo alla Fondazione Pio La Torre. [3]

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere alla fondazione Pio La Torre, avente sede in Palermo e costituita con rogito notarile n. 72137 del 13 febbraio 1996, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali un contributo annuo di lire 150 milioni, di cui 50 milioni da destinare alle spese di gestione. Il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

 

     Art. 12. Contributo museo «Nello Cassata» di Barcellona.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente all'Associazione OIKOS di Barcellona un contributo di lire 250 milioni per il funzionamento del Museo etnoantropologico «Nello Cassata» e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del Comune di Brolo, all'Istituto ISCOT di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo [4].

 

     Art. 13. Contributo straordinario alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1996 alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo.

 

     Art. 14. Contributi al Centro Mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo.

     1. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni per il funzionamento e le attività del Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva (CMCA) per contribuire allo sviluppo degli scambi internazionali nell'ambito del Mediterraneo.

     2. L'Assessore regionale alla Presidenza è, altresì, autorizzato a sostenere annualmente la spesa di lire 100 milioni per il funzionamento dell'Agenzia mediterranea per lo sviluppo del turismo sostenibile con sede in Sicilia.

 

     Art. 15. Contributi alle scuole di servizio sociale.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 11 per l'attività svolta durante gli anni accademici 1993/94 e 1994/95 a favore degli enti ed organismi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già prodotto al medesimo Assessorato la documentazione o dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute e/o gli impegni assunti, corredate dalla relazione sull'attività svolta nei predetti anni accademici.

 

     Art. 16. Interventi per il 50º anniversario UNICEF.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla società di produzione DOFIN s.r.l. di Roma un contributo straordinario di lire 750 milioni per il finanziamento dell'opera cinematografica «Faccia di Pala» per conto dell'Unicef in occasione del suo 50º anniversario.

     2. La corresponsione del contributo di cui al primo comma impegna la società DOFIN s.r.l. di Roma a cedere all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione n. 10 copie del film realizzato, per la sua proiezione gratuita nelle scuole siciliane e per ogni altro possibile impiego di promozione culturale, una volta esauritosi il normale periodo di distribuzione del film nelle sale cinematografiche.

     3. Il contributo è erogato in due soluzioni:

     - quanto a lire 375 milioni dopo la stipula dell'apposita convenzione tra l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e la società di produzione DOFIN s.r.l. di Roma;

     - quanto a lire 375 milioni dopo la consegna all'amministrazione regionale di n. 10 copie del film «Faccia di Pala» da utilizzare per la diffusione dell'opera cinematografica nelle scuole siciliane.

     4. L'erogazione del contributo è subordinata al parere preventivo e successivo del Comitato italiano Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

 

     Art. 17. Concorsi per agente tecnico custode e guardia notturna. [5]

 

     Art. 18. Opere universitarie.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, limitatamente all'anno accademico 1996- 1997, a derogare ai criteri di formazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, nonché all'attribuzione dei predetti benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

     2. Le opere universitarie hanno facoltà di praticare tariffe privilegiate per le fruizioni dei servizi di mensa e alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 25.600 milioni, così ripartita:

     (Omissis).

     2. All'onere di lire 17.800 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si provvede, quanto a lire 5.300 milioni con parte delle disponibilità del cap. 34109 e quanto a lire 12.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 (codice 2003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere complessivo di lire 7.800 milioni, ricadente negli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova riscontro:

     - per lire 7.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001;

     - per lire 400 milioni (lire 200 milioni nel 1997 e lire 200 milioni nel 1998) nella riduzione dello stanziamento del capitolo 14701 del bilancio pluriennale della Regione - codice 06.04.02.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Modifica il comma 1, art. 5, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4.

[2] Aggiunge un alinea all'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20, a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 16 della L.R. 20/1999.

[4] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1999, n. 8.