§ 3.13.29 - L.R. 2 aprile 1971, n. 10.
Modifica ed aggiunte alla L. 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:02/04/1971
Numero:10


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46 ed agli artt. 1 e 2 della L.R. 30 luglio 1969, n. 30, viene elevata di lire [...]
Art. 3.      I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di viaggio nazionali od estere al fine di [...]
Art. 4.      Le disposizioni della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate.
Art. 5.      (Omissis)


§ 3.13.29 - L.R. 2 aprile 1971, n. 10.

Modifica ed aggiunte alla L. 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(G.U.R. 7 aprile 1971, n. 17).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46 ed agli artt. 1 e 2 della L.R. 30 luglio 1969, n. 30, viene elevata di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1971, e di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1972, destinando tali aumenti alle incentivazioni per le iniziative concernenti la provenienza di turisti stranieri.

     I contributi relativi agli aumenti previsti dal precedente comma riferentisi agli anni 1970 e 1971 sono stabiliti nella misura del 36% per il periodo che va dall'1 ottobre al 30 aprile e del 18% per il periodo che va dall'1 maggio al 30 settembre.

     A decorrere dall'anno 1972 le suddette percentuali saranno ridotte rispettivamente al 30% e al 10%.

 

     Art. 3.

     I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di viaggio nazionali od estere al fine di incentivare il movimento turistico straniero verso la Sicilia.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Modifica art. 26 L.R. 12 aprile 1967, n. 46.

[2] Norma finanziaria.