§ 4.3.20 - L.R. 5 febbraio 1956, n. 9.
Provvedimenti per l'edilizia popolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:05/02/1956
Numero:9


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, per l'ammontare annuo di lire 200 [...]
Art. 2.      Per le costruzioni edilizie finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali e destinate a sorgere in zone urbane ed extraurbane di nuova formazione, i progetti relativi dovranno prevedere [...]
Art. 3.      Gli atti di trasferimento in proprietà degli alloggi e di altre unità immobiliari connesse, costruiti col concorso o coi contributi o a totale carico della Regione siciliana, sono soggetti al [...]
Art. 4.      Agli istituti ed enti, che costruiscono alloggi popolari con contributo o per conto della Regione siciliana, può essere assegnata, sull'importo dei singoli progetti esecutivi, una aliquota nella [...]
Art. 5.      La spesa di lire 200 milioni, per l'esercizio in corso, graverà sul capitolo 73 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 6.      Con la legge di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario potranno essere aumentati i limiti degli impegni da assumere per la esecuzione di programmi di edilizia popolare ai [...]


§ 4.3.20 - L.R. 5 febbraio 1956, n. 9.

Provvedimenti per l'edilizia popolare.

(G.U.R. 9 febbraio 1956, n. 9).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, per l'ammontare annuo di lire 200 milioni, ai sensi delle LL.RR. 12 aprile 1952, n. 12, e 10 luglio 1953, n. 38, per il pagamento dei contributi in annualità costanti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

 

     Art. 2.

     Per le costruzioni edilizie finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali e destinate a sorgere in zone urbane ed extraurbane di nuova formazione, i progetti relativi dovranno prevedere anche i servizi pubblici necessari.

     Sono ammissibili ai finanziamenti, anche se successivi alla progettazione e alla esecuzione delle costruzioni di alloggi e relativi servizi pubblici, le opere necessarie per i servizi sociali e quelle per i servizi religiosi, compresi quelli parrocchiali che hanno relazione con lo stato delle persone.

     Il progetto per le costruzioni di alloggi può prevedere l'acquisizione dell'intera area necessaria anche per i suddetti servizi pubblici, sociali e religiosi, stabilendo il relativo prezzo in perizia, ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12.

     Il decreto assessoriale, che approva il progetto, deve indicare il termine entro il quale le aree sono sottoposte ad espropriazione.

 

     Art. 3.

     Gli atti di trasferimento in proprietà degli alloggi e di altre unità immobiliari connesse, costruiti col concorso o coi contributi o a totale carico della Regione siciliana, sono soggetti al pagamento della imposta fissa di registro ed ipotecaria.

 

     Art. 4.

     Agli istituti ed enti, che costruiscono alloggi popolari con contributo o per conto della Regione siciliana, può essere assegnata, sull'importo dei singoli progetti esecutivi, una aliquota nella misura massima del 4 %, destinata a far fronte alle spese di progettazione, appalto, direzione, vigilanza, collaudo e amministrazione dei lavori appaltati.

 

     Art. 5.

     La spesa di lire 200 milioni, per l'esercizio in corso, graverà sul capitolo 73 del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Le spese per le opere previste nell'art. 2 graveranno sulle somme disponibili sullo stanziamento operato con l'art. 1, n. 2, lett. b, della L.R. 12 febbraio 1955, n. 12.

     Esaurita tale disponibilità, sarà istituito, nella rubrica «Lavori pubblici», un apposito capitolo di spesa, e la misura dello stanziamento sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

     L'Assessore al bilancio, agli affari economici ed al credito è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     Con la legge di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario potranno essere aumentati i limiti degli impegni da assumere per la esecuzione di programmi di edilizia popolare ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, e della presente legge.