§ 3.19.4 - L.R. 12 febbraio 1955, n. 12.
Impiego del fondo di solidarietà nazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:12/02/1955
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il fondo di lire 45 miliardi disponibile sul contributo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 determinato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 634, è destinato, [...]
Art. 2.      Con i fondi di cui al n. 1 del precedente articolo il Governo della Regione è autorizzato a provvedere all'incremento ed al miglioramento della rete viaria non statale.
Art. 3.      Il Governo della Regione è autorizzato a provvedere con i fondi indicati al n. 1, lettera a) dell'art. 1 della presente legge alla creazione di nuclei cantonieri e alla esecuzione di opere [...]
Art. 4.      La somma dei due miliardi di cui al n. 5) dell'art. 1 della presente legge sarà accreditata all'Ente Siciliano di elettricità dall'Assessore ai Lavori pubblici in una o più soluzioni in rapporto [...]
Art. 5.      Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle leggi regionali 21 aprile 1953, n. 30 e 2 agosto 1954, n. 32.
Art. 6.      Il Governo della Regione è autorizzato a riunire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge in testo unico le leggi regionali in materia di opere pubbliche adottando le [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.4 - L.R. 12 febbraio 1955, n. 12.

Impiego del fondo di solidarietà nazionale.

(G.U.R. 12 febbraio 1955, n. 7).

 

Art. 1.

     Il fondo di lire 45 miliardi disponibile sul contributo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 determinato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 634, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto siciliano, come appresso:

     1) Viabilità

     a) lavori e attrezzature per la viabilità L. 18.000.000.000

     b) trasformazione di trazzere in rotabili ai sensi delle leggi 28 luglio 1949, n. 39 e 5 aprile 1954, n. 9 L. 5.000.000.000

     2) Edilizia popolare

     a) somme da versare all'E.S.C.A.L. per la costruzione di case per lavoratori nei Comuni con popolazione non superiore ai venti mila abitanti e in concomitanza con le provvidenze di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, nei Comuni di Modica e Scicli per le esigenze delle famiglie ivi allocate in grotte L. 2.000.000.000

     b) nuove costruzioni edilizie popolari e complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione L. 7.000 000 000

     3) Rimboschimenti L. 4.000.000.000

     4) Nuove costruzioni alberghiere e di villaggi turistici (comprese le opere di attivazione da eseguire e gestire con le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1953, n. 45; acquisti di aree su cui esistano stabili da sottoporre ad ampliamento e a completamento, quando i lavori da eseguire non siano inferiori al 60% delle costruzioni esistenti; ampliamenti e sistemazioni di edifici di proprietà comunali ad uso di albergo, e dello stabilimento termale eventualmente annesso all'albergo, osservando, in quanto applicabili, le norme della stessa legge regionale 3 agosto 1953, n. 45) L. 2.000.000.000

     5 ) Costruzione ed attrezzatura delle centrali idroelettriche del Platani e di Grottafumata L. 2.000.000.000

     6) Completamento ed integrazione di programmi di opere pubbliche previste dalle leggi 16 gennaio 1951, n. 5 e 21 aprile 1952 n. 30, comprese le spese per studi e progettazione di opere relative a porti pescherecci L. 5.000.000.000

     Totale L. 45.000.000.000

 

     Art. 2.

     Con i fondi di cui al n. 1 del precedente articolo il Governo della Regione è autorizzato a provvedere all'incremento ed al miglioramento della rete viaria non statale.

     E' autorizzato altresì a provvedere alla difesa della sede stradale mediante, ove occorrano, opere di consolidamento in zone distanti dalla sede stessa, all'alberatura delle strade, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1949, n. 36, mediante espropriazione di aree per la costituzione di zone di rispetto e di protezione delle pertinenze stradali, e per la creazione di fasce arboree.

     E' autorizzato altresì ad assumere l'onere relativo al materiale necessario per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati istituiti dal Ministero del Lavoro nella Regione ed aventi per scopo la costruzione di strade.

 

     Art. 3.

     Il Governo della Regione è autorizzato a provvedere con i fondi indicati al n. 1, lettera a) dell'art. 1 della presente legge alla creazione di nuclei cantonieri e alla esecuzione di opere relative a servizi pubblici che consentano ai nuclei stessi l'esplicazione di funzioni di capisaldi per la manutenzione della rete stradale, l'assistenza al traffico e la tutela delle strade e che, soddisfacendo le esigenze minime collettive della zona interessata, favoriscano l'insediamento di nuclei di popolazione rurale.

     Le aree in prossimità delle strade o comprese nelle fasce latistanti necessarie al conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente, possono, ove occorra, essere espropriate. L'estensione delle aree viene determinate in base a perizia tecnica da allegare al progetto delle opere.

 

     Art. 4.

     La somma dei due miliardi di cui al n. 5) dell'art. 1 della presente legge sarà accreditata all'Ente Siciliano di elettricità dall'Assessore ai Lavori pubblici in una o più soluzioni in rapporto all'importo dei singoli appalti o forniture.

     L'Ente Siciliano di elettricità provvede all'esecuzione dei lavori e delle attrezzature in conformità alle norme del D.Lgs.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2, ratificato con la legge 20 luglio 1952, n. 1006.

 

     Art. 5.

     Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle leggi regionali 21 aprile 1953, n. 30 e 2 agosto 1954, n. 32.

 

     Art. 6.

     Il Governo della Regione è autorizzato a riunire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge in testo unico le leggi regionali in materia di opere pubbliche adottando le necessarie norme di coordinamento, per conseguire anche in deroga alle norme vigenti l'acceleramento della procedura tecnico-amministrativa-contabile dell'Amministrazione regionale, un migliore ordinamento dei servizi, Uffici ed Enti preposti alla gestione ed alla esecuzione dei lavori.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.