§ 41.7.70 - D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/07/1965
Numero:1074


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Articolo 1. 
Articolo 2. 


§ 41.7.70 - D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

(G.U. 18 settembre 1965, n. 235)

 

     Art. 1.

     La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

     a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;

     b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

 

          Art. 2.

     Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

     a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

     1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonchè dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

     2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

     3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

     a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile [1];

     b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime [2].

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

     a) dalle imposte di produzione;

     b) dal monopolio dei tabacchi;

     c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

     Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

     Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto [3].

 

          Art. 3.

     Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

 

          Art. 4.

     Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

 

          Art. 5.

     Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

     Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

     Il gettito dei proventi doganali, di cui all'annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

     Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

     Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello statuto, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

     Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

 

          Art. 7.

     In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

     [Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] [4].

     La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

 

          Art. 8.

     Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quanto non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

     Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

     Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

 

          Art. 9.

     La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

 

          Art. 10.

     Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

     Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

     Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

 

 

     Tabella A

     Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

 

     Imposte di produzione:

     1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;

     2) Imposte di fabbricazione sulla birra;

     3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;

     4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;

     5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;

     6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;

     7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;

     8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;

     9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

     10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione;

     11) Imposta erariale sul gas metano;

     12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;

     13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;

     14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;

     15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;

     16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;

     17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

 

     Tabella B

     Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

 

     Proventi del monopolio dei tabacchi:

     1) Imposta sul consumo dei tabacchi;

     2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;

     3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;

     4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;

     5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;

     6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;

     7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

 

     Tabella C

     Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

 

     Proventi del lotto:

     1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;

     2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;

     3) Proventi delle attività di giuoco;

     4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

     5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

 

     Tabella D

     Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale

 

     Dogane e imposte indirette:

     1) Imposta sul consumo del caffè;

     2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;

     3) Dogane e diritti marittimi;

 

          Articolo 1.

     A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);

     B) Dazio d'esportazione;

     F) Interessi di mora;

     H) Proventi eventuali;

     I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

 

          Articolo 2.

     Diritti marittimi:

     A) Tassa d'ancoraggio;

     B) Diritti diversi;

     C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;

     E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;

     F) Proventi eventuali;

     4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);

     5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;

     6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);

     7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;

     8) Diritto di costituto sanitario e di patente sanitaria;

     9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;

     10) Sovrimposte di confine;

     11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

     12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. unico del D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 e così modificato dall'art. unico del D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.