§ 98.1.30661 - D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.
Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1976
Numero:7


Sommario
Art. 1.      A partire dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o [...]
Art. 2.      Il credito fondiario ha per oggetto
Art. 3.      L'ente, qualora reputi conveniente l'operazione di mutuo, stipulerà con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta l'iscrizione dell'ipoteca, ed eseguiti dal [...]
Art. 4.      Il mutuatario potrà domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempreché i creditori non abbiano diritto ad [...]
Art. 5.      Rimangono immutate le disposizioni di cui all'art. 20 e sono abrogate quelle di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sul credito fondario, approvato con regio decreto [...]
Art. 6.      Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore. Sono parimenti a carico del debitore le spese per la trattazione delle [...]
Art. 7.      I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo agli enti un compenso, da stabilire contrattualmente, rapportato al capitale [...]
Art. 8.      L'ammontare delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è garantito, oltre che [...]
Art. 9.      Agli enti è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve. Ai fini del computo di detto rapporto va tenuto [...]
Art. 10.      Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione di borsa
Art. 11.      Le obbligazioni sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia
Art. 12.      L'estrazione delle obbligazioni, prevista dal terzo comma del precedente art. 8, va effettuata alla presenza di un notaio almeno due mesi prima della scadenza del termine di pagamento della [...]
Art. 13.      Gli artt. 8, 10 e 12 del presente Decreto sostituiscono le disposizioni contenute negli artt. 31 e 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio [...]
Art. 14.      Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione
Art. 15.      Ai contratti di credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'ente può chiedere esecutivamente [...]
Art. 16.      L'ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del [...]
Art. 17.      Sono confermate nella materia oggetto del presente decreto le competenze del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro per il tesoro e della Banca d'Italia [...]
Art. 18.      Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio a spese del debitore. Il contratto del prestito conterrà il vincolo a favore dell'ente, [...]
Art. 19.      I libri ed i registri dell'ente, tenuti secondo il proprio regolamento, come pure i loro estratti, fanno piena prova in giudizio tanto contro i creditori che contro i terzi
Art. 20.      L'ente ha facoltà di cedere i propri crediti alle condizioni reputate più convenienti. In tal caso l'ente cedente potrà ammortizzare il corrispondente quantitativo di obbligazioni variando il [...]
Art. 21.      Anche in deroga a precedenti disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli enti di cui al presente decreto sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui [...]
Art. 22.      L'ente può acquistare immobili previa approvazione della Banca d'Italia
Art. 23.      Gli enti restano abilitati a concedere mutui ed anticipazioni destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione [...]
Art. 24.      Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche [...]
Art. 25.      Fermo restando che le operazioni di provvista da parte degli enti sul mercato dei titoli a reddito fisso vengono effettuate a far tempo dal 1° febbraio 1976 a norma dell'art. 11 del decreto [...]
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1976


§ 98.1.30661 - D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7. [1]

Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

(G.U. 31 gennaio 1976, n. 28)

 

 

     ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente delega al Governo per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge13 agosto 1975, n. 376, come risulta modificato da detta legge di conversione n. 492, per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

TITOLO I

Enti ed operazioni di credito fondiario ed edilizio

 

     Art. 1.

     A partire dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o fondo di dotazione versato di almeno lire 500.000.000. Tali autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La costituzione sotto forma di società per azioni degli enti di cui al primo comma del presente articolo non è soggetta alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

     Gli statuti degli enti di cui al primo comma e le relative modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La competenza territoriale dei nuovi enti esercenti il credito fondiario ed edilizio sarà determinata nello statuto approvato ai sensi del terzo comma del presente articolo.

     La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.

     Tutti gli istituti e le sezioni autonome esercenti il credito fondiario ed edilizio già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli istituti e le sezioni autonome che saranno costituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono indicati in appresso complessivamente come “enti”.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     Il credito fondiario ha per oggetto:

     a) la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest'ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso di crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate, anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio iscritti a garanzia del credito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;

     b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a 18 mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni dei mutui previste alla lettera a).

     Le suddette operazioni, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie di cui al successivo art. 8.

     Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la metà del valore cauzionale degli immobili.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 3.

     L'ente, qualora reputi conveniente l'operazione di mutuo, stipulerà con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta l'iscrizione dell'ipoteca, ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto del penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

     E' data facoltà agli incaricati dell'ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne senza spesa tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

     Accertata la condizione di cui al primo comma, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'ente consegnerà al mutuatario la somma mutuata contro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico.

     Sulla presentazione dell'atto di cui al precedente comma, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine all'iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotamento stesso.

     Con l'atto di cui al terzo comma o con successivi atti l'ente potrà consentire la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

     Della suddivisione del mutuo e del frazionamento dell'ipoteca il conservatore dei registri immobiliari eseguirà annotazione a margine dell'iscrizione presa.

     Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui al presente decreto.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 16 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 4.

     Il mutuatario potrà domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempreché i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato.

     Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'ente saranno comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza.

     Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate d'ufficio dai conservatori dei registri immobiliari nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d'ufficio.

     Per gli effetti dell'art. 2839 del Codice civile e in deroga al disposto del n. 2 del detto articolo, l'ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 17, 18, 19 e 21 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 5.

     Rimangono immutate le disposizioni di cui all'art. 20 e sono abrogate quelle di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sul credito fondario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 6.

     Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore. Sono parimenti a carico del debitore le spese per la trattazione delle operazioni di cui al presente decreto e la stipula degli atti relativi.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 27 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 7.

     I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo agli enti un compenso, da stabilire contrattualmente, rapportato al capitale restituito anticipatamente, per rivalere gli enti degli oneri a fronte della perdita subita nel collocamento delle obbligazioni emesse per la provvista, le cui serie vanno indicate nell'atto di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente decreto.

     Inoltre, i debitori dovranno corrispondere agli enti, a titolo di indennizzo per l'anticipata estinzione, un compenso che non potrà superare l'uno per cento del capitale anticipatamente restituito.

     I debitori, ogni volta che abbiano estinto il quinto del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'ente vidimata da notaio.

     I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'ente, quando, o dai documenti da loro prodotti o da perizia, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

     Le spese di perizia e degli altri atti necessari sono a carico dei richiedenti la liberazione.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO II

Emissione, circolazione e sorteggio delle obbligazioni

 

          Art. 8.

     L'ammontare delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è garantito, oltre che dai crediti nascenti dalle singole operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'ente.

     Rispetto ai possessori delle obbligazioni l'ente risponde delle rate di ammortamento non esatte come esatte.

     Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità del piano di ammortamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato alla pari con le modalità di cui al successivo art. 12.

     L'ente ha la facoltà di variare il piano di ammortamento delle obbligazioni emesse mediante loro rimborso alla pari od annullamento, anche previo acquisto sul mercato per conto e nell'interesse del debitore, nei limiti di quanto fosse stato versato per restituzione anticipata di mutuo.

     Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in obbligazioni nominative e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

     Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

 

          Art. 9.

     Agli enti è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve. Ai fini del computo di detto rapporto va tenuto conto delle cartelle emesse ai sensi della precedente disciplina.

     Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

 

          Art. 10.

     Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione di borsa.

     Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

 

          Art. 11.

     Le obbligazioni sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia.

     Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e dai rispettivi Istituti centrali di categoria.

     I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli enti.

     Le persone giuridiche che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investirne sino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli enti.

     Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

     Le obbligazioni sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 458 del codice penale.

     Il presente articolo sostituisce gli articoli 34, 35, 36 e 37 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 12.

     L'estrazione delle obbligazioni, prevista dal terzo comma del precedente art. 8, va effettuata alla presenza di un notaio almeno due mesi prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia e almeno 10 giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro 30 giorni dall'estrazione. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente, che non siano state presentate per il rimborso.

     Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo devono cessare di avere valore, devono essere annullate con le cautele dettate dalla Banca d'Italia.

     Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette dovranno essere distrutte redigendosi processi verbali da inoltrare alla Banca d'Italia.

 

          Art. 13.

     Gli artt. 8, 10 e 12 del presente Decreto sostituiscono le disposizioni contenute negli artt. 31 e 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO III

Interessi di mora e procedimento esecutivo

 

          Art. 14.

     Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione.

     Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

     La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 15.

     Ai contratti di credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'ente può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

     Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi del presente decreto continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO IV

Utili e riserve

 

          Art. 16.

     L'ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.

     Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione non superiore al 6 per cento sul capitale versato o fondi equiparati.

     La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea degli azionisti o partecipanti.

     I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dagli artt. 2, 22, 23 e 24 del presente decreto, in:

     titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

     cartelle fondiarie proprie o di altri enti di credito fondiario ed edilizio, emesse in base alla normativa precedentemente in vigore;obbligazioni proprie o di altri enti di credito fondiario ed edilizio;

     obbligazioni emesse da Istituti esercenti il credito agrario;

     conti correnti con la Banca d'Italia o con quelle aziende di credito con le quali gli enti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio intrattengono rapporti di corrispondenza.

     Le categorie di investimenti previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 65, 66 e 67 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO V

Vigilanza

 

          Art. 17.

     Sono confermate nella materia oggetto del presente decreto le competenze del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro per il tesoro e della Banca d'Italia disciplinate dalregio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni.

     Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha inoltre facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale ovvero particolari concernenti le operazioni e le altre attività degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Gli enti medesimi hanno l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione e dagli altri organi deliberanti, nel termine di 10 giorni dalla data di esse.

     La Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni successivi a quello di ricezione delle deliberazioni stesse, con provvedimento motivato, può annullarle ove le ritenga non conformi alle leggi, ai regolamenti, agli statuti ed ai provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

     Il presente articolo sostituisce gli artt. 68 e 69 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

 

          Art. 18.

     Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio a spese del debitore. Il contratto del prestito conterrà il vincolo a favore dell'ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo dovrà essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il prezzo di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

     Le somme dovute dagli assicuratori per l'indennità di perdite o deterioramento saranno versate all'ente creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

     Le indennità pagate dall'assicuratore col consenso dell'ente, e con le cautele che si crederà opportuno adottare, possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

     Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

     In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità saranno versate all'ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

     Qualora l'ente reputi che, nonostante l'avvenuta espropriazione per pubblico interesse, la restante parte sia sufficiente a garantire, secondo le norme del credito fondiario, la somma residuale del mutuo, potrà consentire che l'indennità sia imputata ad estinzione totale o parziale delle rate scadute e non pagate. Qualora il mutuatario sia in regola con i pagamenti e sussista l'altra condizione circa il valore dei beni ancora ipotecati in favore dell'ente, questo potrà consentire che il mutuo continui, senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo la somma dovuta per indennità.

     A fronte delle somme percepite ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, l'ente potrà ammortizzare il corrispondente quantitativo di obbligazioni variando il relativo piano di ammortamento.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 70 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 19.

     I libri ed i registri dell'ente, tenuti secondo il proprio regolamento, come pure i loro estratti, fanno piena prova in giudizio tanto contro i creditori che contro i terzi.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 71 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni. E' abrogato l'art. 72 dello stesso testo unico.

 

          Art. 20.

     L'ente ha facoltà di cedere i propri crediti alle condizioni reputate più convenienti. In tal caso l'ente cedente potrà ammortizzare il corrispondente quantitativo di obbligazioni variando il relativo piano di ammortamento.

     Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 73 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio-decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 21.

     Anche in deroga a precedenti disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli enti di cui al presente decreto sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e l'approvazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Sono abrogati i titoli XII, XIII e XIV del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 22.

     L'ente può acquistare immobili previa approvazione della Banca d'Italia.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli immobili dei quali l'ente divenga cessionario o aggiudicatario per tutela dei propri diritti di credito. Tali immobili debbono essere venduti nel termine di 10 anni dall'acquisto.

     Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma precedente, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purché pagabile nel termine di 10 anni dalla cessione o aggiudicazione; ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo ordinario presso l'ente medesimo, e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

     In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO VII

Operazioni di credito edilizio

 

          Art. 23.

     Gli enti restano abilitati a concedere mutui ed anticipazioni destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso.

     Tali mutui ed anticipazioni saranno concessi alle modalità e condizioni di cui al presente decreto, fatto salvo comunque quanto previsto nei commi successivi del presente articolo.

     L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 75 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione. In caso di ricostruzione, riparazione e trasformazione, il finanziamento può raggiungere il 90 per cento della spesa necessaria alla realizzazione dell'opera. E' fatta salva la facoltà per l'ente di richiedere, a spese del beneficiario, garanzie supplementari all'ipoteca per la quota del finanziamento eccedente il 50 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area o della spesa necessaria alla ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione.

     I predetti mutui devono essere rimborsati ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 35 anni. Quest'ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati.

     I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, e, per il caso di mutuo concesso per la costruzione, sempre che il mutuatario abbia già impiegato per l'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento del costo della costruzione, e lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che la spesa occorrente per il loro completamento non superi l'ammontare del mutuo da erogare.

     In caso di versamenti rateali, la relativa quietanza potrà risultare da scrittura privata di data certa.

     Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli enti, secondo i criteri di cui all'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento, per alienarlo successivamente.

     Gli enti concedono i mutui edilizi previsti da leggi speciali alle modalità e condizioni ivi stabilite, mercé l'impiego delle somme rivenienti dal collocamento delle obbligazioni.

     Gli istituti che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati singolarmente con specifica norma di legge ad effettuare anche operazioni di mutuo per la costruzione di case economiche e popolari possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, di essere autorizzati ad operare ai sensi delle disposizioni contenute nel presente titolo e di modificare in conseguenza il proprio statuto.

     La relativa autorizzazione può essere accordata, previo esame della struttura patrimoniale e dell'organizzazione dell'Istituto richiedente, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto vengono approvate le occorrenti modifiche statutarie.

 

TITOLO VIII

Operazioni di credito alle opere pubbliche

 

          Art. 24.

     Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, concedono i mutui di cui alle predette leggi mercé l'impiego delle somme rivenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

     Alla costituzione, organizzazione e attività delle medesime sezioni autonome si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, per quanto riguarda le approvazioni statutarie, i poteri delle autorità di vigilanza e la distribuzione degli utili, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto.

 

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 25.

     Fermo restando che le operazioni di provvista da parte degli enti sul mercato dei titoli a reddito fisso vengono effettuate a far tempo dal 1° febbraio 1976 a norma dell'art. 11 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni di credito i cui contratti condizionati siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso; operazioni che continueranno ad essere disciplinate dalle leggi anteriori.

     Agli enti non si applicano le norme di cui agli artt. dal 2411 al 2420 del codice civile.

     Gli enti medesimi potranno operare ai sensi del presente decreto anche in deroga alle proprie norme statutarie e regolamentari.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1976.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 27 della L. 6 giugno 1991 n. 175.