§ 4.3.79 - L.R. 19 giugno 1982, n. 55.
Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:19/06/1982
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 1981, n 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni.
Art. 2.      Il limite massimo di intervento indicato negli artt. 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 9.000 milioni, da iscriversi [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 1 [...]
Art. 5.      Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, il limite [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Il penultimo comma dell'art. 10 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è abrogato.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      L'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è abrogato.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime [...]
Art. 14.      Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la L.R. 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more [...]
Art. 20.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori [...]
Art. 21.      Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per [...]
Art. 22.      All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60731 del [...]


§ 4.3.79 - L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

(G.U.R. 26 giugno 1982, n. 28).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 1981, n 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni.

 

     Art. 2.

     Il limite massimo di intervento indicato negli artt. 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge n. 457 del 1978, ai programmi ammessi ai contributi ai sensi della L. 27 maggio 1975, n. 166 e dell'art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle cooperative edilizie che usufruiscono dei contributi e dei finanziamenti di cui alle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati a norma dell'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, sino all'ultimazione dei lavori [1].

     Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori [1].

     (Omissis) [1]a.

     Per tali interventi è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi, previsti dal titolo III della predetta legge n. 86 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dal nuovo limite massimo dei mutui agevolati.

     Il limite, di cui al primo comma, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alla superficie massima prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per ogni unità abitativa, rispetto a quella massima indicata nelle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

     Alla concessione del finanziamento provvede l'Assessore regionale per i lavori pubblici su richiesta delle cooperative, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, comprovante che per i programmi costruttivi, per i quali si chiede l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo, non è stato ancora rilasciato, alla data del 31 dicembre 1981, il certificato di fine lavori.

     Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 6 mila milioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 9.000 milioni, da iscriversi quanto a lire 8.000 milioni al cap. 75201 e quanto a lire 1.000 milioni al cap. 75202 del bilancio della Regione.

     Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo con gli istituti di credito.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato di lire 20.000 milioni, da iscriversi ai cap. 75205 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

     Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica per quelle cooperative che, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, abbiano contratto mutui definitivi sin dall'inizio della realizzazione del programma costruttivo.

 

     Art. 5.

     Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551 del bilancio della Regione da destinare prioritariamente per il completamento dei programmi già finanziati.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Il penultimo comma dell'art. 10 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è abrogato.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3]a.

     I termini, relativi alla localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto, di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1975, n 79, e i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati sino al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 10.

     L'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è abrogato.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi medesimi.

 

     Art. 14.

     Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno venticinquennale di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 75201 del bilancio della Regione.

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e lavoro Muratori, con sede in Villafrati, per la promozione e il potenziamento delle attività produttive e per il risanamento economico.

     Il sussidio sarà erogato in unica soluzione sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 19.

     Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la L.R. 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more delle procedure amministrative dirette al rilascio della certificazione di abitabilità.

     Il contratto viene stipulato con riferimento allo stato materiale esistente al momento dell'assegnazione, prescindendo, pertanto, dalle eventuali modifiche e addizioni apportate dagli inquilini degli alloggi, per le quali restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità di coloro che le hanno disposte.

 

     Art. 20.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive integrazioni in qualsiasi modo assegnati a propri dipendenti [9].

 

     Art. 21.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti l'attuazione della cessione in proprietà degli alloggi allo scopo di accelerare al massimo il corso; essi sono anche autorizzati ad affidare a liberi professionisti il compimento di attività occorrenti per la definizione delle pratiche relative.

     Gli Istituti predetti sono tenuti ad inviare, ogni tre mesi, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della cessione in proprietà degli alloggi.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni in favore degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione.

 

     Art. 22.

     All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario casa, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

 


[1] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 L.R. 30 maggio 1984, n. 37.

[1] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 L.R. 30 maggio 1984, n. 37.

[1]1a Comma abrogato con art. 28 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[2] Modifica art. 6 L.R. 12 agosto 1980, n. 86.

[3] Sostituisce art. 35 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[3]3a Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 come sostituito dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[4] Modifica art. 14 L.R. 18 aprile 1981, n. 70.

[5] Sostituisce art. 53 L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[6] Integra art. 9 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[7] Modifica art. 50 L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[8] Modifica artt. 1 e 7 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[9] Articolo così modificato con art. 12 L.R. 30 maggio 1984, n. 37.