§ 98.1.28207 - D.L. 5 marzo 1991, n. 65  .
Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1991
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, [...]
Art. 3.      1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la [...]
Art. 4.      1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito [...]
Art. 5.      1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991 è [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e [...]
Art. 7.      1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella [...]
Art. 8.      1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di [...]
Art. 9.      1. Per consentire la realizzazione di interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte vocazione turistica [...]
Art. 10.      1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi [...]
Art. 11.      1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28207 - D.L. 5 marzo 1991, n. 65  [1].

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991

(G.U. 5 marzo 1991, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

     2. Entro il 15 marzo 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta, in linea di massima, l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.

     3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

     4. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.

     5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti locali ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione. Il piano stabilisce gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali.

 

          Art. 2.

     1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'art. 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

     2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonchè un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la Regione siciliana.

 

          Art. 3.

     1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

     2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

     3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

     5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla Regione siciliana, alla quale è concesso, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'I.N.A.I.L. ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 4.

     1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati anche in via di regresso persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subìto protesti di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive.

     2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'art. 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

     3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 1, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

     4. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonchè alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

     5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto.

     6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonchè qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     7. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

     8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonchè il programma degli interventi necessari.

     3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e d'intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.

     4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'art. 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento “Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale".

     6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     7. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle regioni interessate.

     8. Per l'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento “tutela dei terreni agricoli dagli incendi.

 

          Art. 6.

     1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed il termine fissato dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 31 dicembre 1991. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.

     3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle Regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti “Reintegro Fondo per la protezione civile", “Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto", “Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della legge n. 38 del 1990".

 

          Art. 7.

     1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 8.

     1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, di cui 11 miliardi destinati agli interventi previsti dalla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e 2 miliardi destinati al completamento del piano di risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 1 della suddetta legge, nonchè alla redazione dei progetti ad esso relativi, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico.

     2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività dell'Autorità di cui al comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996.

     3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 si seguono le modalità ed i criteri previsti dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, ad eccezione dei termini che sono fissati, anche con possibilità di riapertura per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     4. Per il completamento dei programmi d'intervento in corso adottati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po, i comuni ed i loro consorzi ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. Le richieste di mutuo sono trasmesse al Ministro dell'ambiente che provvede entro venti giorni dalla richiesta alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 85 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 95 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti “Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico", “Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale", “Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento “Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione".

     6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dar corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e risanamento ambientali nelle aree degli stabilimenti chimici di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella C della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

 

          Art. 9.

     1. Per consentire la realizzazione di interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività dell'Autorità di cui all'art. 8, comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni stessi sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, con onere di ammortamento a carico dello Stato, nel complessivo limite di lire 50 miliardi. Al relativo onere, valutato in lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento “Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti d'impegno)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     2. La ripartizione dei mutui di cui al comma 1, l'identificazione dei comuni beneficiari, nonchè le modalità, i criteri ed i termini di presentazione delle domande, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 10.

     1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della Regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della Regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.

     2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata “Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania" viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata “Presidente della Regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della Regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.

 

          Art. 11.

     1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 luglio 1991, n. 195, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.