§ 5.3.278 - L.R. 26 agosto 1992, n. 6.
Disposizioni di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/08/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità.
Art. 2.  Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art. 3.  Disposizioni relative ai comuni ed alle province.
Art. 4.  Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione.
Art. 5.  Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 6.  Interventi per i lavoratori della SIGMA di Palermo.
Art. 7.  Interventi per soggetti danneggiati da attentati di stampo mafioso.
Art. 8.  Interventi per lo sviluppo della telematica.
Art. 9.  Interventi per i dipendenti degli organismi cooperativi e dei consorzi agrari.
Art. 10.  Interventi per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 11.  Modalità per la revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 12.  Entrata in vigore di disposizioni di legge.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.3.278 - L.R. 26 agosto 1992, n. 6.

Disposizioni di carattere finanziario.

(G.U.R. n. 40 del 29 agosto 1992).

 

Art. 1. Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità.

     1. E' posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 14 per cento, operata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni sulla quota di Fondo sanitario nazionale - parte corrente.

     2. Per l'esercizio finanziario 1992 il relativo onere viene quantificato in lire 1.012.000 milioni (capitolo 41724).

     3. Per le finalità dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera a, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992 la spesa quantificata in lire 240.773 milioni, quale quota del 25 per cento, per il finanziamento della maggiore spesa autorizzata alle unità sanitarie locali per l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima, e dei conseguenti oneri per anticipazioni straordinarie di cassa (capitolo 41726).

     4. Per la definitiva liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni (capitolo 42806) cui si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     5. Per l'integrale finanziamento della quota posta a carico della Regione siciliana, pari al 5 per cento dello importo di lire 1.066.696 milioni previsto per il primo triennio sui fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è posta a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1992, la somma di lire 11.202 milioni in aggiunta all'importo di lire 42.134 milioni già finanziato con l'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33.

 

     Art. 2. Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1 gennaio 1992-30 giugno 1992 [1] la spesa di lire 157.500 milioni (capitolo 48629).

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

     4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992 (capitolo 48306).

 

     Art. 3. Disposizioni relative ai comuni ed alle province.

     1. Il fondo per investimenti da ripartire fra i comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato, per l'anno 1992, di lire 150.000 milioni.

     2. Il fondo per spese in conto capitale da ripartire fra le province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è incrementato per l'anno 1992 di lire 50.000 milioni.

 

     Art. 4. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione.

     1. Nell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole: «con imputazione al proprio fondo di dotazione» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

     1. Il capitolo 14233 è incrementato per l'esercizio finanziario 1992 di lire 4.000 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di lire 2.000 milioni per ciascuno dei capitoli 14716 e 15715.

 

     Art. 6. Interventi per i lavoratori della SIGMA di Palermo.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma di lire 1.500 milioni a titolo di contributo straordinario per il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della SIGMA S.a.S. di Palermo.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai dipendenti in misura pari al 95 per cento dell'ultima retribuzione percepita, fino alla concorrenza della somma di cui al comma 1 e comunque per il periodo nel quale i dipendenti non hanno percepito retribuzione in conseguenza delle difficoltà aziendali.

     3. Le somme eventualmente disponibili del contributo di cui al comma 1, dopo avere effettuato i pagamenti ai sensi del comma 2, possono essere utilizzate per corrispondere al personale dipendente della SIGMA S.a.S. di Palermo l'ammontare del trattamento di fine rapporto.

     4. I contributi predetti sono erogati mediante ordine di accreditamento emesso in favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale provvederà, sulla base della documentazione probatoria fornita dal datore di lavoro, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche ai pagamenti occorrenti relativi al 100 per cento degli oneri sociali e riflessi.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 7. Interventi per soggetti danneggiati da attentati di stampo mafioso. [2]

 

     Art. 8. Interventi per lo sviluppo della telematica.

     1. Per le finalità della legge regionale 6 giugno 1990, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, nonché la spesa di lire 4.600 milioni per l'esercizio 1993 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1994 (capitolo 10513).

 

     Art. 9. Interventi per i dipendenti degli organismi cooperativi e dei consorzi agrari.

     1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 sono determinate a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 10. Interventi per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 20.000 milioni.

 

     Art. 11. Modalità per la revisione dei prezzi contrattuali.

     1. In attesa della riforma della legislazione regionale in materia di pubblici appalti e della esecuzione delle opere pubbliche, la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 12. Entrata in vigore di disposizioni di legge.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 entreranno in vigore [3] il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura della Presidenza della Regione, della decisione della Commissione delle Comunità Europee di conclusione favorevole del procedimento di controllo ex articolo 93 del Trattato CEE.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 1.681.275 milioni di cui lire 1.674.375 milioni per l'anno 1992 e lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.300 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994:

     - quanto a lire 1.394.777 milioni con gli appositi accantonamenti del capitolo 21257 «Fondo globale spese correnti», codici 1003, 1004, 1007 e 1006, limitatamente per quest'ultimo a lire 157.500 milioni;

     - quanto a lire 46.296 milioni con parte delle ulteriori disponibilità esistenti nello stesso capitolo 21257 - codice 1009 per lire 39.096 milioni per l'anno 1992 e codice 1001 per lire 300 milioni per l'anno 1992, lire 4.600 milioni per l'esercizio 1993 e lire 2.300 milioni per l'esercizio 1994;

     - quanto a lire 211.202 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 «Fondo globale spese in conto capitale» di cui lire 164.730 milioni utilizzando l'intero accantonamento del codice 2010 e lire 46.472 milioni utilizzando parte dell'accantonamento del codice 2004;

     - quanto a lire 25.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 42840 della rubrica «Fondo sanitario regionale»;

     - quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di lire 2.000 milioni per ciascuno dei capitoli 14716 e 15715.

     2. In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Così modificato con art. 1, secondo comma, L.R. 1 ottobre 1992, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[3] Così modificato con art. 1, primo comma, L.R. 1 ottobre 1992, n. 9