§ 4.4.34 - L.R. 14 giugno 1983, n. 68.
Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:14/06/1983
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione.
Art. 2.      Il piano regionale dei trasporti, per la finalità di cui all'articolo precedente, deve definire:
Art. 3.      La Regione siciliana - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - provvederà, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, a disciplinare con legge, [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento [...]
Art. 5.      I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:
Art. 6.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio [...]
Art. 7. 
Art. 8.      La determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza dei diversi tipi di linee dovrà tenere conto dei centri di costo di cui alla allegata tabella A.
Art. 9.      Ai fini della determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui agli articoli che precedono, i servizi di linea di cui all'art. 5 vengono [...]
Art. 10. 
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di [...]
Art. 13.      Le istanze per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge devono pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 [...]
Art. 14.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzato ad [...]
Art. 15.      Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'art. 5 della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi che esercitano i servizi [...]
Art. 17.      Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'art. 4 della L.R. 15 novembre 1982, n. 136, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni per la concessione, a totale carico della Regione e con le [...]
Art. 18.      I contributi di cui al precedente art. 16 vengono corrisposti sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983-1985, finalizzati:
Art. 19.      Il contributo alle aziende pubbliche, agli enti locali ed ai loro consorzi che gestiscono direttamente servizi pubblici di trasporto viene concesso nella misura del 100 per cento della spesa [...]
Art. 20.      Il contributo alle aziende private per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 1 del precedente art. 18 viene concesso nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, [...]
Art. 21.      Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del precedente art. 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta [...]
Art. 22.      Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono presentare istanza all'Assessorato regionale del [...]
Art. 23.      L'ammissibilità a contributo degli investimenti programmati delle aziende, dagli enti locali e dai loro consorzi, sarà determinata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i [...]
Art. 24.      Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di [...]
Art. 25.      Gli immobili e gli impianti fissi con le relative attrezzature acquistati e/o costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di [...]
Art. 26.      Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente art. 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relativi immobilizzi al netto [...]
Art. 27.      Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all'art. 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all'art. 8 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44. [...]
Art. 28.      Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvato dalla [...]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per [...]
Art. 32.      L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che [...]
Art. 33.      Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti.
Art. 34.      Nella prima fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari 1982-1983, del [...]
Art. 35.      Nelle more della emanazione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di [...]
Art. 36.      (Omissis)
Art. 37.      I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente art. 34 debbono ritenersi [...]
Art. 38.      (Omissis)
Art. 39.      Le norme di cui all'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate.
Art. 40.      Per le finalità dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 8.000 milioni.
Art. 41.      Le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei [...]
Art. 42.      Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.600 milioni da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della [...]
Art. 43.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:
Art. 44.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.34 - L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.

(G.U.R. 18 giugno 1983, n. 26).

 

TITOLO I

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione.

     Il piano regionale dei trasporti è lo strumento mediante il quale la Regione definisce la politica regionale dei trasporti in armonia:

     - con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del settore e tenendo conto dei programmi già avviati nelle sue articolazioni di comparto;

     - con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico nella Regione.

     Il piano regionale dei trasporti è, altresì, lo strumento attraverso il quale la Regione:

     - persegue il migliore soddisfacimento delle esigenze di mobilità interna ed esterna e di economicità del trasporto, privilegiando l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale;

     - concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e partecipa alla definizione dei programmi di sviluppo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano il suo territorio nell'intento di fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio-economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all'economia siciliana.

 

     Art. 2.

     Il piano regionale dei trasporti, per la finalità di cui all'articolo precedente, deve definire:

     - gli indirizzi per un assetto della rete regionale dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale;

     - i criteri per coordinare e indirizzare in tal senso gli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di finanziamenti nel settore dei trasporti, privilegiando nel breve e medio termine il razionale uso e l'ottimizzazione delle risorse esistenti;

     - gli indirizzi per l'individuazione di soluzioni del problema dell'attraversamento dello stretto di Messina nell'ambito delle iniziative previste con la L.R. 29 novembre 1979, n. 235 e con la L. 12 febbraio 1981, n. 17;

     - gli indirizzi per l'attuazione di sistemi portuali ed aeroportuali siciliani - nei quali tutte le componenti siano valorizzate a seconda delle rispettive vocazioni - e di interporti che attraverso l'inserimento nei piani nazionali di settore consentano di recuperare alla Sicilia il peculiare ruolo derivante dalla sua collocazione geografica;

     - i criteri per l'individuazione di interventi infrastrutturali e di politiche atte a garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti del territorio della Regione con le sue isole minori;

     - lo sviluppo di collegamenti interni idonei, attraverso l'aumento dei livelli di accessibilità, a contribuire al riequilibrio degli insediamenti socio-economici nel territorio della Regione ed alla loro integrazione;

     - la suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare con i criteri di cui alla lett. a dell'art. 2 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7, ed intesi come unità territoriali entro le quali si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità come sopra accertati;

     - le iniziative per promuovere all'interno dei bacini di traffico consorzi tra enti locali per le finalità di cui alla lett. b dell'art. 2 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7;

     - i criteri direttivi per l'elaborazione da parte degli enti locali o dei loro consorzi del piano dei trasporti di bacino inteso come strumento programmatico congruente con il piano regionale dei trasporti.

 

     Art. 3.

     La Regione siciliana - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - provvederà, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, a disciplinare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della L. 10 aprile 1981, n. 151, la concessione di servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria dei servizi per ambiti territoriali, con lo scopo di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

     La predetta legge disciplinerà fra l'altro:

     a) durata e modalità delle concessioni;

     b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo la pubblicità dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;

     c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla regolarità;

     d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni.

     Inoltre, allo scopo di realizzare una organica e bene articolata rete di trasporti pubblici locali che, con criteri di gestione economica, corrisponda alle esigenze della mobilità nel territorio della Regione - ed in particolare nei centri urbani e nelle aree metropolitane - la legge prevista dal presente articolo detterà norme per la razionalizzazione dei servizi:

     - mediante il loro riassetto tecnico-economico, anche attraverso la revisione dei servizi sovrapposti sullo stesso percorso e dei divieti di servizio, nonché mediante il riordino degli orari;

     - favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende private che esercitano pubblici servizi di trasporto di persone nell'ambito dello stesso bacino di traffico;

     - favorendo l'estensione nei comuni viciniori ai capoluoghi di provincia dei servizi gestiti dalle aziende municipalizzate di trasporto pubblico urbano, al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza tra il capoluogo ed i comuni medesimi.

 

TITOLO II

FONDO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 5.

     I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:

     1) le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;

     2) le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale comprese le linee tranviali sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l’impatto ambientale o migliorare il servizio, gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi [1];

     3) le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575;

     4) gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto, sentite la Conferenza di servizio di cui al successivo art. 7 e le organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative su scala nazionale, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza, di cui al primo comma dell'art. 6 della L. 10 aprile 1981, n. 151, per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'articolo precedente, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenuto conto di ciascun tipo di linea [2].

 

     Art. 7. [3]

     Per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente articolo 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti convoca una Conferenza di servizio cui prendono parte, oltre al direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:

     a) il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;

     b) due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la direzione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della Conferenza;

     c) un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designato dall'Assessore competente;

     d) il direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o un suo delegato;

     e) un docente esperto in economia dei trasporti designato dal Preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

     f) tre rappresentanti designati rispettivamente dal CISPEL-Sicilia, dall'AST e dall'ANAC.

     La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o da un suo delegato.

 

     Art. 8.

     La determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza dei diversi tipi di linee dovrà tenere conto dei centri di costo di cui alla allegata tabella A.

     I centri di costo saranno calcolati tenendo conto dei parametri di cui all'allegata tab. B.

     Il costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza come sopra determinato potrà essere adattato alle condizioni di effettivo espletamento del servizio offerto a mezzo dei coefficienti di adattamento di cui all'allegata tab. C.

     Il ricavo chilometrico presunto del traffico derivante dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione è determinato con riferimento al tipo di linea, alle condizioni ambientali in cui il servizio viene svolto e ad un coefficiente di utilizzazione dei mezzi ritenuto ottimale tenendo conto della entità e della tipologia della utenza desunta dai dati storico-statistici, definiti nella tab. D annessa alla presente legge, che tutti i soggetti beneficiari del contributo di esercizio sono tenuti a fornire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 9.

     Ai fini della determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui agli articoli che precedono, i servizi di linea di cui all'art. 5 vengono suddivisi nei seguenti tipi:

     1.1. - Servizi urbani in comuni fino a 100 mila abitanti;

     1.2. - Servizi urbani in comuni da 100.001 a 300.000 abitanti;

     1.3. - Servizi urbani in comuni da 300.001 a 650.000 abitanti;

     1.4. - Servizi urbani in comuni con oltre 650.000 abitanti;

     2.1. - Servizi suburbani;

     2.2. - Servizi extraurbani con velocità commerciale sino a 60 Km/ora;

     2.3. Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 Km/ora;

     3.1. - Servizi funiviari.

     Sono considerati servizi suburbani, ai fini della presente legge, le linee ed i gruppi organici di linee che collegano due o più comuni, ancorché non sussista una sostanziale continuità abitativa, e che siano caratterizzati da:

     - elevato indice di pendolarità;

     - lunghezza massima del percorso di 30 chilometri.

     La classificazione dei servizi secondo i criteri che precedono è fatta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

 

     Art. 10. [4]

     La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

     Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.

     A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

     Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.

     L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.

     Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.

     Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.

     Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

     Il cap. 88851 «Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione» è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla L.R. 6 aprile 1983, n. 20.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [5].

     Sempre ai soli fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge gli enti locali e i loro consorzi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al predetto Assessorato delle eventuali modifiche e/o variazioni apportate ai disciplinari di concessione ed agli atti autorizzativi di cui al primo comma del precedente art. 10.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della presente legge.

     Per le finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e - se trattasi di azienda pubblica - anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente art. 6.

     Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

     Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo comunicano all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.

     Le relative risultanze vengono comunicate alla Conferenza di servizio di cui al precedente art. 7 [6].

     [L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente l'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212] [7].

     [La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonché l'importo del contributo integrativo da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione siciliana] [8].

     Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.

     Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale.

     All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 [9].

 

     Art. 13.

     Le istanze per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge devono pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, corredate da tutti gli elementi necessari alla determinazione preventiva del contributo medesimo.

     L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico è normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri vigenti all'atto della corresponsione del contributo. A tal fine il rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario del contributo produrrà apposita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 14.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzato ad avvalersi del centro elaborazione dati dell'Azienda siciliana trasporti mediante la installazione di terminali video e stampanti presso la sede dell'Assessorato, nonché ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di ditte specializzate per la predisposizione dei programmi.

     Per la convenzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972 n. 19, modificato con L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l esercizio finanziario 1983, la spesa di 120 milioni.

 

     Art. 15.

     Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'art. 5 della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della portata oraria per le ore annue di esercizio autorizzato e dalla capacità dell'impianto.

     Il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto verrà fissato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su proposta della Conferenza di servizio di cui al precedente art. 7, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale [10].

 

 

TITOLO III

FONDO INVESTIMENTI

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi che esercitano i servizi pubblici di trasporto di persone di cui al precedente art. 5, contributi sulle spese di investimento nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa di lire 141.000 milioni, di cui 40.805 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 17.

     Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'art. 4 della L.R. 15 novembre 1982, n. 136, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni per la concessione, a totale carico della Regione e con le modalità indicate dalla predetta legge, di contributi per l'acquisto di autobus che siano stati riconosciuti ammissibili in sede di formulazione del piano di cui al primo comma del predetto art. 4.

 

     Art. 18.

     I contributi di cui al precedente art. 16 vengono corrisposti sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983-1985, finalizzati:

     1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone;

     2) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

     Il programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Il programma, articolato in piani annuali di intervento, deve assicurare che:

     a) l'ammontare dei contributi per ciascun esercizio finanziario del triennio sia non inferiore alla somma posta dallo Stato a disposizione della Regione, quale quota del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151, nel corso dello stesso esercizio finanziario;

     b) i contributi per gli investimenti siano finalizzati al miglioramento del servizio ed all'incremento del rapporto ricavi-costi nel quadro dei programmi e degli obiettivi di sviluppo e di assetto territoriale della Regione, con particolare riguardo all'obiettivo del decongestionamento delle aree urbane e metropolitane;

     c) i contributi sulle spese per investimenti destinati all'acquisto del materiale rotabile siano concessi con priorità per l'acquisto di autobus nuovi destinati a sostituire autobus in servizio obsoleti ed aventi anzianità non inferiore a dieci anni, salvo i casi di comprovata necessità di potenziamento dell'autoparco;

     d) i contributi sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo siano concessi soltanto per le iniziative che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo dei servizi di trasporto;

     e) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di sedi e/o di officine- deposito non sia destinato nel triennio più del 25 per cento della somma posta dallo Stato a disposizione della Regione nello stesso periodo;

     f) fra i casi di cui alla precedente lett. d sia accordata priorità alle iniziative degli enti locali e/o dei loro consorzi finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di utilità collettiva - autostazioni per autolinee urbane ed extraurbane con annessi parcheggi per mezzi di trasporto individuali - la cui gestione potrà essere affidata anche ad una o più aziende di trasporto riunite in consorzio;

     g) gli investimenti siano utilizzati anche per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

     h) annualmente le commesse per l'acquisto del materiale rotabile, con il contributo di cui alla presente legge, siano riservate alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nella misura concordata dalle regioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     I soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge per l acquisto di autobus sono tenuti, per i tipi localmente prodotti, all osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22. I relativi prezzi di acquisto sono quelli annualmente concordati con apposita convenzione tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, le aziende produttrici, il CISPEL-Sicilia, l'ANAC-Sicilia e l'AST.

     Per «tipi» di autobus, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli urbani, suburbani ed extraurbani di tutte le lunghezze.

 

     Art. 19.

     Il contributo alle aziende pubbliche, agli enti locali ed ai loro consorzi che gestiscono direttamente servizi pubblici di trasporto viene concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile, per investimenti destinati per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 18.

     Il relativo impegno finanziario graverà per il 75 per cento sulla quota del fondo di investimenti di cui alla lett. a dell'art. 18 della presente legge e per il restante 25 per cento sarà a carico della Regione.

 

     Art. 20.

     Il contributo alle aziende private per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 1 del precedente art. 18 viene concesso nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

     Ai fini della ammissibilità a contributo delle richieste di acquisto di autobus nuovi, verrà assunto come valore standard della consistenza dell'autoparco aziendale il rapporto tra la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione ed il parametro 40.000 Km.

     Gli autobus da sostituire dovranno, comunque, risultare in forza all'autoparco circolante dell'azienda alla data del 31 dicembre 1982.

     Le aziende la cui percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione è inferiore a 40.000 Km., potranno accedere al contributo, in quanto spettante, per l'acquisto di un autobus nuovo.

 

     Art. 21.

     Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del precedente art. 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

     Per le iniziative per le quali, ai sensi del successivo art. 27, verrà richiesta da parte delle aziende, per l'aliquota di spesa non coperta dal contributo, l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 8 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, la concessione del contributo verrà disposta contestualmente al finanziamento del predetto mutuo e con le stesse modalità.

 

     Art. 22.

     Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

     Le istanze devono essere corredate:

     - da un piano aziendale degli investimenti nel triennio 1983-1985 sia per il caso di rinnovo e/o potenziamento dell'autoparco che per il caso di acquisto, costruzione e/o ammodernamento di impianti e dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;

     - per l'acquisto di autobus, dalla situazione dell'autoparco esistente avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus, alla data di prima immatricolazione, alla data dell'ultima revisione ed alle esigenze derivanti dalle caratteristiche e dai programmi di esercizio dei servizi da svolgere;

     - dai preventivi di spesa;

     - per l'acquisto, costruzione e/o per l'ammodernamento degli impianti fissi, dai relativi progetti di massima.

     Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi, per la redazione dei piani degli investimenti di cui al comma precedente, potranno fare riferimento ai piani di ristrutturazione redatti ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1977, n. 62, purché regolarmente approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero ai piani di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al quarto comma dell'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, per la parte non ancora attuata.

 

     Art. 23.

     L'ammissibilità a contributo degli investimenti programmati delle aziende, dagli enti locali e dai loro consorzi, sarà determinata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a mezzo, ove occorra, di accertamenti da effettuarsi anche dagli organi tecnici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e diretti a verificare la necessità degli investimenti proposti in relazione alle caratteristiche ed ai programmi di esercizio dei servizi in concessione.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare con proprio decreto le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in più rate, del contributo.

     La erogazione dei contributi di cui al presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 13.

 

     Art. 24.

     Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

     La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

     La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

 

     Art. 25.

     Gli immobili e gli impianti fissi con le relative attrezzature acquistati e/o costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di anni 20, essere alienati, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, o destinati ad uso diverso da quello per cui il contributo è stato concesso. La durata del vincolo è ridotta a dieci anni nel caso di solo ammodernamento.

     La prescrizione di cui al comma precedente è fatta mediante atto di vincolo trascritto.

     La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

 

     Art. 26.

     Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente art. 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relativi immobilizzi al netto dei contributi di cui all'art. 16 della presente legge.

     In caso di subentro nei servizi in concessione di altro soggetto pubblico o privato, il valore dei beni acquistati con il contributo di cui al precedente art. 16 sarà così determinato:

     a) per gli autobus, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 20 per cento per ciascun anno di utilizzo del mezzo;

     b) per gli immobili, impianti fissi, infrastrutture, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 5 per cento per ciascun anno di utilizzo, se trattasi di contributi per nuovi investimenti, e del 10 per cento per ciascun anno di utilizzo se trattasi di contributo per ammodernamento.

     Nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o aziendale da parte del soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo è ripetibile in misura rapportata al valore residuo dell'immobile e/o del materiale.

 

     Art. 27.

     Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all'art. 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all'art. 8 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44. In tal caso la misura del mutuo non può superare il 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai fini della determinazione del contributo.

     Nei casi previsti dal comma precedente il tetto di percorrenza di 350.000 Km., di cui al tredicesimo comma del citato art. 8 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è elevato a 500.000 km. ed il limite di cui al dodicesimo comma è elevato a lire 200 per ciascun chilometro di percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione con esclusione delle linee occasionali, speciali e di gran turismo.

     Per le finalità di cui al primo comma il fondo di rotazione istituito presso l'I.R.F.I.S. con l'art. 8 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è incrementato per il triennio 1883-1985 di lire 20.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

 

     Art. 28.

     Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

 

 

TITOLO IV

NORME TARIFFARIE

 

     Art. 29. [11]

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di accelerare i processi di razionalizzazione dei servizi pubblici di linea, delinea i criteri di politica tariffaria che unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico devono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi e contestualmente una riduzione dell'intervento contributivo della Regione.

 

     Art. 30. [12]

 

     Art. 31.

     Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite l'ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione), l'AST (Azienda siciliana trasporti), il CISPEL (Comitato italiano servizi pubblici enti locali) e l'ANCI Sicilia, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 [13].

     Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del terz'ultimo comma del precedente art. 10, i maggiori disavanzi di esercizio conseguenti.

 

     Art. 32.

     L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che si svolgono nell'ambito del suo territorio, nonché alla pubblicazione degli orari dei servizi pubblici di autolinee extraurbane correlati agli orari degli altri principali servizi regionali di trasporto.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 10 milioni.

     Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'art. 7 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 33.

     Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti.

 

     Art. 34.

     Nella prima fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari 1982-1983, del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sui contributi previsti dalla presente legge da erogarsi nella misura e con i criteri e le procedure stabiliti dalla L.R. 15 novembre 1982, n. 136, per l'anno in corso.

 

     Art. 35.

     Nelle more della emanazione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e trasporti, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

     Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell'eventuale disavanzo economico derivante dall'esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime.

 

     Art. 36.

     (Omissis) [14].

     I contributi relativi all'anno 1983 sono comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982.

 

     Art. 37.

     I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente art. 34 debbono ritenersi corrisposti in conto dei contributi di cui al precedente art. 4.

     Il conguaglio tra le somme predette e l'ammontare dei contributi, determinato ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sarà effettuato con la prima rata trimestrale dell'anno 1984.

 

     Art. 38.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 39.

     Le norme di cui all'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

 

 

TITOLO VI

COLLEGAMENTI CON LE ISOLE MINORI

 

     Art. 40.

     Per le finalità dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 8.000 milioni.

     Il programma operativo di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, anche in rapporto agli orari ed alle percorrenze, e predisposto sentiti i comuni delle isole interessate.

     Per i servizi di collegamento richiesti dai comuni ed effettuati ad integrazione di quelli esistenti dalla SIREMAR con mezzi idonei e moderni a costi pari o inferiori a quelli offerti dai liberi armatori, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alle differenze tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della Società, limitatamente ai predetti servizi [16].

 

     Art. 41.

     Le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, indipendentemente dalla data di iscrizione.

 

     Art. 42.

     Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.600 milioni da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

 

     Art. 43.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

     - quanto a lire 135 milioni, per le finalità di cui agli artt. 7, 14 e 32, con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

     - quanto a lire 33.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 - onere a carico della Regione - e lire 25.000 milioni per le finalità di cui agli artt. 17 e 27, con la disponibilità derivante dalla riduzione dello stanziamento del cap. 88851 per lire 30.438,9 milioni e per lire 2.561,1 milioni con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

     - quanto a lire 32.805 milioni, per le finalità dell'art. 16 - finanziamenti a carico della quota del fondo investimenti -, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1983, in attuazione dell'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151;

     - quanto a lire 9.600 milioni, per le finalità di cui agli artt. 40 e 42, con parte delle disponibilità del cap. 60751 per l'esercizio finanziario 1983, elemento di programma 06.71: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario

"pluristagionalizzazione del turismo - isole minori"».

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 34 della presente legge si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 16 - quota a carico dei fondi regionali - e 27, previsti complessivamente in lire 35.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.70: «Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1984 e 1985, per le finalità dell'art. 16 - quote a carico del fondo investimenti - previsti in lire 80.195 milioni, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     La restante disponibilità di lire 5.903,9 milioni derivante dalla eliminazione dello stanziamento del cap. 48605 va portata ad integrazione del cap. 21252 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.».

 

     Art. 44.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

Centri di costo per la determinazione del costo economico standardizzato per km. di percorrenza

 

A. 1 - costo del lavoro

A. 2 - materiale rotabile

A. 3 - costo di trazione

A. 4 - costo impianti fissi

A. 5 - spese generali

 

TABELLA B

Parametro per il calcolo dei centri di costo

 

B.  1 - costo medio annuo del personale

B.  2 - numero addetti per autobus

B.  3 - utilizzo medio chilometrico annuo per dipendente

B.  4 - velocità commerciale

B.  5 - percorrenza autobus in km. per anno

B.  6 - il tipo di autobus standard

B.  7 - il prezzo di listino dell'autobus standard compresa IVA ed immatricolazione

B.  8 - il costo autobus IVA compresa, sgommato

B.  9 - il costo di un treno di gomme

B. 10 - i chilometri percorsi col treno di gomme

B. 11 - la vita tecnica dell'autobus in chilometri

B. 12 - il periodo di ammortamento dell'autobus

B. 13 - il valore residuo dell'autobus al termine della vita tecnica B. 14 - il costo della tassa di circolazione

B. 15 - il costo dell'assicurazione RCA + I.F.

B. 16 - il costo del carburante

B. 17 - il costo del lubrificante

B. 18 - il saggio di interesse corrente

B. 19 - la percentuale delle spese generali sul costo totale B. 20 - oneri finanziari derivanti da ritardi nell'erogazione dei contributi regionali

 

TABELLA C

Coefficiente di adattamento del costo chilometrico standardizzato

 

C. 1 - anzianità media effettiva del personale

C. 2 - scostamento della velocità commerciale dai valori standard

C. 3 - abitanti residenti nel comune o nell'area servita nel caso di

servizio urbano

C. 4 - contributi ottenuti per investimenti

C. 5 - ammortamento di impianti fissi

 

TABELLA D

Dati statistici da utilizzare per il calcolo del ricavo chilometrico

presunto

 

Servizio suburbano ed extraurbano

D.  1 - numero di passeggeri trasportati a tariffa intera per tipo di linea

D.  2 - numero di passeggeri trasportati a tariffa preferenziale per tipo

di linea

D.  3 - rapporto percentuale D. 2 - D. 1

D.  4 - composizione del traffico per ciascun tipo di linea in funzione

delle fasce di percorrenza utilizzate

D.  5 - contributi extra da parte di enti, scuole, industrie, ecc.

D.  6 - numero di abbonamenti rilasciati

 

Servizio urbano

D.  7 - numero di passeggeri trasportati globalmente a tariffa intera

D.  8 - numero di passeggeri trasportati a tariffa preferenziale

D.  9 - rapporto percentuale D. 7 - D. 8

D. 10 - numero di abbonamenti rilasciati

D. 11 - situazione del traffico in funzione delle fasce di cui all'art. 11

D. 12 - contributi extra da parte di enti locali

 

 


[1] Numero così modificato dall'art. 31 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[4] I primi sei commi del presente articolo sono stati sostituiti dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 1995, n. 31. Successivamente il 6° comma del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 maggio 1997, n. 16.

[5] Comma abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 29.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[8] Comma abrogato dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[9] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 15 maggio 1991, n. 30.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

[14] Il primo comma modifica l'art. 1 L.R. 15 novembre 1982, n. 136.

[15] Modifica l'art. 6 L.R. 17 marzo 1979, n. 44.

[16] Comma così sostituito con art. 15 L.R. 17 maggio 1984, n. 31.