§ 4.4.60 - L.R. 15 maggio 1991, n. 30.
Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:15/05/1991
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Contributi d'esercizio ed in conto capitale per autoservizi pubblici locali di trasporto di persone.
Art. 2.  Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST.
Art. 3.  Modalità di erogazione dei contributi di esercizio.
Art. 4.  Interventi per il trasporto turistico.
Art. 5.  Collegamenti marittimi.
Art. 6.  Contributi sui mutui alberghieri.
Art. 7.  Spese per i giochi della gioventù, per i campionati mondiali di canottaggio e per il campionato internazionale di bridge.
Art. 8.  Spesa per i campionati mondiali di ciclismo.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.60 - L.R. 15 maggio 1991, n. 30.

Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1. Contributi d'esercizio ed in conto capitale per autoservizi pubblici locali di trasporto di persone.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede

all'anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 252.000 milioni, di cui 25.000 milioni per contributi in conto capitale.

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

 

     Art. 2. Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST.

     1. All'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modalità di erogazione dei contributi di esercizio.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Interventi per il trasporto turistico.

     1. Sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata la concessione di mutui a favore di aziende esercenti l'attività di noleggio, con conducente di autobus, per trasporto turistico, per l'acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti d'esercizio.

     2. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

 

     Art. 5. Collegamenti marittimi.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 6. Contributi sui mutui alberghieri.

     1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1991, 1992, 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni.

 

     Art. 7. Spese per i giochi della gioventù, per i campionati mondiali di canottaggio e per il campionato internazionale di bridge.

     1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni per far fronte agli oneri che discendono dalla convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed il CONI per lo svolgimento in Sicilia dei giochi della gioventù per l'anno 1991, nonché per l'erogazione di contributi per l'organizzazione dei campionati mondiali di canottaggio presso la diga di Naro nel settembre del 1991 e del campionato internazionale di bridge.

 

     Art. 8. Spesa per i campionati mondiali di ciclismo.

     1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     1. La spesa complessiva di lire 296.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio 1991-1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 200.000 milioni nel progetto strategico 02.02 - Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - codice 20.21 - Progetto trasporti - e per lire 96.000 milioni nel progetto 07.09  - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1991 si provvede, quanto a lire 235.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 31.00Q milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 4 aprile 1995, n. 31.