§ 4.4.63 - L.R. 4 aprile 1995, n. 31.
Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:04/04/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Corresponsione dei contributi.
Art. 2.  Previsione finanziaria.
Art. 3.  Ammontare complessivo dei contributi.
Art. 4.  Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.  Destinazione delle economie realizzate dall'AST.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 4.4.63 - L.R. 4 aprile 1995, n. 31.

Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.

(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).

 

Art. 1. Corresponsione dei contributi.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

 

     Art. 2. Previsione finanziaria.

     1. Per le necessità finanziarie, sino al 31 luglio 1995, relative alle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni.

 

     Art. 3. Ammontare complessivo dei contributi.

     1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

 

     Art. 4. Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi.

     1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Dal computo della percorrenza annua, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come sostituito dal presente articolo, sono escluse, altresì, le percorrenze relative alle intensificazioni richieste in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, è abrogato.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. All'onere di lire 200.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7. Destinazione delle economie realizzate dall'AST.

     1. Le economie realizzate dall'Azienda Siciliana Trasporti sulle anticipazioni alla stessa già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, rispetto al saldo a pareggio di bilancio risultante dalla approvazione del consuntivo del corrispondente esercizio finanziario, sono costituite dalla Azienda stessa in apposito fondo destinato a fronteggiare momentanee carenze di cassa, alla copertura di maggiori oneri per il personale derivanti dal rinnovo del CCNL e, per l'eventuale residuo, all'ammodernamento del patrimonio aziendale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.