§ 5.3.391 - L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/02/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali e ricorso al mercato
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui attivi
Art. 3.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
Art. 4.  Accantonamento negativo
Art. 5.  Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali
Art. 6.  Assegnazioni in favore delle autonomie locali
Art. 7.  Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF
Art. 8.  Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia
Art. 9.  Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali
Art. 10.  Oneri salario accessorio
Art. 11.  Cittadini disabili
Art. 12.  Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille
Art. 13.  Agenzia regionale per i rifiuti e le acque
Art. 14.  Programmazione fondi europei 2007-2013
Art. 15.  Associazionismo di impresa
Art. 16.  Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
Art. 17.  Revoca contributi
Art. 18.  Costituzione parte civile
Art. 19.  Riscossione agevolata dei crediti della Regione
Art. 20.  Modifica scadenza - limite di impegno
Art. 21.  Tabella H – Modifica denominazione
Art. 22.  Enoteca regionale della Sicilia
Art. 23.  Programmazione di opere pubbliche
Art. 24.  Piano regionale dell’offerta formativa
Art. 25.  Recupero degli edifici situati nei centri storici
Art. 26.  Riscatto di alloggi popolari
Art. 27.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37
Art. 28.  Reiscrizione di economie in materia di artigianato
Art. 29.  Trasferimento immobili al comune di Altofonte
Art. 30.  Contributo al centro studi "Pio La Torre"
Art. 31.  Trasporto pubblico locale
Art. 32.  Abrogazione di norme
Art. 33.  Assicurazione infortuni correlati all’attività venatoria
Art. 34.  Fondi globali e tabelle
Art. 35.  Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 5.3.391 - L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008

(G.U.R. 8 febbraio 2008, n. 7)

 

Art. 1. Risultati differenziali e ricorso al mercato

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2008 è determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2009 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro.

3. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 774.720 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

4. Per l’esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2007, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2007, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2006 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2005, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2007 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.

6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1 e 3, sussista ancora l’obbligazione della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 1, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

7. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 e nel presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

     Art. 4. Accantonamento negativo

1. In relazione all’accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione, è disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella Tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

 

     Art. 5. Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali

1. Le entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, discendenti dalla definizione del contenzioso instaurato con lo Stato per l’applicazione del medesimo comma, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale della Regione, al finanziamento della maggiore spesa prevista dall’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione".

 

     Art. 6. Assegnazioni in favore delle autonomie locali

1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell’articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l’anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l’incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l’importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d’investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l’obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall’articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Dopo il comma 11 dell’articolo 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:

"12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".

7. [L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all’articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall’articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell’Amministrazione regionale] [1].

8. [Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all’articolo 76 della legge regionale n. 2/2002] [2].

8-bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali nominati per un triennio con il decreto del Presidente della Regione 1° marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento [3].

9. Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso articolo 76, comma 1ter, come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

10. A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l’esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

11. Dopo il comma 2 dell’articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

"3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".

12. Per gli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l’assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

13. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole "del 2,5%" sono soppresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".

14. Nell’ambito delle disponibilità dei fondi di cui all’articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall’ente locale interessato alla gestione del servizio.

 

     Art. 7. Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dall’1 gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2009, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli Enti e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

 

     Art. 8. Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2008". Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario 2007, fatta salva l’incidenza del parametro di cui all’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 17/2004, secondo modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, in favore dei comuni che hanno adottato gli adempimenti ivi previsti entro il 31 dicembre 2007.

 

     Art. 9. Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il trattamento economico accessorio dei contratti in essere stipulati dai dirigenti regionali con i responsabili delle strutture di massima dimensione della Regione deve essere rinegoziato, tenendo conto degli importi assegnati a ciascun dipartimento, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o dell’Assessore ed ufficio speciale, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell’articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

 

     Art. 10. Oneri salario accessorio

1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono inseriti i seguenti periodi: "A decorrere dall’esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l’anno 2006 prioritariamente finalizzate all’erogazione di servizi di pubblico interesse per l’erogazione di servizi all’utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l’anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell’area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario.".

 

     Art. 11. Cittadini disabili [4]

1. La Regione, i comuni, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, le aziende e gli enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, chiamati a svolgere cariche elettive o incarichi presso organi istituzionali.

2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a definire le modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12. Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille

1. All’articolo 2, comma 4, e all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, sono abrogate le parole "una sola volta".

 

     Art. 13. Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

1. All’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole "ente strumentale della Regione e";

b) al comma 2 le parole da "ed è posta" sino a "indirizzi programmatici" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell’Agenzia nell’esercizio della propria attività.";

c) al comma 9, lettera b), dopo le parole "del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono aggiunte le seguenti ", sostituendo il direttore con il Presidente dell’Agenzia.";

d) al comma 11 le parole ", salve le disposizioni di cui al presente articolo," sono sostituite dalle parole "ed alle competenze dei suoi organi collegiali";

e) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo "A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione.".

 

     Art. 14. Programmazione fondi europei 2007-2013

1. Per ciascun obiettivo e per ciascun asse degli interventi previsti nel Programma operativo-Sicilia 2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica e relaziona all’Assemblea regionale siciliana, congiuntamente all’esame del Documento di programmazione economica e finanziaria, in ordine allo stato degli impegni di spesa pubblica e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, ai beneficiari dei fondi erogati e alla tipologia degli interventi attivati, nonché in merito ad ogni altro elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo del programma.

 

     Art. 15. Associazionismo di impresa

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, la parola "venti" è sostituita con la parola "cinque".

 

     Art. 16. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti [5]

1. All’articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 3, aggiungere le seguenti: "la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l’intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti";

b) al comma 6 dopo le parole "funzionamento dell’ufficio" aggiungere le seguenti "e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste,".

2. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, relativamente alla presentazione delle istanze e delle istruttorie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, si avvale dell’ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 settembre 1999, n. 16, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la spesa annua di 500 migliaia di euro.

4. Al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l’ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, si applica, per il trattamento accessorio, l’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

 

     Art. 17. Revoca contributi [6]

[1. I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.]

 

     Art. 18. Costituzione parte civile

1. Fermo restando il diritto della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all’associazione mafiosa, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui sopra di promuovere azioni civili di risarcimento di danni quando sia intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato riguardante pubblici amministratori o dipendenti delle amministrazioni medesime.

 

     Art. 19. Riscossione agevolata dei crediti della Regione

1. Il termine per la presentazione delle istanze per accedere alla definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione in materia di beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2008.

 

     Art. 20. Modifica scadenza - limite di impegno

1. Alla Tabella L allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l’anno terminale "2019" del limite di impegno di 4.067 migliaia di euro autorizzato per le finalità del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche, U.P.B. 2.2.2.6.6, capitolo 542946, è sostituito con l’anno "2013".

 

     Art. 21. Tabella H – Modifica denominazione

1. All’U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 148102, dopo le parole "Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario" aggiungere le parole "e specificatamente per il Consorzio agrario di Palermo per le finalità dell’articolo 29 del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)".

 

     Art. 22. Enoteca regionale della Sicilia

1. Nell’ambito del programma annuale di attività istituzionale, l’Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad erogare un contributo annuo da destinare alle sedi Enoteca regionale della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, a valere sulla disposizione finanziaria assegnata all’Istituto per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5.

 

     Art. 23. Programmazione di opere pubbliche

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2008 il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.

 

     Art. 24. Piano regionale dell’offerta formativa

1. Per il finanziamento del "Piano regionale dell’offerta formativa" di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa annua di 225.000 migliaia di euro.

 

     Art. 25. Recupero degli edifici situati nei centri storici [7]

[1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni finalizzate alla concessione di mutui ventennali contratti dai proprietari di unità immobiliari da adibire a residenza principale o secondaria del richiedente ubicati nei centri storici e nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ponendo a carico del bilancio regionale il costo totale dei relativi interessi ovvero per la rinegoziazione o nuova stipula dei mutui contratti entro i termini di validità delle graduatorie di cui all’articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dai soggetti utilmente ivi inseriti che non hanno ottenuto il beneficio alla data di scadenza della graduatoria stessa.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, un limite d’impegno ventennale dell’importo di 1000 migliaia di euro, cui si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.]

 

     Art. 26. Riscatto di alloggi popolari

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

"3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.".

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37

1. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, alla normativa di cui all’articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 37/1994, dopo le parole "Enti pubblici finanziatori" sono aggiunte le parole "e da società abilitate all’esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia".

2. Relativamente alle garanzie assunte a carico del bilancio della Regione, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 37/1994, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concludere transazioni con i creditori, nella misura del 60% dei debiti garantiti, con contestuale liberazione integrale dei garanti.

2 bis. Al fine di consentire l’accelerazione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, l’accettazione della transazione di cui al comma precedente costituisce criterio di priorità temporale di trattazione nello scorrimento delle relative graduatorie approvate alla data di entrata in vigore della presente legge [8].

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si procede con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. Reiscrizione di economie in materia di artigianato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione sulle somme perenti agli effetti amministrativi, eliminate dalle scritture contabili della Regione nell’esercizio finanziario 2007, relative ad impegni assunti per le finalità previste dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 344107 e U.P.B. 8.2.1.3.4, capitolo 343305) che possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed al pagamento dei contributi in conto interessi alle imprese artigiane e commerciali erogati tramite i consorzi fidi, così come previsto dall’articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, relativi agli anni pregressi 2004, 2005 e 2006.

 

     Art. 29. Trasferimento immobili al comune di Altofonte

1. Al fine di consentire la ristrutturazione e il ripristino degli immobili in stato di abbandono del "collegio di Maria" ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione assume idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili al patrimonio dello stesso comune.

 

     Art. 30. Contributo al centro studi "Pio La Torre"

1. A decorrere dall’anno 2008, è concesso al centro studi "Pio La Torre" un contributo di 180 migliaia di euro.

 

     Art. 31. Trasporto pubblico locale

1. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il seguente:

"6 ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.".

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. Al numero 2 del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, dopo le parole "di competenza comunale" aggiungere le seguenti "comprese le linee tranviali sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l’impatto ambientale o migliorare il servizio,".

 

     Art. 32. Abrogazione di norme

1. L’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito il Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari e assicurativi, è abrogato.

2. L’articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, istitutivo dell’Istituto regionale dell’olivo e dell’olio, è abrogato.

 

     Art. 33. Assicurazione infortuni correlati all’attività venatoria

1. Il comma 7-bis dell’articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è così sostituito:

"7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato.".

 

     Art. 34. Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2008, nell’allegata tabella "C".

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella G.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 10/1999, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell’allegata Tabella H.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.

9. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella L.

 

     Art. 35. Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2008.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ATTI ALLEGATI Prospetto allegato – Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2008-2010

Allegato 1 Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente

Tabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale

Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa

Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa

Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa

Tabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2008-2010

Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

Tabella H – Determinazione contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa

Tabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 200)

Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2008-2010

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9,

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9,

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2011, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. L'art. 56, L.R. 2/2023, è stato abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 ottobre 2008, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2008, n. 8.