§ 2.2.52 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 10.
Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:06/02/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Interventi nel settore sanitario.
Art. 2.  Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
Art. 3.  Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.
Art. 4.  Disposizioni relative al personale.
Art. 5.  Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.52 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 10.

Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).

 

Art. 1. Interventi nel settore sanitario.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'Allegato A "Alta specialità" del decreto 27 maggio 2003 "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera", oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell’esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2 bis. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

     2 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.

     2 quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.".

 

     Art. 3. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio. [1]

     [1. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

     2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     3. L'Istituto ha i seguenti scopi:

     a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;

     b) svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;

     c) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;

     d) realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.

     4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

     5. A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, è autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.]

 

     Art. 4. Disposizioni relative al personale.

     1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 5. Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     1. In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali è coinvolta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.

     2. La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è integrata per la Presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.

     3. In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge.

     4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

     5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

TABELLA B [2]


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[2] Nella presente tabella, il capitolo indicato come “143710” deve leggersi “147310”, per effetto della rettifica pubblicata con avviso nella G.U.R. 16 giugno 2006, n. 29.