§ 1.6.66 - L.R. 6 marzo 1986, n. 9.
Istituzione della provincia regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:06/03/1986
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Criteri dell'azione amministrativa.
Art. 3.  Ordinamento degli enti locali territoriali.
Art. 4.  Natura e compiti delle province regionali.
Art. 5.  Costituzione delle province regionali.
Art. 6.  Adempimenti della Giunta regionale.
Art. 7.  Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali.
Art. 8.  Caratteristiche dell'attività della provincia regionale.
Art. 9.  Programmazione economico-sociale.
Art. 10.  Procedure della programmazione.
Art. 11.  Verifica sull'attuazione del programma economico-sociale.
Art. 12.  Pianificazione territoriale.
Art. 13.  Funzioni amministrative.
Art. 14.  Delega di funzioni amministrative.
Art. 15.  Gestioni comuni.
Art. 16.  Gestioni comuni obbligatorie.
Art. 17.  Convenzioni.
Art. 18.  Società per azioni.
Art. 19.  Caratteri delle aree metropolitane.
Art. 20.  Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.
Art. 21.  Funzioni dell'area metropolitana.
Art. 22.  Statuto della provincia regionale.
Art. 23.  Procedimento di formazione dello statuto.
Art. 24.  Potestà regolamentare.
Art. 25.  Organi della provincia regionale.
Art. 26.  Composizione del consiglio.
Art. 26 bis.  Riunioni del consiglio.
Art. 27.  Prima adunanza.
Art. 28.  Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza.
Art. 29.  Attribuzioni del consiglio.
Art. 30.  Numero legale.
Art. 31.  Composizione della giunta.
Art. 32.  Giunta della provincia regionale.
Art. 33.  Attribuzioni della giunta.
Art. 34.  Attribuzioni del presidente.
Art. 35.  Incarichi ad esperti.
Art. 36.  Uffici.
Art. 37.  Finanze.
Art. 38.  Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali.
Art. 39.  Delegati regionali.
Art. 40.  Ripartizione del personale, dei mezzi finanziari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali.
Art. 41.  Personale in posizione di comando.
Art. 42.  Norme elettorali.
Art. 43.  Esercizio del controllo in via transitoria.
Art. 44.  Istituzioni socio-scolastiche permanenti.
Art. 45.  Comunità montane.
Art. 46.  Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Art. 47.  Attività promozionali in materia turistica.
Art. 48.  Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico.
Art. 49.  Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.
Art. 50.  Consorzi di bonifica.
Art. 51.  Risorse finanziarie.
Art. 52.  Spese di primo impianto.
Art. 53.      All'onere di lire 281.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle [...]
Art. 54.  Mancata approvazione del bilancio.
Art. 55.  Attribuzioni del consiglio comunale.
Art. 56.  Diritto di accesso.
Art. 57.  Deliberazioni di urgenza.
Art. 58.  Estensione di norme.
Art. 59.  Conferenza delle autonomie locali.
Art. 60.  Organi dell'Amministrazione statale.
Art. 61.  Modifiche ed abrogazione di norme.
Art. 62.  Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali.
Art. 63.  Commissione di studio per la revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti locali.
Art. 64.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 1.6.66 - L.R. 6 marzo 1986, n. 9.

Istituzione della provincia regionale.

(G.U.R. 8 marzo 1986, n. 11).

 

Titolo I

Caratteri dell'amministrazione

 

Art. 1. Principi generali.

     L'attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

     Gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi.

 

     Art. 2. Criteri dell'azione amministrativa.

     (Omissis) [1].

 

Titolo II

Organizzazione locale territoriale nella Regione siciliana

 

     Art. 3. Ordinamento degli enti locali territoriali.

     L'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati «province regionali».

 

     Art. 4. Natura e compiti delle province regionali.

     Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

     Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazione intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale.

     La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

     Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.

     Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.

 

     Art. 5. Costituzione delle province regionali.

     La costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

     Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987.

     Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del capoluogo.

     La popolazione residente nei comuni è quella risultante dei registri di popolazione.

     La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

     E' fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altra istituenda provincia, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

     Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all'Assessorato regionale degli enti locali.

     Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di leggittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

 

     Art. 6. Adempimenti della Giunta regionale.

     Entro il secondo semestre dell'anno 1987, preso atto delle deliberazioni previste dall'art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti - e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all'art. 4 ed al terzo comma dell'art. 5 - delibera la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.

 

     Art. 7. Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali.

     Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o più province, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

     Delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.

     La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali.

     Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.

 

Titolo III

Funzioni della provincia regionale

 

     Art. 8. Caratteristiche dell'attività della provincia regionale.

     Le province regionali operano, di norma sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

     Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socioeconomici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni.

 

     Art. 9. Programmazione economico-sociale.

     In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

     Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

     Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

 

     Art. 10. Procedure della programmazione.

     Il progetto del programma di sviluppo economico-sociale è predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed è inviato ai comuni della provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

     Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale.

     La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

     Il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all'art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del bilancio dell'esercizio successivo.

     In ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.

 

     Art. 11. Verifica sull'attuazione del programma economico-sociale.

     La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico sociale e dei progetti in cui esso si articola.

     Copia della relazione è trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

 

     Art. 12. Pianificazione territoriale.

     La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:

     1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;

     2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

     Qualora i comuni interessati non provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

     Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

     In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

 

     Art. 13. Funzioni amministrative.

     Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

     1) servizi sociali e culturali;

     a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio- scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;

     b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

     c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

     d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici

dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

     e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

     2) sviluppo economico:

     a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

     b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

     c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

     d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

     3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

     a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

     b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

     c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

     d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;

     e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulla attività industriali;

     f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

     La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli [2].

     Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali [3].

     La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

 

     Art. 14. Delega di funzioni amministrative.

     La provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.

     Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

     I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali.

 

     Art. 15. Gestioni comuni.

     I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono - ove per le relative materie non si provveda già a termini dell'art. 13 - stabilire fra loro, anche con l'intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di:

     a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;

     b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;

     c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;

     d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l'informazione automatizzata, l'addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

     Le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

     Il regolamento della gestione comune deve prevedere:

     1) la sede, le attività ed i servizi da gestire congiuntamente;

     2) l'istituzione, la composizione e le competenze dell'organo comune deliberante;

     3) l'organo monocratico responsabile della gestione;

     4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali; le norme per il recesso dl un comune o per l'adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati;

     5) i poteri di iniziativa e di proposta degli enti associati, il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

     Almeno una volta l'anno è indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull'attività e sui programmi della gestione comune.

 

     Art. 16. Gestioni comuni obbligatorie.

     Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della regione, ove non vi provvedano i comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle provincie regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l'esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi.

     Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune, in conformità delle disposizioni dell'art. 15.

 

     Art. 17. Convenzioni.

     I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario.

     I comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende. La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

     Le provincie hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 18. Società per azioni.

     I comuni e le provincie hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

 

Titolo IV

Aree metropolitane

 

     Art. 19. Caratteri delle aree metropolitane.

     Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

     a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;

     b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;

     c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;

     d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.

 

     Art. 20. Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.

     L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

     A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali - all'esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.

 

     Art. 21. Funzioni dell'area metropolitana.

     Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di:

     1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:

     - alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;

     - alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata:

     - alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

     Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali;

     2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;

     3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;

     4) trasporti pubblici;

     5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuove la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma.

 

Titolo V

Organizzazione della provincia regionale

 

Capo I

Potestà statutaria e regolamentare

 

     Art. 22. Statuto della provincia regionale.

     La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto.

     Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonché:

     - i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;

     - i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.

 

     Art. 23. Procedimento di formazione dello statuto.

     Lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell'area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica.

     Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

     Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi.

     Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 24. Potestà regolamentare.

     La provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione.

     In particolare i regolamenti concernono:

     - l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio, alla istituzione di commissioni permanenti, all'esame delle proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e interrogazioni;

     - l'organizzazione ed il funzionamento della giunta;

     - l'organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;

     - le modalità di gestione dei servizi;

     - le aziende provinciali;

     - i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all'art. 2.

 

Capo II

Organizzazione della provincia regionale

 

     Art. 25. Organi della provincia regionale.

     Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.

     Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti [4].

     In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali [5].

 

     Art. 26. Composizione del consiglio.

     1. Il consiglio della provincia regionale è composto:

     a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;

     b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;

     c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali [6].

 

     Art. 26 bis. Riunioni del consiglio. [7]

     1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.

     2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

     3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonchè l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.

     4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

     5. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

     6. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

     7. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'articolo 32 e del comma 2 dell'articolo 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

 

     Art. 27. Prima adunanza.

     1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

     2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

     3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente [8].

 

     Art. 28. Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza.

     1. Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

     "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

     2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

     3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

     4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio [9].

 

     Art. 29. Attribuzioni del consiglio.

     1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

     2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

     a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

     b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;

     c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

     d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;

     e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;

     f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;

     g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

     i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

     l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

     m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture [10].

 

     Art. 30. Numero legale.

     1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

     2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

     3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

     4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

     5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno [11].

 

     Art. 31. Composizione della giunta.

     La giunta della provincia regionale è composta dal presidente e da assessori in numero eguali ad un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia regionale.

 

     Art. 32. Giunta della provincia regionale.

     1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni [12].

     2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

     3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti [13].

     4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia [14].

     5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali [15].

     6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

     7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

     8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata da presidente della provincia.

     9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.

     10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

     11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

     12. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni [16]. Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

     13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

     14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

     15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11 [17].

 

     Art. 33. Attribuzioni della giunta.

     1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

     2. La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio [18].

 

     Art. 34. Attribuzioni del presidente.

     1. Il presidente rappresenta la provincia regionale, convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o la statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

     2. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

     3. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

     4. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 [19].

 

     Art. 35. Incarichi ad esperti.

     1. Il presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

     2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

     a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

     b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;

     c) due nelle altre province.

     3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

     4. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

     5. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.

     6. Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio.

     7. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

     8. Si applicano agli esperti del presidente della provincia le limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 [20].

 

Capo III

Uffici e finanze

 

     Art. 36. Uffici.

     Ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo.

 

     Art. 37. Finanze.

     Alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relativa alle amministrazioni straordinarie delle province.

 

Titolo VI

Disposizioni transitorie

 

     Art. 38. Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali.

     Le province regionali, costituite a norma dell'art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell'elezione dei rispettivi consigli.

     Le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. Delegati regionali.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di costituzione delle provincie regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, nomina un delegato regionale, scelto tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale o funzionario in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, perché provveda a tutti gli adempimenti necessari all'ordinata successione dell'amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, compresa la prima convocazione del consiglio provinciale.

 

     Art. 40. Ripartizione del personale, dei mezzi finanziari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali.

     Il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature delle soppresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi.

     I residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia.

 

     Art. 41. Personale in posizione di comando.

     Ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità è data facoltà, per la durata del mandato elettivo in corso, di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della Regione.

     I dipendenti che all'atto dell'approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale salva la facoltà di optare, entro il 30 giugno 1987, per il rientro nell'ente di provenienza [21].

 

     Art. 42. Norme elettorali.

     Fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province, per l'elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive aggiunte e modifiche.

 

     Art. 43. Esercizio del controllo in via transitoria.

     Fino all'istituzione delle relative commissioni provinciali di controllo, il controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni comprese nelle relative circoscrizioni è esercitato, per gli atti delle province regionali, dalla commissione provinciale di controllo della provincia cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e, per gli atti dei comuni, dalla commissione provinciale di controllo già competente all'atto dell'istituzione del nuovo libero consorzio.

 

     Art. 44. Istituzioni socio-scolastiche permanenti.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell'art. 13, i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

 

Titolo VII

  Rapporti tra provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale

 

     Art. 45. Comunità montane.

     Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [22], le comunità montane della Sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree.

     La funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, è esercitata dalla provincia regionale previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia ed eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

     L'assemblea consultiva, per il cui funzionamento si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali. Decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere.

     Le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente, per le relative valutazioni, all'assemblea consultiva dei comuni montani che, a tal fine, deve essere convocata dal presidente della provincia.

     I fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree, rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura delle rispettive zone secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche.

 

     Art. 46. Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

     Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attività con gli interventi delle province regionali.

     I settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa permanente «Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana.

     La giunta camerale è integrata, ai fini del coordinamento di cui al primo comma, da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio, con voto limitato.

 

     Art. 47. Attività promozionali in materia turistica. [23]

     Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

     A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

     Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

     Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 48. Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico.

     Gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui ambito territoriale si trovano.

     La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna.

     I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 49. Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 50. Consorzi di bonifica.

     In attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

     Il patrimonio, gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori i consorzi sono compresi, all'Amministrazione regionale o all'Ente di sviluppo agricolo, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti.

     Il personale, dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell'Amministrazione regionale, strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quelle possedute dal personale, ed è destinato a prestare servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso Assessorato.

 

Titolo VIII

Norme finanziarie

 

     Art. 51. Risorse finanziarie.

     Per l'assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

     (Omissis) [24].

     Il Presidente della Regione, su delibera della giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.

     In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, il Governo della Regione predispone per l'esame della Commissione legislativa permanente «Finanza, bilancio e programmazione» dell'Assemblea regionale siciliana, l'elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perché corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia.

     Lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della Commissione.

     (Omissis) [25].

     Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.

     Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve esse comunicato alla Presidenza della Regione.

     Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all'anno di utilizzazione, una relazione sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l'utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma.

     A decorrere dal 1° gennaio 1987 la Regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge.

 

     Art. 52. Spese di primo impianto.

     Per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia è stanziata per l'anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare, mediante accreditamento, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate.

     Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo.

 

     Art. 53.

     All'onere di lire 281.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo e, quanto a lire 200.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 - Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità dello art. 38 dello Statuto della Regione siciliana.

     La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200.000 milioni, nel progetto 01.02 «Riforma amministrativa della Regione» e, quanto a lire 81.000 milioni, nel progetto 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

 

Titolo IX

Modifiche relative a comuni e province

 

     Art. 54. Mancata approvazione del bilancio.

     Dopo l'art. 109 dell'Ordinamento regionale degli enti locali è inserito il seguente art. 109 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 55. Attribuzioni del consiglio comunale.

     All'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, sono aggiunti i seguenti punti:

     (Omissis).

 

     Art. 56. Diritto di accesso.

     Dopo l'art. 198 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l'articolo 198 bis:

     (Omissis).

     I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all'attività comunale di cui all'art. 22 della presente legge.

     Il secondo comma dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 57. Deliberazioni di urgenza.

     L'art. 64 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 58. Estensione di norme.

     Le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni.

     Le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione, sostituendo alla parola «presidente» la parola «sindaco», ed alle parole «assessori provinciali» le parole «assessori comunali».

     Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 51 sono estese, per quanto riguarda l'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

 

     Art. 59. Conferenza delle autonomie locali.

     E' istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana.

     Essa è costituita dai sindaci e dai vice-sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.

     La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.

     La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze [26].

     La conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea Regionale siciliana, che la presiede.

     La conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della regione e sulle linee di programmazione della spesa.

     A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.

     Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.

 

     Art. 60. Organi dell'Amministrazione statale.

     Nell'ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione dello Stato.

 

Titolo X

Disposizioni finali

 

     Art. 61. Modifiche ed abrogazione di norme.

     Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

     All'art. 95, ultimo comma, del predetto Ordinamento amministrativo degli enti locali è soppressa l'espressione «col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica».

 

     Art. 62. Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali, di docenti universitari in materie giuridico-amministrative e di esperti, per la revisione della legislazione vigente nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge.

 

     Art. 63. Commissione di studio per la revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti locali.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante:

     1) la revisione della legislazione elettorale e l'individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell'efficienza, di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;

     2) le modifiche all'ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi;

     3) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale;

     4) la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali.

     La Commissione presenterà gli elaborati entro sei mesi dall'insediamento.

     Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la Commissione.

 

     Art. 64.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 30 aprile 1991, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[3] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[4] Comma aggiunto con art. 15 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Comma aggiunto con art. 15 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[6] Articolo così sostituito con art. 16 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[7] Articolo aggiunto con art. 17 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[8] Articolo così sostituito con art. 18 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[9] Articolo così sostituito con art. 19 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[10] Articolo così sostituito con art. 20 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[11] Articolo così sostituito con art. 21 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[12] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[14] Comma così modificato con art. 3 L.R. 20 agosto 1994, n. 32.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[16] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[17] Articolo così sostituito con art. 22 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[18] Articolo così sostituito con art. 23 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[19] Articolo così sostituito con art. 24 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[20] Articolo già sostituito con art. 25 L.R. 1 settembre 1993, n. 26, successivamente così integrato con art. 6 L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[21] Comma così modificato con art. 1 L.R. 13 maggio 1987, n. 16.

[22] Così modificato con art. 18 L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

[23] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 60 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[24] Comma abrogato con art. 4 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[25] Comma abrogato con art. 4 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[26] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.