§ 1.7.19 - L.R. 26 agosto 1992, n. 7.
Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:26/08/1992
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.
Art. 2.  Periodo di svolgimento delle elezioni.
Art. 3.  Condizioni di eleggibilità.
Art. 4.  Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento.
Art. 5.  Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco.
Art. 6.  Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Art. 7.  Candidatura.
Art. 8.  Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.
Art. 9.  Secondo turno di votazione.
Art. 10.  Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.
Art. 11.  Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.
Art. 12.  Giunta comunale.
Art. 13.  Competenze del sindaco.
Art. 14.  Incarichi ad esperti.
Art. 15.  Giuramento.
Art. 16.  Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte.
Art. 17.  Relazione sullo stato di attuazione del programma.
Art. 18.  Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
Art. 19.  Presidenza del consiglio comunale.
Art. 20.  Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.
Art. 21.  Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.
Art. 22.  Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.
Art. 23.  Attribuzione dei seggi.
Art. 24.  Composizione della giunta.
Art. 25.  Dimissioni.
Art. 26.  Competenze.
Art. 27.  Attività ispettiva del consiglio.
Art. 28.  Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 29.  Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali.
Art. 30.  Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.
Art. 31.  Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.
Art. 32.  Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.
Art. 33.  Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 34.  Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.
Art. 35.  Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci.
Art. 36.  Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.
Art. 37.  Norme di rinvio.
Art. 38.  Termine esame statuti.
Art. 39.  Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia.
Art. 40. 


§ 1.7.19 - L.R. 26 agosto 1992, n. 7. [1]

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

(G.U.R. 29 agosto 1992, n. 40).

 

CAPO I

PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE A SUFFRAGIO POPOLARE

DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA REGIONE

 

Art. 1. Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.

     1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

     2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni [2].

     3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Periodo di svolgimento delle elezioni. [3]

 

     Art. 3. Condizioni di eleggibilità.

     1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

     2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

     3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge [4].

     3-bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi [5].

     4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 [6].

     5. [7].

 

     Art. 4. Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento.

     1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis).

 

     Art. 5. Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco. [8]

     [1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali.]

 

     Art. 6. Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16. [9]

     1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

     Art. 7. Candidatura. [10]

     1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

     a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

     b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

     c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

     d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

     e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

     f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

     g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

     h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

     2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

     3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

     4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

     5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

     6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

     7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

     8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

     9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

 

     Art. 8. Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.

     1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

     2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.

     2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama detto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 [11].

     2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione [12].

     3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

 

     Art. 9. Secondo turno di votazione. [13]

     1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

     2.Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

     3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

     4. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

     4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.

     5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.

     5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

     6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

     7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.

     8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti. è eletto il più anziano per età.

     9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile [14] dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

 

     Art. 10. Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

     1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

     2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

     3. [15].

     4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

 

     Art. 11. Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

     1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

     2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

     3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 12. Giunta comunale.

     1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni [16].

     2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

     3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

     4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti [17].

     5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

     6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali [18].

     7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

     7-bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica [19].

     8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

     9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni [20]. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

     10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

     11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta [21].

 

     Art. 13. Competenze del sindaco.

     1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

     2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

     3. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio [22].

 

     Art. 14. Incarichi ad esperti. [23]

     1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

     2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

     a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

     b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;

     c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

     2-bis. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco [24].

     3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

     4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

     5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione [25].

     6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.

 

     Art. 15. Giuramento.

     1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.

     2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

     3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

 

     Art. 16. Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte. [26]

 

     Art. 17. Relazione sullo stato di attuazione del programma. [27]

     1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. L'inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione dell'I per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco cosi come determinata dalla normativa vigente.

     2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. In caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la cui causa sia da imputare ai consiglieri comunali del comune inadempiente è determinata una riduzione del 10 per cento dell'importo dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali.

     3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. L'inadempienza di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

     4. Transitoriamente ed in sede di prima applicazione i comuni entro 60 giorni adempiono a quanto disposto dai precedenti commi. Decorso tale termine si applica quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 18. Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco. [28]

 

     Art. 19. Presidenza del consiglio comunale.

     1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

     2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

     3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

     4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza [29].

     5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

     6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

     7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

     8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.

 

     Art. 20. Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

     1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

     2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

     3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

     4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto [30].

 

CAPO II

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI,

PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

DEI COMUNI E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

COMUNALI E PROVINCIALI

 

     Art. 21. Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.

     1. Al primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, le parole «non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà» sono sostituite con le parole: (Omissis).

 

     Art. 22. Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.

     1. Il primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. [Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario] [31].

 

     Art. 23. Attribuzione dei seggi. [32]

 

     Art. 24. Composizione della giunta. [33]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente: «La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti».]

 

     Art. 25. Dimissioni.

     1. L'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 26. Competenze.

     1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco [34].

     2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico [35].

     3. [36].

     4. Gli atti di cui alla lettera f) dell'articolo 32 della legge n. 142/1990, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, possono essere adottati dal sindaco qualora il consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

 

     Art. 27. Attività ispettiva del consiglio.

     1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

     2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.

     3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

 

CAPO III

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI

PREFERENZA PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

SICILIANA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI,

COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

 

     Art. 28. Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

     1. L'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 29. Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali.

     1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo: (Omissis).

 

     Art. 30. Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 31. Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

     1. Il comma primo dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 32. Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 33. Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.

     1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.

     2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.

     3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

 

     Art. 34. Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.

     1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco.

 

     Art. 35. Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci.

     1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

     2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 48/1991.

 

     Art. 36. Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.

     1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

 

     Art. 37. Norme di rinvio. [37]

     1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

     2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n: 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

 

     Art. 38. Termine esame statuti.

     1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 39. Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia.

     1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

 

     Art. 40.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto della presente legge e della L.R. 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2000, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[4] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 112 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1994, n. 32.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[10] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 e così sostituito all'art. 1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[11] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[12] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[13] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[14] Così modificato dall'art. 50 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[15] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[19] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[20] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[21] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[22] Articolo così modificato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[23] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 2022, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica, limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell’incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l’ha originariamente conferito; nonché limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l’ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità».

[24] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[26] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 119 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[28] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[29] Comma così integrato dall'art. 43 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[30] Articolo così modificato dall'art. 44 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[31] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[32] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[33] Articolo modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[35] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[36] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.