§ 3.16.193 - L.R. 21 settembre 1990, n. 36.
Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n, 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:21/09/1990
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 2.  Organi circoscrizionali, recapiti periodici e sezioni staccate.
Art. 3.  Commissione regionale per l'impiego.
Art. 4.  Criteri per la formazione delle graduatorie.
Art. 5.  Conferma dello stato di disoccupazione.
Art. 6.  Assunzione diretta e richiesta nominativa.
Art. 7.  Accertamento della professionalità.
Art. 8.  Nomina delle Commissioni provinciali - Ricorsi.
Art. 9.  Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - Compiti.
Art. 10.  Direttive e programmi.
Art. 11.  Direttore e vicedirettore dell'Agenzia.
Art. 12.  Funzionamento dell'Agenzia.
Art. 13.  Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
Art. 14.  Uso dei mezzi di comunicazione.
Art. 15.  Ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Art. 16.  Attribuzione delle qualifiche.
Art. 17.  Accesso alle qualifiche.
Art. 18.  Disposizioni sul personale.
Art. 19.  Qualificazione del personale.
Art. 20.  Assunzioni di centralinisti, massaggiatori e
Art. 21.  Comitato tecnico per la meccanizzazione dei servizi dell'impiego .
Art. 22.  Interventi integrativi della Regione a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 23.  Procedure per la erogazione dei contributi per la formazione professionale.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 3.16.193 - L.R. 21 settembre 1990, n. 36.

Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n, 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.

(G.U.R. n. 45 del 29 settembre 1990).

 

Art. 1. Attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     1. Le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Organi circoscrizionali, recapiti periodici e sezioni staccate.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, provvede alla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, previa individuazione dei relativi ambiti territoriali, secondo le procedure previste dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

     2. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego istituite presso le sezioni circoscrizionali, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e della Commissione regionale per l'impiego, impartiscono disposizioni alle sezioni medesime ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

     3. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego, oltre ad esercitare le altre competenze previste dalla vigente normativa, svolgono i compiti attribuiti alle commissioni comunali di collocamento dalla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6, lettera b, del presente articolo.

     4. Il numero dei componenti in seno alle commissioni circoscrizionali per l'impiego previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei per i rappresentanti dei lavoratori ed a sei per i rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno per il settore delle imprese a partecipazione pubblica.

     5. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego sono nominate dai direttori degli uffici provinciali del lavoro. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, i direttori degli uffici provinciali del lavoro procedono direttamente alla nomina delle commissioni medesime, sostituendosi alle organizzazioni inadempienti.

     6. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, nell'ambito delle direttive, dei criteri e delle disposizioni di cui al comma 2, svolgono i seguenti compiti:

     a) procedono alla rilevazione dei dati relativi alle caratteristiche ed all'andamento del mercato del lavoro;

     b) attuano le procedure del collocamento e provvedono al rilascio del nullaosta per l'avviamento al lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 e del comma 4 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

     c) effettuano gli accertamenti sulla professionalità dei lavoratori;

     d) effettuano l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali previste dalla vigente normativa regionale e curano i rapporti con l'Ispettorato provinciale del lavoro e con gli istituti previdenziali;

     e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla vigente normativa o ad esse demandata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, o dal competente direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     7. I recapiti periodici e le sezioni staccate di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su proposta della Commissione regionale per l'impiego, sentita, ove costituita, la Commissione circoscrizionale territorialmente competente.

     8. Con il decreto istitutivo sono individuati i compiti dei recapiti periodici di cui al comma 7.

 

     Art. 3. Commissione regionale per l'impiego.

     1. Ferma restando ogni altra competenza prevista dalla vigente normativa, la Commissione regionale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, esercita le attribuzioni conferite dal decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i compiti assegnati alla Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

     2. La Commissione regionale per l'impiego può proporre, con motivata deliberazione, deroghe ai vincoli in materia di avviamento e di assunzione dei lavoratori, secondo i criteri indicati dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Le determinazioni su tali deliberazioni sono adottate, entro trenta giorni dalla loro emanazione, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     3. La Commissione invia ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro le liste per la mobilità dei lavoratori, da qualunque organo o ufficio compilate e tenute, affinché ne sia assicurata la massima diffusione e pubblicità.

     4. La Commissione è composta: dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che la presiede; dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 25; da otto membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da otto membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del settore industriale, privato e a partecipazione pubblica, del settore agricolo, dei coltivatori diretti, dei commercianti, degli artigiani e del movimento cooperativo; da un rappresentante dei dirigenti d'azienda, designato dalle relative organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; dal consulente di parità di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nominato su designazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su proposta dei coordinamenti femminili delle medesime confederazioni; dal direttore o dal vice-direttore dell'agenzia di cui all'art. 9; dal dirigente superiore preposto all'Osservatorio di cui all'articolo 13. In caso di assenza del presidente le relative funzioni sono esercitate dal direttore delegato dal presidente medesimo.

     5. La Commissione è convocata su iniziativa del presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

     6. Alle riunioni della Commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro ed il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nonché in relazione agli affari trattati, i funzionari in servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione regionale del lavoro preposti ai gruppi di lavoro ed uffici competenti.

     7. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la Commissione può chiamare o ammettere a partecipare, con compiti consultivi, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, il direttore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione preposto alla direzione istruzione o un suo delegato, e rappresentanti delle università siciliane designati dai rispettivi rettori.

     8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, fissa con proprio decreto le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stessa, nonché le modalità volte ad assicurare la pubblicità e l'accesso agli atti amministrativi, compatibilmente con l'interesse pubblico, anche al fine di consentire forme di controllo sociale e di stimolo dell'azione amministrativa.

     9. La Commissione dura in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

     10. Ai componenti ed al segretario, nonché a coloro i quali partecipano alle riunioni ai sensi dei commi 6 e 7, è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

     11. Per la realizzazione dei propri compiti, la Commissione si avvale di un apposito gruppo di lavoro, denominato Segreteria amministrativa della Commissione regionale per l'impiego, istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     12. La Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori, istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, continuerà ad esercitare le attribuzioni alla stessa spettanti fino alla ricostituzione della Commissione regionale per l'impiego, secondo la composizione prevista dal comma 4.

 

     Art. 4. Criteri per la formazione delle graduatorie.

     1. La Commissione regionale per l'impiego, valutati gli orientamenti generali assunti dalla Commissione centrale per l'impiego, stabilisce criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per l'avviamento al lavoro, tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

     2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono predisposte, approvate ed aggiornate periodicamente dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego, in conformità agli indirizzi generali adottati dalla Commissione regionale per l'impiego.

     3. Trovano applicazione, ai fini della classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e dell'ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

     Art. 5. Conferma dello stato di disoccupazione.

     1. La Commissione regionale per l'impiego, in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera e, dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, può stabilire modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e per la conferma dello stato di disoccupazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17.

 

     Art. 6. Assunzione diretta e richiesta nominativa.

     1. L'assunzione diretta e la richiesta nominativa sono ammesse nei casi previsti dalla normativa statale in materia.

     2. Il comma 2 dell'articolo 1 e i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, sono abrogati.

 

     Art. 7. Accertamento della professionalità.

     1. Per le finalità dell'articolato 14 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, è autorizzato a corrispondere alle strutture ed agli organismi di formazione professionale finanziati o autorizzati dalla Regione siciliana ed alle imprese presso cui viene effettuato l'accertamento della professionalità, un rimborso forfettario limitato al premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni ed alle spese sostenute per l'espletamento delle prove.

 

     Art. 8. Nomina delle Commissioni provinciali - Ricorsi.

     1. I provvedimenti di nomina delle commissioni provinciali per l'impiego e delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, di cui al comma 1 dell'articolo 20 ed al comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     2. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni circoscrizionali e dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono decisi in conformità ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

     Art. 9. Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - Compiti.

     1. E' istituita, alle dipendenze dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, I'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.

     2. L'Agenzia svolge ogni attività utile al fine di:

     a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

     c) favorire l'utilizzo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, anche mediante l'individuazione e la proposizione di azioni positive;

     d) formulare ed attuare programmi di politica attiva del lavoro;

     e) svolgere azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei giovani e promuovere la formazione ricorrente e la mobilità professionale degli adulti nel sistema produttivo. L'Agenzia opera d'intesa con gli organismi preposti all'orientamento universitario e scolastico, concordando, ove possibile, la realizzazione dl programmi congiunti di orientamento. Le azioni di informazione e di orientamento comprendono in particolare:

     1) la diffusione di informazioni quantitative e qualitative sulla evoluzione del mercato del lavoro;

     2) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, di intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, degli elementi conoscitivi concernenti caratteristiche ed ubicazione delle strutture scolastiche e formative statali e regionali, la scolarità, le professioni, le scelte sugli indirizzi scolastici e professionali dei giovani;

     3) lo svolgimento del servizio di assistenza psico-sociale diretta a sostenere i processi formativi a finanziamento regionale;

     f) analizzare i processi evolutivi delle professioni e le nuove tecniche in materia di formazione professionale;

     g) promuovere convegni, studi, ricerche, rilevazioni e sperimentazioni sui problemi connessi con l'occupazione e la formazione professionale;

     h) curare la predisposizione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti, anche a finanziamento comunitario, per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e per la formazione e l'aggiornamento del personale docente impiegato in attività formative;

     i) provvedere alla progettazione di attività formative di elevato livello, anche a carattere sperimentale;

     l) esercitare ogni altra competenza demandata alle Agenzie regionali per l'impiego dalla vigente normativa.

     3. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 2, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati, nonché con i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI).

     4. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 12 dell'articolo 13, saranno previste apposite intese tra le competenti Amministrazioni statali e regionali, al fine di realizzare un adeguato coordinamento tra l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e l'Agenzia di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Direttive e programmi.

     1. L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e degli indirizzi adottati dalla Commissione regionale per l'impiego.

     2. In tale ambito il direttore dell'Agenzia predispone, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e formula entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale, ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     3. I programmi e la relazione di cui al comma 2 sono approvati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

 

     Art. 11. Direttore e vicedirettore dell'Agenzia.

     1. Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, nomina il direttore dell'Agenzia, nella persona del direttore preposto alla direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il personale dell'Amministrazione regionale in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

     2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei medesimi requisiti di professionalità ed esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, procede alla nomina, sentita oltre che la Giunta regionale, anche la Commissione regionale per l'impiego.

     3. L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza [1].

     4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

     5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia [2].

 

     Art. 12. Funzionamento dell'Agenzia.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, con propri decreti determina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al direttore qualora questi sia scelto tra persone estranee all'Amministrazione regionale, fissa il contingente di personale che per il funzionamento dell'Agenzia può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, individuando il relativo trattamento economico [3].

     2. L'assunzione del personale previsto dal comma 1 potrà essere effettuata esclusivamente per la realizzazione di obiettivi e programmi predeterminati, rispetto ai quali si renda necessaria la presenza di professionalità e di esperienze che non si rinvengono nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

     2 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle seguenti professionalità ed esperienze:

     a) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale acquisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle agenzie regionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

     b) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in attività di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e le Regioni, con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche;

     c) docenti universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento;

     d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione del mercato del lavoro [4].

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Consiglio di direzione, provvede a dotare l'Agenzia delle unità di personale occorrenti, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro.

     4. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, provvede all'assegnazione delle ulteriori unità di personale occorrenti per il funzionamento dell'Agenzia.

     5. Presso l'Agenzia può essere comandato personale appartenente ad altri enti ed amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     6. L'Agenzia si avvale dei locali messi a disposizione dalla Presidenza della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione; può, altresì, essere autorizzata ad utilizzare, previa stipula di apposite convenzioni da parte del medesimo Assessore, beni ed attrezzature di enti pubblici.

 

     Art. 13. Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

     1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nell'ambito della direzione lavoro, è istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro al quale è preposto, con provvedimento del capo

dell'Amministrazione, sentito il Consiglio di direzione, un funzionario assegnato al medesimo assessorato con qualifica di dirigente superiore.

     2. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro svolge i compiti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed esercita, altresì, le funzioni della segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego.

     3. Esso costituisce supporto tecnico della Commissione regionale per l'impiego, alla quale fornisce tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche in relazione a specifiche indagini da effettuare sul territorio.

     4. Le Amministrazioni regionali e gli enti ed aziende dipendenti o vigilati dalla Regione forniscono direttamente all'Osservatorio i dati e gli elementi che ad essi vengono richiesti.

     5. Le imprese pubbliche e private operanti nella regione e le relative organizzazioni di categoria forniscono all'Osservatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i dati e le notizie dallo stesso richiesti.

     6. In caso di inosservanza da parte dell'impresa, l'Osservatorio provvede ad informarne gli organi competenti, affinché dispongano la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dei benefici concessi alla medesima impresa in applicazione della vigente normativa.

     7. Presso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro è istituito un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto: da cinque esperti nelle discipline statistiche, informatiche, economiche, sociologiche e nelle materie attinenti all'organizzazione del mercato del lavoro, scelti dal medesimo Assessore, sentita la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana competente in materia di lavoro; da un esperto designato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT); da un esperto designato dal Banco di Sicilia; da un esperto designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); da un esperto designato dal Consiglio regionale del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12; dal direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 9; dal direttore preposto alla direzione regionale lavoro il quale svolge, altresì, le funzioni di presidente, nonché dal dirigente superiore preposto all'Osservatorio.

     8. Il comitato provvede a programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, ne promuove il miglioramento e definisce le linee di valutazione ed interpretazione dei dati da esso forniti.

     9. Le mansioni di segretario del comitato tecnico-scientifico sono disimpegnate da un dirigente assegnato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     10. Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 7 è corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza in misura pari a quella spettante ai componenti della Commissione regionale per l'impiego.

     11. Ai componenti il comitato tecnico-scientifico è, altresì, corrisposta, per l'attuazione di missioni di studio attinenti alla realizzazione dei compiti dell'Osservatorio, una diaria giornaliera pari a quella prevista per la qualifica di direttore regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate.

     12. In relazione al disposto del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto della particolare autonomia riconosciuta alla Regione siciliana, al fine di attuare un collegamento permanente tra l'Osservatorio nazionale e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che tenga conto dell'esigenza di omogeneità dei metodi e dei flussi informativi.

     13. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro può avvalersi del personale in posizione di comando presso la segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego, previsto dall'articolo 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

 

     Art. 14. Uso dei mezzi di comunicazione.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, al fine di promuovere la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 9, nonché la pubblicizzazione delle attività connesse con la gestione dei servizi dell'impiego e della formazione professionale, è autorizzato ad avvalersi degli organi di comunicazione radio-televisivi e di stampa, mediante stipula di appositi accordi volti a disciplinare le caratteristiche, le modalità e la durata dei relativi programmi di diffusione.

 

     Art. 15. Ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     1. Il ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, comprende le seguenti qualifiche:

     - analista, equiparato a dirigente;

     - programmatore, equiparato ad assistente;

     - operatore informatico, equiparato a dattilografo.

     2. L'organico di ciascuna delle suddette qualifiche è stabilito nella tabella n. 1, allegata alla presente legge.

     3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, al personale del ruolo dei servizi informatici si applicano le disposizioni concernenti il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 16. Attribuzione delle qualifiche.

     1. L'analista cura la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi; effettua l'analisi funzionale e la progettazione di sistemi informatici semplici o parziali, analizzando i problemi sottopostigli e determinando le possibili soluzioni tecniche; segue la realizzazione dei progetti sino alla fase di installazione e di avviamento; esercita, in relazione ai predetti servizi, le funzioni di dirigente.

     2. Il programmatore realizza, prova e documenta i programmi affidatigli, collabora con l'analista, svolgendo, altresì, le funzioni previste per gli assistenti.

     3. L operatore informatico cura la registrazione e la verifica dei dati, assicurando il buon funzionamento delle macchine; svolge le mansioni di dattilografo.

 

     Art. 17. Accesso alle qualifiche.

     1. Alle qualifiche di analista e di programmatore previste dall'articolo 15 si accede per pubblico concorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     2. Per l'accesso alla qualifica di analista è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria, scienze statistiche, scienze dell'informazione, matematica, fisica, economia e commercio.

     3. Per l'accesso alla qualifica di programmatore è richiesto il possesso del diploma conseguito presso istituti tecnici industriali, commerciali, e professionali di Stato, ad indirizzo informatico, ovvero, del diploma di scuola media di secondo grado conseguito presso un istituto statale o equiparato ed attestato di qualifica nel settore informatico, conseguito nell'ambito di corsi di formazione professionale finanziati, autorizzati o riconosciuti a norma delle vigenti disposizioni, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

     4. Alla qualifica di operatore informatico si accede secondo le procedure ed i criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e previo superamento di una prova pratica di idoneità.

     5. Le graduatorie da formularsi in conformità a quanto previsto dal comma 4 sono approvate con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 18. Disposizioni sul personale.

     1. Il personale del ruolo dei servizi informatici è utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione, per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione automatizzata dei servizi dell'impiego, con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Consiglio di direzione.

     2. [Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia nè essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia nè ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale] [5].

 

     Art. 19. Qualificazione del personale.

     1. Nella prima applicazione della presente legge il 20 per cento dei posti della qualifica di operatore informatico è riservato al personale assegnato agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, collocato nella quarta fascia funzionale, il quale accede ai predetti posti previa frequenza con esito favorevole di speciali corsi di formazione professionale, istituiti ed organizzati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     2. Per l'accesso ai posti di cui al comma 1, a parità di merito, si applicano i criteri di preferenza previsti dall'articolo 5 dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

     Art. 20. Assunzioni di centralinisti, massaggiatori e

massofisioterapisti non vedenti presso le Amministrazioni e gli enti pubblici.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Comitato tecnico per la meccanizzazione dei servizi dell'impiego .

     1. E' chiamato a far parte del comitato tecnico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, il direttore preposto alla direzione regionale lavoro, dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale svolge le funzioni di presidente del medesimo comitato.

 

     Art. 22. Interventi integrativi della Regione a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, è facoltata ad approvare ed ammettere a finanziamento progetti di utilità collettiva della durata massima di dodici mesi, aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Qualora non sia possibile l'effettuazione delle attività integrative o di completamento previste dal comma 1, gli enti proponenti possono presentare, per una sola volta, nuovi progetti con la previsione di utilizzazione delle unità già impegnate.

     3. Le attività da svolgere nell'ambito dei progetti approvati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate con l'espletamento da parte degli interessati di attività formative aventi attinenza con i contenuti dei progetti medesimi, al fine di favorire il mantenimento e l'elevazione dei livelli di professionalità raggiunti.

     4. Hanno titolo ad essere utilizzati per l'attuazione dei progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti che abbiano precedentemente svolto attività nell'ambito di progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con precedenza per coloro i quali sono stati impegnati nel progetto originario.

     5. I progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2 sono presentati dai medesimi enti proponenti ed attuanti titolari degli analoghi progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     6. Le attività formative previste dal comma 3 si svolgono contestualmente alle attività richieste ai fini dell'attuazione del progetto, nell'ambito delle stesse. Ai fini della indennità oraria la partecipazione alle attività formative è equiparata all'attività principale.

     7. Alla copertura degli oneri scaturenti dallo svolgimento delle predette attività formative si provvede nell'ambito della quota di finanziamento relativa alle spese per l'organizzazione e la gestione dei progetti.

     8. Le competenti sezioni comunali di collocamento, su richiesta degli interessati e previa esibizione di apposita dichiarazione rilasciata dagli enti incaricati dell'attuazione dei progetti, provvedono ad attestare sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati conseguiti dagli interessati medesimi.

     9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, provvede ad emanare le istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

     10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     11. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 60.000 milioni, e per l'anno 1991, la spesa di lire 40.000 milioni.

 

     Art. 23. Procedure per la erogazione dei contributi per la formazione professionale.

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il Piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Entro 90 giorni dalla adozione del decreto approvativo del Piano, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate col medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie alla copertura del fabbisogno per l'intero anno della spesa per il personale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di aprile. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale effettuato l'esame dei prospetti medesimi, autorizzerà gli enti ad effettuare la spesa prevista e corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse [6].

     2. Le somme saranno versate su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi ed alle spese di gestione. Gli interessi attivi maturati sui predetti conti correnti, il cui tasso di interesse non può essere inferiore a quello praticato dagli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, sono versati in entrata nel bilancio della Regione, al netto delle spese per la tenuta dei conti medesimi, il cui ammontare non può comunque essere superiore a quello determinato a norma dell'articolo 2, n. 2, della predetta legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente dagli enti previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali verificheranno preventivamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente [7].

     3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte degli enti di cui alla legge regionale n. 24/76 di apposito disciplinare secondo lo schema-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 15 della medesima legge regionale n. 24/76, con il quale sono individuati gli obblighi e gli adempimenti gravanti sui predetti enti.

     4. L'eventuale erogazione del restante dieci per cento delle spese di gestione è effettuata a seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei risultati dell'attività svolta [8].

     5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo-contabili e didattiche svolte dagli enti di cui alla legge regionale n. 24/76.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 le seguenti spese:

     - articoli 3 e 13: «Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'impiego e dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro», lire 700 milioni;

     - articolo 7: «Spese per l'accertamento della professionalità dei lavoratori», lire 200 milioni;

     - articoli 9 e 12: «Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale», lire 2.000 milioni;

     - articolo 14: «Spese per l'uso dei mezzi di comunicazione», lire 100 milioni;

     - articolo 19: «Spese per la qualificazione del personale», lire 1.000 milioni.

     2. Per gli anni successivi al 1990, gli oneri di cui al comma 1 sono determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. Agli oneri scaturenti dal comma 1, nonché a quelli autorizzati con l'articolo 22, pari complessivamente a lire 64.000 milioni, per l'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 60.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60780 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     4. Gli oneri complessivi per il triennio 1990-1992, valutati in lire 110.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 03.11 «Interventi per il sostegno dell'occupazione», codice 3111 - Fondo per l'occupazione.

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie e finali.

     1. La tabella A annessa alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modificazioni, e così modificata nella parte riguardante l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

 

 

                                        Direzioni  regionali

Amministrazione

                                        ed uffici equiparati

 

Assessorato regionale del lavoro,  - Lavoro

della previdenza sociale,          - Formazione professionale

della formazione professionale e     ed orientamento.

dell'emigrazione.

 

 

     2. Le attribuzioni che la vigente normativa demanda al direttore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sono esercitate dai direttori preposti alle direzioni regionali di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze.

     3. La dotazione organica della qualifica di direttore regionale, prevista dalla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è elevata a 32 unità.

     4. Le sezioni e le commissioni comunali di collocamento attualmente esistenti continueranno ad espletare le loro funzioni fino all'entrata in funzione nei singoli ambiti territoriali dei nuovi organi circoscrizionali.

     5. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, può fissare tempi e modalità diversi per l'operatività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, anche in relazione all'esigenza di acquisire la disponibilità dei mezzi e del personale occorrenti per il funzionamento delle sezioni medesime.

     6. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni comunali e dalle sezioni comunali di collocamento attualmente esistenti sono decisi in conformità alla normativa indicata al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.

     7. In attesa della definizione dei criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di formazione delle graduatorie contenute nella legislazione regionale vigente.

     8. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la vigente normativa in materia di disciplina del collocamento.

     9. Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

 

TABELLA 1

 

RUOLO DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA

   PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

 

       QUALIFICA                                        UNITA'

 

     - Analista                                             4

     - Programmatore                                       15

     - Operatore informatico                              200

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[2] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24.

[5] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 e abrogato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[6] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 15 maggio 1991, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, da ultimo modificato dall’art. 8 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[7] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 15 maggio 1991, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[8] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 15 maggio 1991, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.