§ 3.17.107 - L.R. 9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:09/08/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Formazione in azienda - Buono formativo per l’ingresso nel mercato del lavoro.
Art. 2.  Proroga termini.
Art. 3.  Formazione all’autoimpiego.
Art. 4.  Collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 5.  Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale.
Art. 6.  Corsi di operatore sociale.
Art. 7.  Incentivi alla costituzione di società miste.
Art. 8.  Piano regionale per la formazione professionale. Differimento di termini.
Art. 9.  Rimborso all’INPS.
Art. 10.  Comitato di gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Art. 11.  Formazione lavoratori socialmente utili.
Art. 12.  Indennità di funzione dei consiglieri di parità.
Art. 13.  Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione.
Art. 14.  Assunzioni temporanee presso le AUSL. Priorità.
Art. 15.  Fondo per l’occupazione.
Art. 16.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 17.  Fondo per l’emergenza Argentina.
Art. 18.  Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea.
Art. 19.  Promozione culturale. Iniziative direttamente promosse dall’Assessorato competente.
Art. 20.  Interventi in favore dell’arte moderna e contemporanea.
Art. 21.  Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi.
Art. 22.  Società miste per la gestione dei beni culturali.
Art. 23.  Targa Florio.
Art. 24.  Teatro Stabile di Catania.
Art. 25.  Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
Art. 26.  Trasferimenti a favore degli Enti parco per spese di impianto e gestione.
Art. 27.  Parco archeologico della Valle dei Templi. Ulteriore finanziamento.
Art. 28.  Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.
Art. 29.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 30.  Interventi nel settore dell’edilizia scolastica.
Art. 31.  Opere Universitarie.
Art. 32.  Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.
Art. 33.  Modifica dell’articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
Art. 34.  Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.
Art. 35.  Ufficio della Regione a Bruxelles.
Art. 36.  Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali.
Art. 37.  Prevenzione incendi boschivi. Ulteriore finanziamento.
Art. 38.  Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura.
Art. 39.  Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d’intervento della Regione.
Art. 40.  Insediamenti in verde agricolo.
Art. 41.  Termine regolarizzazione istanze artigianato.
Art. 42. 


§ 3.17.107 - L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.

(G.U.R. 16 agosto 2002, n. 38).

 

Titolo I

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

 

Art. 1. Formazione in azienda - Buono formativo per l’ingresso nel mercato del lavoro.

     1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato, nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I datori di lavoro, per usufruire dei contributi per le attività formative di cui al presente articolo, nei dodici mesi precedenti l’assunzione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

     5. I contributi possono essere erogati anche nei casi di licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti, purché venga reintegrata la base occupazionale, limitatamente alle unità in eccedenza rispetto alla base occupazionale preesistente. Non sono computati nel numero dei licenziamenti quelli effettuati per giusta causa o giustificato motivo.

     6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai datori di lavoro di cui al comma 9.

     7. Le attività formative di cui al presente articolo sono svolte in costanza di attività lavorativa presso il datore di lavoro secondo le direttive impartite dall’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego.

     8. Il contributo per le attività formative di cui al comma 1 non si cumula con le provvidenze di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

     9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l’hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa facoltà di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

     10. Per le finalità di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall’asse 3, misura 3.09 del P.O.R. 2000/2006.

     11. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno.

     12. All’onere di cui al comma 11 in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1008).

13. Per il biennio 2003/2004 l’onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1008.

 

     Art. 2. Proroga termini.

     1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è differito al 31 dicembre 2004.

     2. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è differito al 31 dicembre 2004.

     3. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è differito al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 3. Formazione all’autoimpiego.

     1. Per le finalità dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro.

     2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma 1 il soggetto fruitore deve presentare dichiarazione ai sensi di legge attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione effettua la verifica della sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione.

     3. All’onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).

     4. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è abrogato.

 

     Art. 4. Collaborazione coordinata e continuativa.

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole “contributi previdenziali ed assistenziali” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

     3. All’onere di 1.000 migliaia di euro in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).

 

     Art. 5. Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale.

     1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro [1].

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l’onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

     3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali [2].

     4. La Commissione di cui al comma 1 per la quale è prevista la figura del vicepresidente ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell’ambito della segreteria generale [3].

 

     Art. 6. Corsi di operatore sociale.

     1. Al fine di consentire lo svolgimento della seconda annualità dei corsi di operatore sociale per l’assistenza agli handicappati, previsti nel piano formativo speciale approvato ai sensi della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nell’anno formativo 1999-2000 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 416 migliaia di euro.

     2. All’onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 7. Incentivi alla costituzione di società miste.

     1. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 250 migliaia di euro.

     2. All’onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 8. Piano regionale per la formazione professionale. Differimento di termini.

     1. All’articolo 17, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le parole “entro il mese di luglio” sono sostituite con le parole: (omissis) e le parole “entro il mese di gennaio” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 9. Rimborso all’INPS.

     1. Per le finalità dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro.

     2. All’onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 10. Comitato di gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è sostituita con la seguente:

     (Omissis).

     2. Per il funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l’esercizio 2002 la spesa di 103 migliaia di euro.

     3. All’onere di cui al presente articolo in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 11. Formazione lavoratori socialmente utili.

     1. Per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il periodo formativo di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è elevato a 24 mesi.

 

     Art. 12. Indennità di funzione dei consiglieri di parità.

     1. Per fare fronte a pregressi oneri derivanti dall’adeguamento delle indennità di funzione dei consiglieri di parità di cui all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 l’incremento di 290 migliaia di euro.

     2. All’onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 13. Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione.

     1. Al comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole “finanziamento decretato” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi.

 

     Art. 14. Assunzioni temporanee presso le AUSL. Priorità.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali.

 

     Art. 15. Fondo per l’occupazione. [4]

 

     Art. 16. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

     1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b), comma 1, dell’articolo 1 le parole “protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite con le parole

     (Omissis);

     b) al comma 3 dell’articolo 4 sono soppresse le parole “che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro”;

     c) l’articolo 12 è abrogato;

     d) dopo il comma 4 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     e) dopo il comma 3 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze di sgravio contributivo presentate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.

 

     Art. 17. Fondo per l’emergenza Argentina.

     1. All’articolo 113, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le cifre “1.000 e 3.000” sono sostituite con le cifre:

     (Omissis).

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

 

     Art. 18. Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea.

     1. E’ istituito in Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.

     2. Il Museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     3. Il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L’autonomia finanziaria comprende anche la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell’istituto, ad eccezione delle spese relative al personale. [5]

     4. Con apposito regolamento sono stabiliti gli organi, l’ordinamento interno e le modalità di funzionamento del Museo. [6]

     5. L’Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a “Francesco Messina” nel comune di Linguaglossa.

 

     Art. 19. Promozione culturale. Iniziative direttamente promosse dall’Assessorato competente.

     1. Il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Interventi in favore dell’arte moderna e contemporanea.

     1. Al fine di diffondere e valorizzare le espressioni dell’arte moderna e contemporanea in Sicilia, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a realizzare interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell’arte moderna e contemporanea anche attraverso dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea espressa in base all’articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.

     3. All’onere di cui al comma 2 si provvede sia in termini di competenza che di cassa a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).

 

     Art. 21. Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi.

     1. Nelle more dell’avvio dell’erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità previsti dall’articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali, bibliotecarie e archeologiche regionali, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nonché i musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con aziende specializzate nei settori indicati dal suddetto articolo 112, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

     2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la consegna dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno effetto oltre il 31 dicembre 2002.

 

     Art. 22. Società miste per la gestione dei beni culturali.

     1. Le amministrazioni regionali, le province, i comuni, i consorzi di comuni e province, le altre forme associative degli enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione di società miste per la gestione nel territorio regionale dei servizi diretti alla custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali possono avvalersi direttamente delle società miste costituite dalla Regione in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Targa Florio. [7]

     1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa Florio alla positiva diffusione dell’immagine della Sicilia nel mondo, la manifestazione automobilistica “Targa Florio”, ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione siciliana unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (l08 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese.

 

     Art. 24. Teatro Stabile di Catania.

     1. Il contributo in favore dell’associazione “Ente Teatro Stabile di Catania”, di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377314) è elevato, per l’esercizio finanziario 2002, a 2.500 migliaia di euro. Tale contributo può essere destinato al ripianamento dei disavanzi degli esercizi finanziari precedenti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza, di 1.053 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

 

     Art. 25. Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

     1. Il contributo in favore dell’Ente autonomo Teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377317) è rideterminato, per l’esercizio finanziario 2002, in 6.000 migliaia di euro.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa in termini di competenza di 561 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

 

     Art. 26. Trasferimenti a favore degli Enti parco per spese di impianto e gestione.

     1. Per l’esercizio finanziario 2002 è autorizzata l’ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di 500 migliaia di euro, relativa alla U.P.B. 11.2.1.3.3 (capitolo 443301) di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 11.2.2.6.3 (capitolo 842009) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

 

     Art. 27. Parco archeologico della Valle dei Templi. Ulteriore finanziamento.

     1. Per le finalità del Titolo I della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, per l’esercizio finanziario 2002, è autorizzata l’ulteriore spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.5 (capitolo 377319).

     2. Il contributo in favore di accademie, enti ed istituzioni di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2 (capitolo 377703), è ridotto per l’esercizio finanziario 2002 di 141 migliaia di euro in termini di competenza.

     3. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

 

U.P.B.

Capitolo

Competenza

Cassa

 

 

(migliaia di euro)

(migliaia di euro)

9.1.1.1.1

370011

+

40

+

40

9.1.1.1.2

370302

+

50

+

50

9.1.1.1.2

370304

+

5

+

5

9.1.1.5.2

370301

+

40

+

40

9.2.1.3.2

372522

-

79

-

50

9.3.1.3.3

377705

-

59

-

50

9.3.1.3.4

376541

-

56

-

35

 

     Art. 28. Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.

     1. L’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Abrogazione e modifiche di norme.

     1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.

     2. La lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate [8].

     3. La lettera b) dell’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. L’articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

     Art. 30. Interventi nel settore dell’edilizia scolastica.

     1. Le disposizioni dell’articolo 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nonché dell’articolo 9 commi 3 e 4 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall’applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore dell’ edilizia scolastica per i quali alla data del 31 dicembre 2001 gli enti obbligati risultino in possesso del progetto esecutivo per il quale siano state già avviate le procedure previste per l’utilizzo del relativo finanziamento.

 

     Art. 31. Opere Universitarie.

     1. Il contributo in favore delle Opere Universitarie di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.2.1.3.5 (capitolo 373312) è elevato, per l’esercizio finanziario 2002, a 15.330 migliaia di euro.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza, di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

 

     Art. 32. Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.

     1. E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 5.165 migliaia di euro in termini di competenza ed in termini di cassa per il versamento al fondo corsortile dell’Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza del contributo dovuto dalla Regione siciliana quale socio fondatore del Consorzio.

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1006) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

 

     Art. 33. Modifica dell’articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

     1. All’articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 34. Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.

     1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall’articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole “L’assegnazione è operata dall’Assessorato competente.” sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis);

     b) l’ultimo periodo “I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale” è sostituito dal seguente

     (Omissis).

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 35. Ufficio della Regione a Bruxelles.

     1. All’articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali.

     1. Per le finalità dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, l’ulteriore spesa di 62 migliaia di euro.

     2. Per il completamento dell’attività di controllo di cui all’articolo 3 del Regolamento CE n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997, entro i termini compatibili con la scadenza di cui all’articolo 52, comma 5, secondo periodo, del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, l’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali in Sicilia è autorizzato ad affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, parte dei controlli predetti a qualificata società che abbia svolto analoga attività nel territorio nazionale o in altro paese dell’Unione Europea. Per le finalità del presente comma è autorizzata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 650 migliaia di euro.

     3. All’onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).

 

     Art. 37. Prevenzione incendi boschivi. Ulteriore finanziamento.

     1. Per l’esercizio finanziario 2002 lo stanziamento di cui alla U.P.B. 2.4.1.3.2 (capitolo 150514) è incrementato di 15.000 migliaia di euro.

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.2.8.1 (capitolo 613903).

 

     Art. 38. Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura.

     1. Per le finalità del capitolo 542802 del bilancio della Regione è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 450 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della U.P.B. 2.2.2.6.1 (capitolo 542804).

 

     Art. 39. Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d’intervento della Regione.

     1. All’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Insediamenti in verde agricolo.

     1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole “anche in manufatti destinati a civile abitazione” aggiungere le parole

     (Omissis).

 

     Art. 41. Termine regolarizzazione istanze artigianato. [9]

     [1. Il termine previsto dall’articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, considerato ordinatorio con il comma 3 dell’articolo 111 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, si riferisce a tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2001 [10].]

 

     Art. 42.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[3] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15 e fatto rivivere per effetto dell'art. 50 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15 e fatto rivivere per effetto dell'art. 50 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[7] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[8] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall’art. 27 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[10] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.