§ 4.1.25 - L.R. 11 aprile 1981, n. 61.
Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:11/04/1981
Numero:61


Sommario
Art. 1.  (Norme programmatorie).
Art. 2.  (Concorsi di idee).
Art. 3.  (Mezzi per conseguire le finalità del risanamento).
Art. 4.  (Commissione per il risanamento).
Art. 5.  (Attribuzioni della Commissione per il risanamento).
Art. 6.  (Funzionamento della Commissione per il risanamento).
Art. 7.  (Interventi ammessi).
Art. 8.  (Attribuzioni del consiglio comunale).
Art. 9.  (Finanziamenti e contributi).
Art. 10.  (Contributi ai privati).
Art. 11.  (Realizzazione alloggi popolari).
Art. 12.  (Appalti).
Art. 13.  (Fondo di gestione per spese generali - Assunzioni a termine).
Art. 14.  (Collaudo delle opere).
Art. 15.  (Oneri di urbanizzazione).
Art. 16.  (Interventi nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati).
Art. 17.  (Programmi edilizi economici e popolari).
Art. 18.  (Incentivazione attività economiche).
Art. 19.  (Organi amministrativi preposti alla gestione degli interventi).
Art. 20.      All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21160 del [...]
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.1.25 - L.R. 11 aprile 1981, n. 61.

Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.

(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).

 

Art. 1. (Norme programmatorie).

     Le disposizioni della presente legge sono rivolte a perseguire il risanamento, il recupero edilizio, la salvaguardia della integrità dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici nonché la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico di Ragusa Ibla e dei quartieri limitrofi, delimitati come zona A e zona B 1 nel piano regolatore generale approvato con il D. Ass. n. 183 del 2 dicembre 1974.

 

     Art. 2. (Concorsi di idee).

     Il comune di Ragusa può bandire concorsi nazionali di idee per l'approfondimento dei problemi derivanti dall'attuazione della presente legge e dei piani particolareggiati relativi alle zone A e B 1 del piano regolatore generale.

     I disciplinari dei bandi sono predisposti dal Comune, previo parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel periodo 1982- 1985, la spesa complessiva di lire 300 milioni.

 

     Art. 3. (Mezzi per conseguire le finalità del risanamento).

     Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 il Comune di Ragusa si avvale della consulenza di apposita Commissione, disciplinata dal seguente art. 4, e dei finanziamenti e contributi regionali previsti dalla presente legge.

     Almeno l'ottanta per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge deve essere destinato agli interventi da effettuare nella zona A.

     Tale riserva non si applica per gli stanziamenti previsti dalla lett. c del successivo art. 9.

 

     Art. 4. (Commissione per il risanamento).

     Presso il Comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B 1 del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:

     a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede [1];

     b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato [2];

     c) [3];

     d) da due architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di Catania;

     f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore dell'Università di Palermo;

     g) da esperti in materia urbanistica, in storia dell'arte, designati da ciascun gruppo consiliare rappresentato al comune di Ragusa;

     h) dall'ingegnere capo del Comune o da un suo delegato;

     i) dall'ufficiale sanitario del Comune;

     l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro [4];

     m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina [5];

     n) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un tecnico suo delegato [6].

     Un funzionario amministrativo del Comune svolge le funzioni di segretario.

     La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

     Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

     Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale [7].

     Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione [8].

 

     Art. 5. (Attribuzioni della Commissione per il risanamento).

     La Commissione di cui al precedente art. 4 svolge i seguenti compiti:

     a) formula, sulla base dei finanziamenti previsti dalla presente legge, programmi quinquennali da attuarsi a mezzo di programmi stralcio annuali per tutti gli interventi previsti dal successivo art. 7;

     b) propone l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori ad enti ed istituti pubblici nonché a liberi professionisti specializzati in materia di restauro;

     c) indica i criteri in base ai quali devono essere effettuati da parte dei privati opere di restauro, consolidamento, ristrutturazione edilizia e relativa procedura per l'ottenimento dei mutui;

     d) individua la tipologia edilizia da adottare nel centro storico per la realizzazione di alloggi popolari;

     e) esprime parere su tutti i progetti per l'attuazione dei programmi di intervento pubblico di cui alla precedente lett. a qualunque sia il loro importo;

     f) esprime parere sulle istanze di contributo di privati e sui progetti relativi, determinando l'importo ammissibile;

     g) esprime pareri su quanto altro necessario per l'attuazione della presente legge.

     L'approvazione in linea tecnico-amministrativa dei progetti di cui alle precedenti lettere e ed f può avvenire anche in deroga delle prescrizioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato purché le soluzioni progettuali proposte costituiscano, a giudizio della maggioranza dei 3/4 i componenti la Commissione, miglioramenti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

     I pareri resi dalla Commissione in ordine agli interventi pubblici e privati da effettuarsi nelle zone indicate dall'art. 1 della presente legge sostituiscono ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale.

     Le riunioni della Commissione sono pubbliche.

 

     Art. 6. (Funzionamento della Commissione per il risanamento).

     La Commissione si riunisce ogni qualvolta il suo presidente la convoca e in ogni caso almeno due volte al mese.

     Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, oltre alla corresponsione dell'indennità di missione, pari a quella vigente per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per i commissari che risiedano fuori Ragusa.

     I pareri della Commissione possono essere adottati a maggioranza dei presenti salvo il caso di deroga alle misure del P.R.G. e del piano particolareggiato già disciplinato dal precedente art. 5.

     La Commissione può deliberare con la presenza di sette membri.

 

     Art. 7. (Interventi ammessi).

     Gli interventi nel centro storico e nelle zone adiacenti di Ragusa Ibla, così come delimitate dal precedente art. 1, devono in generale essere conformi alle previsioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato, dopo l'adozione da parte del consiglio comunale e la sua approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, salvo le deroghe previste dal precedente art. 5 e informati alle direttive contenute nella L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Gli interventi predetti sono:

     a) acquisizione, consolidamento, ristrutturazione e restauro di edifici privati di particolare valore storico artistico e monumentale da destinare agli usi pubblici previsti dal piano particolareggiato. Possono essere altresì acquisiti immobili diruti o non abitabili per essere destinati dopo la loro sistemazione ad edilizia residenziale pubblica;

     b) acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in base alle previsioni del piano particolareggiato, nonché di quelle soggette, secondo le indicazioni del P.R.G. e della presente legge, a risanamento idrogeologico;

     c) consolidamento e restauro conservativo di chiese, chiostri, oratori, conventi adibiti o da adibire al culto e/o a centri di servizi pubblici o di uso pubblico sociali e culturali;

     d) restauro delle opere d'arte mobili esistenti negli edifici di cui alle precedenti lett. a e c;

     e) risanamento e consolidamento delle latomie esistenti e sistemazione idrogeologica della vallata Santa Domenica da attuarsi anche previa espropriazione delle aree necessarie;

     f) risanamento igienico-sanitario e ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare ivi comprese le botteghe, i laboratori artigianali, gli edifici destinati al tempo libero e gli alberghi;

     g) acquisizione di immobili fatiscenti o diruti e relative pertinenze per essere utilizzati, secondo le indicazioni del piano particolareggiato, per la costruzione di alloggi popolari da assegnare agli eventuali espropriati o per consentire il temporaneo abbandono di immobili da risanare. Le tipologie edilizie e l'uso di materiali da adottare nel centro storico devono essere tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante;

     h) esecuzione o ripristino di sedi viarie, fognature, rete idrica, rete elettrica e rete telefonica, impianti di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare con criteri diretti alla valorizzazione degli ambienti nei quali si opera;

     i) acquisizione di immobili che costituiscano superfetazione di edifici ed ambienti monumentali storici artistici, da demolire per restituire gli anzidetti edifici agli ambienti esistenti all'epoca storica di appartenenza.

     L'edilizia popolare si dovrà rivolgere esclusivamente al recupero di quartieri fatiscenti mediante operazioni di ristrutturazione conservativa.

 

     Art. 8. (Attribuzioni del consiglio comunale).

     I programmi quinquennali e annuali, i progetti di opere pubbliche deliberati dalla Commissione nonché i criteri di progettazione da osservarsi da parte di privati per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

     L'approvazione dei programmi, per le parti che incidono sulla proprietà privata, nonché dei progetti di opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

     L'approvazione in linea tecnica di eventuali deroghe alle previsioni del piano regolatore generale e del piano particolareggiato da parte della Commissione, è resa esecutiva con deliberazione del consiglio comunale.

     Per le deroghe non si applicano le procedure previste dalle LL. 21 dicembre 1955, n. 1357 e 6 agosto 1967, n. 765.

     Le concessioni per l'esecuzione di lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione edilizia da parte dei privati sono rilasciate dal sindaco su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 9. (Finanziamenti e contributi).

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere al comune di Ragusa per le finalità della presente legge:

     a) finanziamenti pari a lire 9.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la realizzazione di opere pubbliche di cui alle lett. a, b, g, h e i del precedente art. 7;

     b) finanziamenti pari a lire 6.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la realizzazione di opere pubbliche di cui alle lettere c e d del precedente art. 7;

     c) finanziamenti pari a lire 3.000 milioni, nel quinquennio 1981-85, di cui lire 400 milioni nel 1981, per le finalità indicate alla lett. e del precedente art. 7.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente effettua ispezioni periodiche presso il comune di Ragusa per verificare lo stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. (Contributi ai privati).

     Per l'esecuzione da parte dei privati degli interventi previsti dalla lett. f) del precedente art. 7 sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici [9].

     I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case popolari al tre per cento [10].

     I contributi di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari [11].

     Per le finalità del secondo comma del presente articolo, è autorizzato per ciascuno degli anni 1982-1983-1984 e 1985 il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni.

     Per le finalità del terzo comma è autorizzata la spesa di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 11. (Realizzazione alloggi popolari).

     Il Comune di Ragusa per la realizzazione di alloggi popolari di cui alla lett. g del precedente art. 7 è autorizzato a contrarre mutui, ai sensi della L.R. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 100 milioni per il 1982, di lire 150 milioni per il 1983 e di lire 200 milioni per il 1984.

 

     Art. 12. (Appalti).

     Per l'esecuzione di opere pubbliche previste nella presente legge si applicano le disposizioni in materia vigenti.

     Qualora la natura delle opere da eseguire richieda specializzazioni e competenze particolari si potrà fare ricorso ad appalti-concorso. In tal caso lo schema di bando e l'elenco delle imprese da invitare viene redatto dalla Commissione di cui all'art. 4 della presente legge ed approvato con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto della procedura prevista dalla L. 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche e integrazioni, e dalla L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     Per il restauro di cose mobili può essere fatto ricorso alla trattativa privata con enti pubblici o privati di riconosciuta competenza a livello nazionale.

     Tutte le espropriazioni vengono effettuate dal Comune nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

 

     Art. 13. (Fondo di gestione per spese generali - Assunzioni a termine).

     Il Comune di Ragusa è autorizzato ad assumere con contratto a termine di diritto privato quattro ingegneri, due architetti e sei geometri, che abbiano conseguito l'abilitazione professionale da almeno un biennio.

     Le relative deliberazioni sono adottate dal consiglio comunale.

     Il personale di cui al precedente comma affianca la Commissione prevista dall'art. 4 nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati e può assumere la direzione dei lavori pubblici discendenti dalla presente legge.

     All'onere conseguente il Comune fa fronte con l'impegno di parte delle spese di gestione generale di tutta l'operazione di risanamento che è fissata nella percentuale dell'8,50 per cento delle somme che a tal fine l'Amministrazione regionale è tenuta ad erogare.

     Il gettone di presenza per i componenti della Commissione di cui alle lett. b), c), d), e), f) ed m) e per gli esperti di cui alla lett. g) dell'art. 4 non residenti a Ragusa è commisurato al quintuplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali [12].

     Ai componenti della Commissione di cui alle lett. b), c), d), e), f) ed m) ed agli esperti di cui alla lett. g) dell'art. 4 che siano docenti universitari, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico- culturali, possono essere altresì corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1962, n. 3 [13].

     Per gli altri componenti della Commissione il gettone è pari al doppio di quello previsto per i consiglieri comunali [14].

     Le spese per il funzionamento della Commissione ivi comprese quelle relative al gettone di presenza e alle indennità di missione, nonché quelle relative agli incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo, sono prelevate dal fondo di gestione di cui al comma precedente.

 

     Art. 14. (Collaudo delle opere).

     Il collaudo delle opere pubbliche e dei lavori effettuati da privati in base a contributo è effettuato da commissioni composte da funzionari tecnici e amministrativi degli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e del bilancio e delle finanze, entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

     Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su richiesta del sindaco del Comune.

 

     Art. 15. (Oneri di urbanizzazione).

     Il contributo previsto dall'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto nei casi di interventi da parte di privati diretti al consolidamento, al restauro e alla ristrutturazione edilizia purché non si abbiano aumenti della superficie calpestabile e del volume preesistente maggiori del 10 per cento.

     In tutti gli altri casi il contributo è ridotto al 50 per cento della misura prevista dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Restano salve le disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 1978, n. 71, di cui al precedente comma relativamente ai contributi sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 16. (Interventi nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati).

     Gli interventi di cui alle lett. a, b, c dell'art. 20 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di cui alla lett. c del precedente art. 7 della presente legge possono essere effettuati anche nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati nel rispetto del piano regolatore generale e della vigente normativa urbanistica per i centri storici.

     Il consiglio comunale può autorizzare, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 4, interventi urgenti nel campo dell'edilizia anche nella fase di formazione e di approvazione dei piani

particolareggiati, secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi.

     Fino a quando non opererà la Commissione di cui all'art. 4 della presente legge, gli interventi di cui al precedente comma saranno autorizzati con le modalità della vigente normativa.

 

     Art. 17. (Programmi edilizi economici e popolari).

     Il 30 per cento dei fondi complessivi assegnati al Comune di Ragusa per gli interventi di edilizia sovvenzionata è destinato al finanziamento dei programmi di edilizia economica e popolare previsti dai programmi particolareggiati di cui all'art. 1 della presente legge.

     A tal fine l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è tenuto ad includere in via prioritaria Ragusa nell'elenco dei comuni in cui devono essere effettuati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente a norma della lett. c dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 18. (Incentivazione attività economiche).

     Nel periodo 1982-1985 il contributo annuo assegnato al Comune di Ragusa a norma dell'art. 19 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, è aumentato del 30 per cento rispetto alla misura stabilita annualmente.

     Il 50 per cento di tale maggiore assegnazione affluirà ad un apposito capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma quinquennale per il potenziamento delle infrastrutture civili e dei servizi sociali, culturali, ricreativi e per il tempo libero negli ambiti territoriali indicati come zona A e zone B 1 dal piano regolatore generale.

     Il restante 50 per cento affluirà ad un altro capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma per incentivare l'insediamento, negli ambiti delimitati come zona A e zona B 1 dal piano regolatore generale, di attività economiche con particolare riferimento ai seguenti settori:

     a) artigianato artistico e di pregio;

     b) antiquariato e restauro;

     c) ristoranti e trattorie;

     d) gallerie d'arte;

     e) esercizi per la vendita di prodotti tipici locali;

     f) teatri e cinema;

     g) strutture ricettive per il turismo e altre il cui insediamento sia ritenuto da incentivare e favorire da parte del Comune.

 

     Art. 19. (Organi amministrativi preposti alla gestione degli interventi).

     I programmi sono redatti dalla Commissione di cui all'art. 4 della presente legge e approvati con deliberazione del consiglio comunale.

     La misura e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 saranno stabilite da apposite norme predisposte dalla Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge e saranno approvate con deliberazione del consiglio comunale.

     L'elenco nominativo dei beneficiari dei contributi erogati a norma del precedente art. 18 sarà comunicato bimestralmente al consiglio comunale.

     Il provvedimento amministrativo con cui viene concesso il contributo viene pubblicato nell'albo pretorio con le modalità previste dall'ordinamento regionale degli enti locali.

 

     Art. 20.

     All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera così sostituita con art. 1 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 29 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[3] Lettera abrogata dall’art. 29 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[6] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[7] Comma aggiunto con art. 14, comma 1, L.R. 21 aprile 1995, n. 40. Il comma 2 dello stesso articolo dispone:

[8] Comma aggiunto con art. 14, comma 1, L.R. 21 aprile 1995, n. 40. Il comma 2 dello stesso articolo dispone:

[9] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[10] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[11] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[12] Gli originari commi quinto e sesto sono così sostituiti con art. 6 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[13] Gli originari commi quinto e sesto sono così sostituiti con art. 6 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

[14] Gli originari commi quinto e sesto sono così sostituiti con art. 6 L.R. 17 maggio 1984, n. 30.