§ 2.5.5 - L.R. 28 marzo 1986, n. 16.
Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 disabili
Data:28/03/1986
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, è approvato ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, l'allegato piano triennale per il periodo 1986-1988, [...]
Art. 2.      Alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      L'Assessore regionale per la sanità, sulla base di un'ampia consultazione coi comuni, con le unità sanitarie locali e con gli enti ed associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'art. 14 [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      E' stanziata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 4.000 milioni da destinare alla concessione di contributi ai comuni di residenza degli assistiti, i quali sono [...]
Art. 6.      Al fine di garantire un ambiente di vita adeguato ai soggetti portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare e/o di affidatari e favorirne l'integrazione [...]
Art. 7.      All'assegnazione ai comuni, singoli od associati, dei fondi previsti, in forza del piano allegato alla presente legge, per l'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, si [...]
Art. 8.      I limiti di reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge possono essere adeguati con decreto motivato del Presidente della Regione, su [...]
Art. 9.      L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 130 è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il termine di presentazione del secondo piano triennale per i soggetti portatori di handicap è fissato in sei mesi prima della data di scadenza del piano approvato con la presente legge
Art. 11.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare agli enti, associazioni ed istituzioni privati non aventi fini di lucro che svolgono attività di riabilitazione in favore dei [...]
Art. 12.      Gli enti, istituzioni ed associazioni indicati nel primo comma dell'art. 11 possono optare, in sostituzione del contributo di cui allo stesso primo comma del predetto art. 11, per un contributo [...]
Art. 13.      Sull'attuazione degli articolo 11 e 12 l'Assessore regionale per la sanità riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
Art. 14.      Al fine di coordinare l'attività di ricerca scientifica, nell'interesse degli handicappati, con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, nonché di disciplinare l'erogazione delle [...]
Art. 15.      A partire dal 1° gennaio 1986, le unità sanitarie locali, per i trattamenti a degenza diurna ed ambulatoriale, sono autorizzate ad erogare agli istituti convenzionati l'80 per cento della retta [...]
Art. 16.      Fino a quando non si doteranno di personale adeguato i comuni continueranno ad avvalersi per il servizio socio-psico-pedagogico, di cui all'art. 2 e all'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, [...]
Art. 17.      Salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8 nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52 e successive modifiche [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le spese previste nell'allegata tabella A
Art. 19.      All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 75.000 milioni, con parte delle [...]
Art. 20.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.5.5 - L.R. 28 marzo 1986, n. 16.

Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68.

(G.U.R. n. 14 del 29 marzo 1986).

Titolo I

Approvazione del piano e altri interventi in favore dei soggetti

portatori di handicap

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, è approvato ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, l'allegato piano triennale per il periodo 1986-1988, che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     Alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

     - all'art. 4, primo comma, dopo le parole «per il lavoro e la previdenza sociale» aggiungere:

     (Omissis);

     - all'art. 4, il n. 2 del secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     - all'art. 5, secondo comma, sono sostituite le parole «dieci membri» con le parole «dodici membri» ed, alla fine, aggiunte le parole «e dura in carica tre anni»;

     - l'art. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     - all'art. 14, primo comma, le parole «che intendano essere consultati dai comuni nella fase preparatoria della programmazione dei servizi di cui alla presente legge e concorrere alla gestione di essi mediante la stipula di convenzioni con i comuni medesimi», sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     - all'art. 14, secondo comma, sono soppresse le parole «attività svolta nel settore da più di tre anni»;

     - All'art. 15, primo comma, le parole «e le forme di controllo e di vigilanza previste per le stesse unità sanitarie locali», sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     - all'art. 15, ultimo comma, aggiungere, alla fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per la sanità, sulla base di un'ampia consultazione coi comuni, con le unità sanitarie locali e con gli enti ed associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, riferirà all'Assemblea regionale siciliana, entro il 31 marzo 1987, sullo stato di attuazione del piano allegato alla presente legge, fornendo nel contempo i dati necessari per eventuali modifiche od integrazioni.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     E' stanziata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 4.000 milioni da destinare alla concessione di contributi ai comuni di residenza degli assistiti, i quali sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dalle unità sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati, la retta di lire 10.000 pro-die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato. La liquidazione viene effettuata con le modalità previste dall'art. 22, secondo comma, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, procedendo al saldo entro il trimestre successivo. In ordine al servizio di trasporto la retta verrà erogata fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in convenzione.

 

     Art. 6.

     Al fine di garantire un ambiente di vita adeguato ai soggetti portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare e/o di affidatari e favorirne l'integrazione sociale, la Regione concede ai comuni, singolo o associati, finanziamenti in conto capitale per la realizzazione, anche mediante l'utilizzazione o l'acquisto di strutture esistenti, di comunità-alloggio e case-famiglia aventi le caratteristiche previste dal piano allegato alla presente legge. Alla concessione dei finanziamenti provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a richiesta dei comuni, sentita l'unità sanitaria locale competente per territorio.

     I finanziamenti possono essere altresì erogati per l'installazione di impianti per l'acquisto di attrezzature degli arredi e dei mezzi strumentali occorrenti alla funzionalità delle comunità-alloggio e delle case-famiglia.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è istituito nel bilancio della Regione, Amministrazione degli enti locali, un fondo quantificato per l'esercizio medesimo in lire 18.000 milioni, per le finalità di cui al precedente comma e per la concessione ai comuni singoli o associati di contributi di sostegno degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi residenziali - case-famiglia e comunità-alloggio rispondenti ai requisiti previsti dal piano allegato alla presente legge - ovvero derivanti dalla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo regionale, per la gestione dei servizi medesimi.

     L'assessore regionale per gli enti locali fissa con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, il termine entro il quale i comuni devono presentare le istanze di finanziamento, la documentazione preliminare da allegare alla richiesta, nonché i criteri di riparto e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.

     Alla concessione del finanziamento a favore dei comuni singoli o associati si provvede con le modalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     I comuni hanno facoltà di integrare i contributi regionali concessi per le finalità di cui al presente articolo con apporto dei propri bilanci, nonché mediante utilizzazione dei fondi assegnati alla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 7.

     All'assegnazione ai comuni, singoli od associati, dei fondi previsti, in forza del piano allegato alla presente legge, per l'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, si provvede con le modalità di cui ai primi quattro commi dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 8.

     I limiti di reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge possono essere adeguati con decreto motivato del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali per gli enti locali e per la sanità, avendo riguardo al tasso di inflazione.

 

     Art. 9.

     L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 130 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il termine di presentazione del secondo piano triennale per i soggetti portatori di handicap è fissato in sei mesi prima della data di scadenza del piano approvato con la presente legge.

Titolo II

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare agli enti, associazioni ed istituzioni privati non aventi fini di lucro che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap in regime di convenzione ed in atto convenzionati con l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, un contributo straordinario una tantum pari al valore del disavanzo esistente al 31 dicembre 1985 dimostrato dal bilancio consuntivo completo di ogni allegato. Detto contributo è concesso, in base alla richiesta documentata avanzata entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, dall'Assessore regionale per la sanità entro i trenta giorni successivi.

     Dalla richiesta deve evincersi, a pena di nullità, che l'ente, l'istituzione o l'associazione non persegue fini di lucro ed applica i contratti nazionali di lavoro.

     La concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione di accettazione, da parte degli enti, istituzioni ed associazioni convenzionati, di una clausola integrativa della convenzione medesima comportante l'impegno a non procedere ad assunzioni di alcun tipo di personale, né alla stipula od al rinnovo di convenzioni per prestazioni di lavoro od opera sino a quando gli organici non saranno ricondotti, per ciascuna qualifica e specialità, a quelli previsti dagli standards. La violazione di tale clausola integrativa della convenzione comporta di diritto l'immediata decadenza della convenzione medesima.

     Al fine di consentire all'unità sanitaria locale la verifica del rispetto della clausola integrativa della convenzione di cui al terzo comma, la richiesta di liquidazione delle rette deve essere sempre accompagnata dall'elenco nominativo completo del personale in servizio, distinto per qualifica, vistato dal competente ufficio del lavoro.

     Le unità sanitarie locali, nell'ambito del controllo delle contabilità e prima delle liquidazioni a saldo, verificano il rispetto delle predette clausole integrative.

     Dall'eventuale erogazione di somme non dovute da parte dell'unità sanitaria locale, deriva la diretta e solidale responsabilità patrimoniale del comitato di gestione e dei suoi componenti.

     La spesa autorizzata per le finalità del presente articolo, ove insufficiente al ripiano di tutte le esposizioni debitorie, verrà erogata agli enti, associazioni ed istituzioni di cui al primo comma proporzionalmente ai disavanzi da questi documentati.

     Parte dei contributi di cui al primo comma, per una somma pari a lire 12.000 milioni, sono destinati, a prescindere dalle modalità di erogazione indicate nel presente articolo, all'Oasi Maria SS., con sede in Troina che, sulla base della stessa cifra, concorrerà eventualmente all'erogazione proporzionale di cui al comma precedente.

 

     Art. 12.

     Gli enti, istituzioni ed associazioni indicati nel primo comma dell'art. 11 possono optare, in sostituzione del contributo di cui allo stesso primo comma del predetto art. 11, per un contributo straordinario una tantum nella misura di:

     1) per soggetto assistito in regime di internato, lire 9 milioni;

     2) per soggetto assistito in regime di semi internato, lire 5 milioni;

     3) per soggetto assistito in regime ambulatoriale, lire 3 milioni;

     4) per soggetto assistito in regime domiciliare ed extra murale, lire 4 milioni.

     Detto contributo straordinario, destinato anche al potenziamento delle attività e delle attrezzature per agevolare l'adeguamento a tutti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 ed al piano allegato alla presente legge, viene liquidato dall'Assessorato regionale della sanità in rapporto al numero degli assistiti risultanti in convenzione alla data del 31 dicembre 1985.

 

     Art. 13.

     Sull'attuazione degli articolo 11 e 12 l'Assessore regionale per la sanità riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 14.

     Al fine di coordinare l'attività di ricerca scientifica, nell'interesse degli handicappati, con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, nonché di disciplinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale, e riabilitativo, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Oasi Maria SS., con sede in Troina.

     Nella convenzione deve in particolare essere disciplinata:

     a) la possibilità dell'utilizzazione del potenziale didattico e delle attrezzature scientifiche dell'Oasi sulla base degli indirizzi di ricerca scientifica finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario che, nel settore della prevenzione, terapia e riabilitazione di soggetti portatori di handicap, l'Assessore ritiene di proporre;

     b) l'accesso da parte dei competenti organi regionali alla banca dati funzionante presso l'Oasi;

     c) le modalità di ricovero dei soggetti portatori di handicap presso l'Oasi;

     d) lo sviluppo e la programmazione delle ricerche.

     Nell'erogazione delle somme discendenti dalla convenzione in argomento, l'Assessore regionale per la sanità dovrà attenersi alle modalità indicate nell'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

 

     Art. 15.

     A partire dal 1° gennaio 1986, le unità sanitarie locali, per i trattamenti a degenza diurna ed ambulatoriale, sono autorizzate ad erogare agli istituti convenzionati l'80 per cento della retta in caso di assenza degli assistiti regolarmente assunti in cura con impegnativa. Le assenze vengono coperte fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa.

     Per i trattamenti a tempo libero le unità sanitarie locali sono autorizzate ad erogare 1'80 per cento della retta anche per assenze (fine settimana, festività natalizie e pasquali), per un massimo di 90 giorni all'anno, tese a garantire un rapporto dell'utente con la propria famiglia, previa preventiva, specifica autorizzazione della stessa unità sanitaria locale.

 

     Art. 16.

     Fino a quando non si doteranno di personale adeguato i comuni continueranno ad avvalersi per il servizio socio-psico-pedagogico, di cui all'art. 2 e all'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, di cooperative, associazioni di volontariato e personale che da almeno quattro anni svolgano detto servizio in regime di convenzione.

     La spesa di cui al precedente comma continua a rimanere a carico del bilancio dei relativi enti locali.

 

     Art. 17.

     Salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8 nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52 e successive modifiche l'espressione «entro sessantacinque giorni» è sostituita con la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le spese previste nell'allegata tabella A.

     Per l'impiego dei fondi di cui all'allegata tabella si procede sulla base di appositi piani di utilizzo predisposti dagli assessori regionali competenti.

     I piani di cui al comma precedente sono approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

     L'Assessore regionale per la sanità promuove incontri periodici con gli assessori regionali interessati, al fine di coordinare e verificare le attività previste dalla presente legge.

     La procedura di cui al presente articolo non si applica alle spese correnti [2].

 

     Art. 19.

     All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 75.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 25.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della regione per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli esercizi successivi gli stanziamenti indicati nell'allegata tabella A saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, con esclusione delle spese autorizzate, limitatamente all'anno 1986, per le finalità degli articoli 11 e 12 della presente legge.

 

     Art. 20.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A (art. 18) - (Omissis)

 

ALLEGATO (Art. I)

Piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di

handicap per il periodo 1986-1988

Premessa

     Per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 1 e 3 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, il presente piano, in attuazione della norma transitoria di cui all'art. 24 della stessa legge. è operativo anche nelle more:

     - dell'approvazione del piano sanitario regionale;

     - dell'approvazione del piano regionale triennale dei servizi socio- assistenziali di cui all'art. 14 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 e della legge regionale organica di riordino della materia dell'assistenza di cui all'art. 6, comma quinto, della L.R. 18 aprile 1981, n. 68;

     - dell'organizzazione distrettuale delle unità sanitarie locali di cui al titolo I della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6;

     - dell'attuazione del sistema informativo sanitario.

     Il piano - rilevato il carattere intersettoriale delle finalità e degli interventi - costituisce «progetto-obiettivo» per la tutela globale dei soggetti portatori di handicap per il triennio 1986-88, fermo restando che contenuti e validità temporale dovranno essere armonizzati con i criteri ed i tempi previsti in sede di piano sanitario regionale triennale e relativi progetti-obiettivo.

     Ai sensi della legge regionale n. 68 del 1981 il presente piano costituisce la base di un programma finalizzato alla soluzione dei problemi dei soggetti portatori di handicap ed alla lotta all'emarginazione degli stessi.

     Attraverso l'attività di programmazione il piano avvia un processo di organizzazione territoriale dei servizi socio-sanitari e mette in atto un'efficace politica locale di interventi sociali con servizi pubblici decentrati, integrati e partecipati, secondo modelli innovativi.

     Tra gli obiettivi di fondo si evidenziano:

     a) il superamento del carattere puramente assistenziale delle strutture tradizionali;

     b) la garanzia della permanenza del cittadino portatore di handicap nel gruppo familiare e sociale di appartenenza. con il contenimento del processo emarginante di istituzionalizzazione e la progressiva deistituzionalizzazione;

     c) l'utilizzazione razionale dell'esistente, se coerente con le finalità di cui alla legge regionale n. 68 del 1981;

     d) la programmazione e la realizzazione di efficaci attività di prevenzione;

     e) la promozione di un'adeguata politica di interventi per l'integrazione sociale del portatore di handicap, con particolare riguardo all'integrazione scolastica ed all'inserimento lavorativo;

     f) l'organizzazione dei servizi di riabilitazione non solo in termini di strumento puramente tecnico, ma anche di coinvolgimento dell'ambiente sociale (famiglia, scuola, operatori del settore, habitat, eccetera).

     Nell'intervento riabilitativo devono, quindi, trovare spazio sia ben individuate ed adeguate prestazioni tecniche sia una serie di attività per superare le barriere di emarginazione sociale e rendere operativo l'inserimento funzionale del portatore di handicap nel contesto sociale.

     E' necessario tenere presente che la condizione di svantaggio del portatore di handicap deriva tanto dalla disabilità fisico-psichico- sensoriale, quanto dalla specifica dimensione sociale ed operativa in cui il soggetto si trova.

     Pertanto l'impostazione di una politica di interventi nel settore, operata nel presente piano, deve essere considerata come un momento specifico di attenzione di una « area di bisogni » nell'ambito del « bisogno generale » con strutture che debbono fornire risposte specifiche a specifiche esigenze, avendo riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni che il «bisogno generale» assume nei portatori di handicap.

     Nell'ambito di una necessaria gradualità degli interventi gli Assessorati regionali competenti, le unità sanitarie locali e i comuni sono tenuti a realizzare, secondo le rispettive competenze ed attribuzioni, così come individuate dal presente piano:

     1) una verifica della funzionalità dei centri in atto operanti in Sicilia in regime di convenzione ai sensi della legge n. 118 del 1971, con i tempi e le modalità previsti nel paragrafo « Iscrizione all'albo »;

     2) l'avvio delle attività di prevenzione;

     3) l'avvio di servizi che consentano la permanenza del soggetto portatore di handicap nell'ambito familiare quali:

     a) servizio di aiuto domestico alle famiglie;

     b) interventi di sostegno economico alle famiglie;

     c) assistenza abitativa anche con possibilità di pagamento del 100 per cento del canone;

     4) l'adeguamento delle strutture pubbliche in atto esistenti per gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap e la verifica della loro funzionalità, preliminare all'operatività delle stesse nel settore, al fine di garantire gli standards di assistenza previsti dal presente piano;

     5) il graduale reinserimento in Sicilia dei soggetti portatori di handicap, in atto istituzionalizzati nelle altre Regioni;

     6) ogni intervento relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche;

     7) interventi volti a realizzare l'integrazione scolastica e sociale.

Tipologia, organizzazione e gestione dei servizi.

     Gli ambiti territoriali intercomunali e le associazioni dei comuni ai fini della presente legge coincidono con quelli previsti per le unità sanitarie locali.

     Il quadro istituzionale di riferimento, per quanto attiene all'attuazione di interventi ed alla realizzazione di servizi non riconducibili alla competenza ed alla iniziativa del singolo comune, è l'unità sanitaria locale. A tal fine, pertanto, ogni riferimento, contenuto nella L.R. 18 aprile 1981, n. 68 e nel presente piano, ai comuni singoli o associati, va interpretato come riferimento all'unità sanitaria locale in tutti i casi in cui non sia inequivocabilmente evincibile la diretta competenza dei comuni.

     L'art. 14 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 detta direttive chiaramente rivolte all integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari: I'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è infatti preordinato alla gestione coordinata del settore socio-assistenziale con il settore sanitario, al preciso scopo di evitare la discontinuità propria dei trattamenti separati e non integrati.

Equipes pluridisciplinari.

     Ogni unità sanitaria locale è tenuta a costituire, nell'ambito dei servizi, « per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva » e « di assistenza sanitaria di base e di secondo livello », di cui all'art. 5 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6, équipes pluridisciplinari composte da:

     a) per il servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva: un fisiatra o, in assenza, ortopedico; un pediatra; un neuropsichiatra; un neuropsichiatra infantile; un neurologo; un audiologo o, in assenza, otorinolaringoiatra; un oculista; uno psicologo; un sociologo; uno psicopedagogista; un assistente sociale; un terapista della riabilitazione, un tecnico di audiometria [3];

     b) per il servizio di assistenza sanitaria di base e di secondo livello: un fisiatra o, in assenza, ortopedico; un neurologo; uno psichiatra; un internista; uno psicologo; un assistente sociale; un terapista della riabilitazione.

     Le unità sanitarie locali con popolazione superiore ai 75.000 abitanti sono tenute a costituire, tenuto conto della incidenza epidemiologica e ove questa lo richieda, più équipes, in ragione di una ogni 50.000 abitanti o frazione superiore ai 25.000.

     In sede di prima applicazione del piano deve essere costituita almeno una équipe pluridisciplinare composta dalle figure professionali di cui alla lettera a del precedente comma, integrata da uno psichiatra e da un internista.

     Le équipes pluridisciplinari hanno il compito di:

     a) contribuire alle attività di prevenzione e di diagnosi precoce dell'handicap e provvedere al coordinamento complessivo di tutte quelle svolte in materia dall'unità sanitaria locale;

     b) accertare, ove necessario, avvalendosi degli altri servizi dell'unità sanitaria locale, il tipo ed il grado di handicap formulando la diagnosi funzionale:

     c) formulare il programma terapeutico riabilitativo e seguirne l'attuazione presso i servizi di riabilitazione dell'unità sanitaria locale e delle strutture convenzionate;

     d) disporre l'eventuale avvio del portatore di handicap alla fruizione di servizi alternativi specifici (servizi residenziali, centri per gravi, eccetera);

     e) valutare il grado di gravità dell'handicap che, anche in rapporto alla situazione familiare specifica, rende difficoltoso il trasporto del portatore di handicap alle strutture riabilitative e, conseguentemente, disporre l'assistenza domiciliare;

     f) assicurare le prestazioni sanitarie nei centri diurni e nei servizi ambulatoriali, garantendo comunque anche nelle unità sanitarie locali nelle quali non esiste il centro diurno. almeno il servizio ambulatoriale;

     g) realizzare ogni intervento utile all'integrazione scolastica del soggetto portatore di handicap e coordinare ogni altra attività delle istituzioni educative e scolastiche, finalizzata all'integrazione scolastica.

     Ad ogni équipe pluridisciplinare è preposto un coordinatore che è individuato per l'équipe del servizio della tutela sanitaria materno- infantile e dell'età evolutiva, nel neuropsichiatra infantile o nel pediatra e per l'équipe del servizio di assistenza sanitaria di base e di secondo livello nel neurologo o nel fisiatra (o ortopedico), in relazione ai maggiori titoli posseduti.

     I coordinatori delle équipes pluridisciplinari, che devono osservare il tempo pieno, sono responsabili di tutti i servizi e le attività nei settori di competenza.

     Rientrano nella competenza dell'équipe pluridisciplinare del servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva tutti i servizi e le attività in materia di prevenzione e diagnosi precoce, di riabilitazione, nonché ogni altro tipo di servizio per i soggetti portatori di handicap minori di anni 18.

     Rientrano nella competenza dell'équipe pluridisciplinare del servizio di assistenza sanitaria di base e di secondo livello tutti i servizi e le attività di riabilitazione ed ogni altro tipo di servizio per i soggetti portatori di handicap maggiori di anni 18.

     Ogni unità sanitaria locale è tenuta a destinare ai servizi di riabilitazione per i soggetti portatori di handicap:

     - un terapista della riabilitazione (ad indirizzo fisiokinesiterapico, psicomotorio, logopedistico od ortottico, in misura proporzionale all`incidenza epidemiologica specifica), ogni dieci soggetti assistiti (in forma domiciliare, di centro diurno e ambulatoriale, presso i servizi residenziali, i centri occupazionali-riabilitativi e i centri per gravi);

     - un infermiere professionale adibito all'assistenza diretta ogni trenta assistiti in regime ambulatoriale ed uno ogni venti assistiti in regime di centro diurno;

     - un ausiliario socio-sanitario-portantino ogni 15 assistiti in regime ambulatoriale e di centro diurno.

Tipologia dei servizi.

1) Ospedale.

     L'attività riabilitativa viene svolta per gli ammalati degenti, all'interno dei reparti, dal personale degli stessi.

     Ogni unità sanitaria locale dotata di ospedale con divisioni di ortopedia e di neurologia o, in assenza, in medicina, è altresì tenuta a predisporre, all'interno della struttura ospedaliera, appositi ambienti costituiti da almeno una sala per visite mediche e almeno una per riabilitazione ortopedica e neurologica nonché, ove esistano divisioni o servizi di oculistica e di audiologia o, in assenza, otorinolaringoiatria, locali per la riabilitazione visiva e/o motoria dell'apparato oculare e per interventi in tema di alterazione del linguaggio.

     Presso detti presidi l'attività riabilitativa è svolta dal personale dei reparti competenti integrato, in mancanza:

     - da un terapista della riabilitazione ogni 30 posti-letto o frazione superiore a 20, nelle divisioni di ortopedia o, in mancanza, di medicina, e di un logopedista nei servizi di audiologia;

     - da un ortottista ogni venti posti-letto o frazione superiore a dieci nelle divisioni di oculistica.

 

2) Centro diurno e servizio ambulatoriale.

     Sono strutture attrezzate per ospitare, in trattamento ambulatoriale o a seminternato, in media 50-60 soggetti handicappati che necessitano di trattamenti di riabilitazione prolungata e più impegnativa.

     In tali centri deve essere prevista la presenza di un medico specialista, responsabile, a tempo pieno e almeno un assistente sociale.

 

3) Domiciliare.

     Per i casi di comprovata difficoltà di trasporto del soggetto portatore di handicap al centro diurno, accertata dalla competente équipe pluridisciplinare, l'unità sanitaria locale è tenuta a garantire la necessaria assistenza riabilitativa al domicilio del paziente.

 

4) Centri occupazionali-riabilitativi.

     Costituiti da centri che ospitano in regime di seminternato fino a 20 soggetti, sono rivolti a far raggiungere al portatore di handicap stadi di recupero funzionale e di attitudine lavorativa.

     Devono disporre del seguente personale:

     - un medico specialista, a seconda della tipologia, per 12 ore settimanali e non meno di 2 ore al giorno;

     - uno psicologo;

     - un assistente sociale, coordinatore;

     - due insegnanti tecnico-pratici per il recupero e l'integrazione lavorativa;

     - due ausiliari socio-sanitari-portantini.

     Per i servizi di cucina e di pulizia, in relazione alla convenienza economica, possono stipularsi convenzioni.

 

5) Servizi residenziali.

     Hanno la finalità di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare un ambiente di vita adeguato agli handicappati privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare (o affidataria), o che si trovino in situazioni che rendano impossibile una loro fruttuosa presenza ed assistenza nell'ambito del nucleo familiare.

     Devono assicurare la possibilità di integrazione sociale e devono essere privi di barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

     In tali comunità sono ospitati soggetti handicappati provenienti dai territorio delle unità sanitarie locali in cui è ubicata la struttura.

     La deroga alla territorialità può essere consentita per comprovate necessità dell'assistito e dei familiari richiedenti e previo assenso delle équipes pluridisciplinari. L'ammissione o la dimissione degli utenti viene effettuata su indicazione delle stesse équipes pluridisciplinari dei servizi di riabilitazione territoriale.

     L'ammissione può essere temporanea, per casi di emergenza (malattie gravi in seno alla famiglia) o prolungata, per scomparsa dei genitori o dei parenti affidatari o per indisponibilità di questi ultimi.

     I servizi residenziali devono garantire al soggetto handicappato la possibilità di esprimere e potenziare ogni iniziativa di recupero sociale.

     Tali servizi, ove possibile gestiti dagli stessi soggetti portatori di handicap fruitori, devono essere inseriti preferibilmente in normali case di abitazione aperti alla collaborazione dei familiari e di altre persone sensibilizzate al problema; devono, inoltre, essere collegati con i servizi esistenti nel territorio, in particolare con quelli di riabilitazione e con i centri occupazionali-riabilitativi, nonché con ogni realtà, presente sul territorio, ove, ai sensi del presente piano, ci si occupi dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap.

     E' richiesto un minimo di sette metri quadrati per posto letto. Le camere devono essere arredate convenientemente e possibilmente personalizzate in base alle esigenze ed al tipo di handicap del soggetto. I servizi igienici devono essere il più possibile personalizzati. La zona destinata a riposo non deve essere inferiore al 60 per cento della superficie destinata alla vita ed all'attività collettiva ed individuale diurna degli ospiti.

     La distribuzione, la destinazione e l'arredamento dei locali devono essere realizzati in base alle esigenze di attività autonome ed autosufficienti.

     La cucina ed i servizi in genere devono rispondere alle norme igieniche e di sicurezza secondo le disposizioni delle autorità competenti.

     Il funzionamento dei servizi residenziali deve essere garantito da personale qualificato, con l'ausilio di addetti al riordino ed alla pulizia della casa, oltre al personale di cucina. Qualora necessario e risulti più conveniente, potranno essere stipulate apposite convenzioni per i servizi di cucina, lavanderia e pulizia.

     Il personale, oltre ad essere dipendente, può essere volontario, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     I servizi sanitari, medici e non medici, devono essere assicurati dall'unità sanitaria locale. Deve essere garantita la presenza di personale di assistenza durante la notte.

     Si prevedono due diversi tipi di servizi residenziali:

     a) Comunità alloggio.

     La comunità alloggio è concepita per 6-8 handicappati medio-gravi di ambo i sessi ed è aperta anche ai gravi.

     Gli ospiti, in piccoli gruppi, sono alloggiati in camere singole o a 2-3 letti.

     Il numero e la qualifica degli operatori addetti al servizio è definito dalle équipes pluridisciplinari in proporzione al numero ed ai bisogni degli ospiti.

     Deve essere assicurato, in ogni caso, con turni continuativi, il servizio di pulizia personale e di assistenza diretta.

     L'unità sanitaria locale assicura il coordinamento della gestione delle comunità alloggio, ivi compresa la possibilità di prevedere la gestione di servizi comuni per più comunità alloggio.

     b) Casa famiglia.

     Questo tipo di alloggio è concepito mediamente per quattro soggetti handicappati mediogravi e lievi di ambo i sessi, privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato, che lavorino in centri aperti, in centri di formazione professionale o che siano inseriti nel mondo scolastico o del lavoro.

     L'appartamento deve essere composto da camere a uno o due letti e da almeno un soggiorno ed una cucina.

     Il gruppo di soggetti handicappati è scelto in base a caratteristiche comportamentali interagenti in senso positivo.

     Le case famiglia sono ubicate in appartamenti in condominio, al piano terra e dotati di spazi annessi.

     La conduzione della casa famiglia è affidata a due operatori sociali collaborati da una colf ed eventualmente da volontari.

 

6) Centri per gravi.

     Si intende per « grave » il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e sia quindi bisognoso di protezione, di guida e di assistenza, per tutto l'arco della sua esistenza.

     Per questi soggetti si provvede all'istituzione di appositi «centri» dove sia possibile realizzare le seguenti finalità:

     1) prevenzione delle complicazioni e di eventuali aggravamenti delle situazioni di disabilità;

     2) recupero di qualsiasi capacità a fini riabilitativi e di risocializzazione;

     3) reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario.

     In detti centri il numero degli assistiti non deve essere superiore a 20 unità, deve essere assicurata la presenza di adeguato personale di pulizia, di cucina e di trasporto, nonché di un'unità di personale amministrativo, ove occorra, e di uno staff tecnico-sociale i cui principali operatori sono i seguenti:

     1) un medico specialista responsabile, a tempo pieno, che si avvale dei servizi specialistici presenti nell'unità sanitaria locale;

     2) uno psicologo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

     ~) un assistente sociale;

     4) infermieri professionali nel rapporto di uno ogni 10 assistiti;

     5) ausiliari socio-sanitari-portantini in rapporto non inferiore ad uno ogni 4 assistiti;

     6) operatori sociali per l'animazione e l'inserimento sociale degli handicappati, nel rapporto di uno ogni 10 assistiti.

     In tali strutture deve essere garantito il collegamento con gli altri servizi di riabilitazione dell'unità sanitaria locale.

     L'ammissione in un centro per gravi e l'eventuale dimissione, fatte salve le dimissioni volontarie, è subordinata all'autorizzazione dell'équipe pluridisciplinare dell'unità sanitaria locale.

     La distribuzione territoriale dei servizi è rapportata alla presenza nel territorio del numero dei soggetti portatori di handicap.

     In sede di prima applicazione del piano, in attesa della realizzazione dei relativi servizi residenziali, i soggetti portatori di handicap medio- gravi che siano rimasti privi di assistenza familiare e/o affidataria, possono - temporaneamente - trovare posto anche presso i centri per gravi.

Modalità di accertamento delle menomazioni

     All'accertamento e alla verifica periodica delle menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione o che possono determinare processi di emarginazione sociale, provvedono le unità sanitarie locali.

     L'accertamento delle menomazioni, di cui agli articoli 4, comma secondo, numero 11, e 9 della L. 18 aprile 1981, n. 68, deve costituire la risultante dello studio di una équipe costituita a seconda dell'età del soggetto e del tipo di handicap.

     Con l'accertamento delle menomazioni le unità sanitarie locali sono tenute a formulare la diagnosi di gravità dell'handicap ed a fornire le indicazioni per le soluzioni necessarie ai casi.

     In particolare, le unità sanitarie locali, devono, altresì, assicurare:

     - la diagnosi per i neonati a rischio di minorazione neuropsichica;

     - i controlli periodici dello sviluppo neuromotorio e/o sensoriali;

     - l'approfondimento e la predisposizione dei programmi terapeutici e riabilitativi e la loro verifica;

     - la diagnosi precoce e il trattamento delle gravi carenze dello sviluppo psicologico relazionale del bambino, in particolare per il primo anno di vita.

     I dati risultanti dagli accertamenti di cui al presente paragrafo sono dall'unità sanitaria locale utilizzati anche ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce.

Prevenzione e diagnosi precoce.

     Previo assenso della madre o dell'esercente la patria potestà, devono essere condotte, nelle fasi pre, peri e post-natale, le seguenti attività di accertamento, al fine di prevenire e di diagnosticare precocemente stati morbosi e pre-morbosi:

     1) per la prevenzione dei rischi di natura genetica, debbono essere realizzate forme di consulenza genetica pre-concezionale e gravidiche.

     In particolare si debbono distinguere due tipi di intervento: uno pre- concezionale e l'altro pre-natale:

     a) I'intervento pre-concezionale è rivolto agli individui o alle coppie:

     - con età superiore a 35 anni;

     - consanguinei;

     - con storia personale o familiare di sterilità, infertilità, neonatimortalità, o nascite di figli malformati;

     - che abbiano avuto figli con malattie genetiche (geniche o cromosomiche) o nella cui storia familiare si rilevi la presenza di tale patologia;

     - affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie trasmissibili alla prole;

     - la cui condizione clinica potrebbe costituire un fattore di rischio per l'insorgenza di quadri di patologia embrio-fetale (malattie infettive, metaboliche, isoimmunizzazione, Rh, etc.);

     - per i quali le condizioni di lavoro o familiari implichino l'esposizione a fattori mutageni o teratogeni (farmaci, radiazioni, tossici, etc.) che possono comportare un certo grado di rischio riproduttivo;

     - che, anche non trovandosi in una delle situazioni suindicate, ne facciano comunque richiesta;

     b) I'intervento pre-natale è rivolto alle gravidanze nelle quali:

     - l'intervento a livello pre-concezionale abbia prospettato una situazione di rischio riproduttivo;

     - vi sia una situazione di rischio preesistente al concepimento, ma sfuggita all'indagine pre-concezionale;

     - sia insorta all'improvviso una situazione di rischio per la salute del prodotto del concepimento: esposizione ad agenti mutageni o teratogeni (farmaci, radiazioni, tossici ambientali), o patologia materna (infezioni, malattie dismetaboliche, isoimmunizzazione Rh, etc.),

     - l'età dei genitori, specie per la gestante, al momento del concepimento, sia superiore ai 35 anni;

     - in tutti i casi in cui la gestante, pur non trovandosi in una delle situazioni suindicate, ne faccia comunque richiesta.

     E' necessario, quindi, attraverso una collaborazione tra il genetista e l'ostetrico, individuare i fattori genetici, infettivi, gli agenti chimici, fisici, gli squilibri endocrinometabolici, dietetici e l'insufficienza placentare che possono determinare mutazioni, con disgiunzioni, rotture cromosomiche, interferenze mitotiche, deficit enzimatico, alterazione degli acidi nucleici.

     In particolare, una considerevole attenzione deve essere rivolta alle infezioni virali (TO.R.CH, toxoplasma, rosolia, citomegalovirus, herpes, morbillo).

     L'intervento pre-concezionale e pre-natale deve, attraverso i dati anamnestici, familiari, personali, riproduttivi ed ambientali. gli esami obiettivi di laboratorio e strumentali (ultrasonografia, esami dei villi coriali, amniocentesi, fetoscopia ed ogni altro esame utile) condurre ad una diagnosi con formulazione di rischio e conseguente consiglio riproduttivo.

     Le unità sanitarie locali assicurano tali interventi attraverso il proprio servizio per la tutela sanitaria materno infantile e dell'età evolutiva e, per la parte in cui questo non sia adeguatamente attrezzato, avvalendosi del corrispondente servizio di altre unità sanitarie locali o, in mancanza, attraverso convenzioni da stipulare con istituti universitari già attrezzati a tal fine o riferendosi ai centri di diagnostica pre- concezionale e pre-natale di 2° livello.

     I consultori familiari per tutti i casi di ipotesi di rischio sono tenuti ad indirizzare gli interessati ai competenti servizi dell'unità sanitaria locale ed a trasmettere i dati rilevati.

     L'Assessore regionale per la sanità autorizza, previo parere della competente commissione legislativa, I'istituzione di cinque centri di diagnostica preconcezionale e pre-natale di secondo livello da ubicare, anche in relazione alla situazione della viabilità, e dell'esigenza di assicurare la loro equa dislocazione sul territorio a Palermo, Messina, Catania, Ragusa ed Agrigento;

     2) la diagnosi precoce di patologia ereditaria (come ad esempio distrofia muscolare, corea di Huntington, malattia emolitica neonatale, enzimopatie ereditarie, ipotiroidismo congenito, mucoviscidosi, fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo, etc.), deve essere concentrata in centri particolarmente attrezzati.

     A tutti i nati deve essere effettuato in quinta giornata, o comunque non prima della quarta giornata dall'inizio della alimentazione, il prelievo ematico. Il personale degli ospedali e delle case di cura provvede al prelievo prima di dimettere il bambino.

     Nel caso di dimissione anticipata, il personale suddetto è tenuto ad informare gli esercenti la patria potestà sull'obbligatorietà di tale prelievo e sui rischi connessi alla mancata effettuazione dello stesso ai fini della diagnosi precoce di eventuali patologie, formulando esplicito invito a ritornare, con l'indicazione dei tempi e delle modalità necessarie per l'effettuazione del prelievo medesimo.

     Gli stessi obblighi valgono per l'ostetrica nel caso di parto a domicilio.

     I prelievi debbono essere immediatamente inviati ad uno dei centri che già dispongono dei mezzi necessari per l'effettuazione dello screenig, tra quelli appartenenti al Servizio sanitario nazionale o istituti universitari convenzionati, indicati a questo fine dalla Regione.

     I casi depistati devono essere seguiti con controlli longitudinali dalle competenti strutture sanitarie;

     3) il servizio per la tutela sanitaria materno infantile e dell'età evolutiva ai fini della diagnosi precoce e conseguente trattamento precoce dell'handicap, è tenuto ad assicurare che vengano effettuati dai servizi competenti le seguenti indagini sul neonato:

     - esame dello sviluppo psico-motorio e degli organi di senso, anche attraverso esami strutturali da effettuarsi prima della dimissione del neonato;

     - follow-up delle condotte alimentari e dello sviluppo somato- staturale;

     - valutazione della relazione genitori-bambino.

     Tali indagini debbono essere altresì eseguite sul bambino a sei mesi, ad uno, due e tre anni e poi, da sei a 1~-14 anni, con cadenza almeno triennale sino al compimento della scuola dell'obbligo.

     Nei casi in cui all'esame di primo livello di cui al presente numero, si evidenzi la presenza di casi dubbi, con sospetto di menomazioni, il servizio per la tutela sanitaria materno infantile e dell'età evolutiva deve avviare il soggetto ai servizi di secondo livello e, ove necessario per successivi controlli specialistici, ai centri a tal fine indicati dalla Regione.

     Le unità sanitarie locali devono, altresì, fornire un'adeguata informazione sull'utilità ed opportunità della vaccinazione contro il morbillo e la rosolia entro il 7° anno di vita, ma preferibilmente tra il 15° ed il 16° mese di vita, ed altresì provvedere all'effettuazione della stessa su richiesta dell'esercente la patria potestà;

     4) l'Assessore regionale per la sanità promuove attività di educazione sanitaria a tutti i livelli al fine di prevenire le cause che determinano l'insorgere degli handicaps attraverso:

     - adeguata propaganda nelle scuole e nei centri sociali;

     - informazione attraverso i mass-media;

     - consultori familiari;

     5) l'Osservatorio epidemiologico regionale promuove indagini al fine di accertare le cause che determinano l'insorgere degli stati invalidanti, di verificare la distribuzione dei soggetti portatori di handicap nel territorio e di individuare le esigenze di istituzioni di corsi di qualificazione professionale rapportati alle diverse esigenze.

Coordinamento degli interventi dei settori pubblico e privato

     Gli interventi e le attività in favore dei soggetti portatori di handicap attuati da enti, istituzioni ed associazioni pubblici e privati che, per gli stessi, usufruiscono di contributi e finanziamenti pubblici o che operano in regime di convenzione, devono essere coordinati organicamente - al fine dell'omogeneità delle prestazioni, nonché ai fini del corretto ed equilibrato rapporto fra servizi e territorio - con i servizi gestiti dalle unità sanitarie locali.

     Al coordinamento provvedono le unità sanitarie locali.

     All'Assessore regionale per la sanità è attribuita la funzione di vigilanza. Nell'esercizio di tale funzione l'Assessore regionale per la sanità emana anche specifiche direttive sentiti, ove si renda necessario, gli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la cooperazione, per i lavori pubblici e il gruppo di consulenza previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 68 del 1981, in ordine alla verifica della funzionalità dei centri.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla ricomposizione di tutti i finanziamenti e contributi, nonché di ogni altra forma di spesa finalizzata all'assistenza di soggetti portatori di handicap, erogati a qualunque titolo dall'amministrazione pubblica nazionale e regionale e dagli enti locali.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione presenta all'Assemblea la relazione sugli esiti della ricognizione.

     Le strutture dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra di Palermo sono adibite alle finalità del presente piano sulla base di direttive che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare.

     [L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto per ciechi, opere riunite, « Florio e Salamone » di Palermo, e all'Istituto per i ciechi « Ardizzone Gioeni » di Catania, un contributo annuale a destinazione vincolata per l'impianto e la gestione di una scuola per cani-guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti. Tale finanziamento è quantificato, complessivamente per entrambi, in lire 300 milioni per le spese di impianto ed in lire 300 milioni annui per le spese di gestione] [4].

     L'erogazione dei fondi avviene sulla base dei preventivi di spesa presentati dagli istituti. Dell'impiego dei fondi erogati, gli istituti sono tenuti a presentare apposito rendiconto.

     Al fine di consentire all'Unione italiana ciechi la gestione di un centro regionale tiflotecnico per l'acquisto e distribuzione di materiale tiflotecnico necessario per l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei non vedenti e degli ipovedenti al fine di assicurare agii stessi l'autonomia, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi - Consiglio regionale siciliano - un contributo annuo di lire 200 milioni.

     Tra i centri per gravi vanno istituiti due centri per pluriminorati non vedenti: uno presso l'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni» di Catania; l'altro presso l'Istituto per ciechi «Florio e Salamone» di Palermo.

     La gestione dei suddetti centri verrà curata rispettivamente dai consigli di amministrazione degli istituti per ciechi di Catania e di Palermo in base ad un apposito regolamento che sarà predisposto dall'Assessorato regionale dalla sanità, sentiti i rappresentanti degli stessi istituiti, entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente piano triennale.

     Si considera ipovedente, ai fini del precedente comma, quel soggetto che, minorato nella lettura e nel movimento a causa di una capacità visiva inferiore a 3/10 nella visione da lontano, subisce, in conseguenza del proprio deficit visivo, una rilevante limitazione della sua vita di relazione.

     Per facilitare la vita di relazione dei soggetti affetti da sordità grave, I'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere al comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, un contributo annuale, a destinazione vincolata, di lire 200 milioni per l'istituzione di un servizio culturale per i sordi siciliani, preposto:

     - alla produzione e distribuzione regionale di materiale informativo videoregistrato, strutturato (con sottotitolazione od altri accorgimenti tecnici) in modo da rendere accessibile l'informazione anche ai non udenti;

     - all'organizzazione di corsi di qualificazione professionale per interpreti del linguaggio mimico gestuale, in modo da consentire ai sordi di partecipare attivamente anche ai convegni, assemblee politiche e sindacali e riunioni;

     - all'assegnazione alle sedi provinciali dell'Ente nazionale sordomuti operanti in Sicilia di telefoni per sordi e sistemi di comunicazione a mezzo telescriventi che consentano un migliore coordinamento delle attività.

Deistituzionalizzazione.

     La deistituzionalizzazione costituisce un obiettivo primario della presente legge.

     In ordine alle modalità per attuare la deistituzionalizzazione, se ne evidenzia la stretta dipendenza dall'apprestamento dei servizi di cui all'art. 6, primo comma, n. 1, e quarto, della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, preordinati alla regressione dell'assistenza in regime di internato.

     Fino all istituzione dell'albo di cui all'art. 14 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, non sono consentite nuove convenzioni, né estensioni di quelle esistenti e resta stabilita, quale direttiva fondamentale del piano, la progressiva riduzione delle convenzioni per l'erogazione di assistenza in regime di internato, in atto esistenti, in funzione dell'obiettivo primario della deistituzionalizzazione. Successivamente si potrà procedere al convenzionamento per tale forma di assistenza solo in via eccezionale ed a fronte di situazioni che non possono essere affrontate in alcun modo con il ricorso a diverse forme di assistenza

     E' altresì stabilito, quale ulteriore direttiva fondamentale del piano, l`obbligo dei comuni di attivare le iniziative di loro competenza.

Iscrizione all'albo.

     Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18 aprile 198l, n. 68, presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito l'albo degli enti pubblici e privati, delle istituzioni ed associazioni che operano nel settore dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap e che intendono concorrere alla gestione dei servizi mediante la stipula di convenzioni.

     Vengono iscritti ali albo gli enti e le istituzioni ed associazioni private che ne facciano richiesta e dimostrino l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 14 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68.

     L'iscrizione degli enti ed istituzioni ed associazioni private è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità, sentite le unità sanitarie locali e i comuni interessati.

     Il venir meno di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall'albo.

     Al fine della stipula delle convenzioni previste dall'art. 15 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, gli enti, istituzioni ed associazioni devono rendere pubblici i propri bilanci mediante affissione ad un proprio albo appositamente istituito e mediante trasmissione di copia del bilancio all'unità sanitaria locale competente che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni.

     I predetti enti, associazioni e istituzioni privati devono, inoltre, garantire la gestione sociale dei servizi e sottoporsi alle modalità e forme di controllo e di vigilanza previste dall'art. 15 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68 e dal presente piano.

     Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68. Le convenzioni devono prevedere il rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli standards fissati.

     Gli standards devono prevedere per ciascuna tipologia di servizio, la quantità di personale, distinto per tipo, qualifica e specialità, e gli altri costi reputati necessari, in relazione al numero degli assistiti calcolati in base alla circolare ministeriale scaturente dagli ultimi accordi vigenti intervenuti tra il Ministero della sanità, le regioni e le associazioni dei centri che svolgono attività di riabilitazione.

     Le tipologie dei servizi convenzionabili sono quelle previste dal presente piano per i servizi pubblici. In relazione alle differenze di tipologia presenti fra il piano e la circolare ministeriale vigente, l'Assessore regionale per la sanità provvede ad effettuare il necessario calcolo, sulla base degli standards previsti dalla circolare stessa per i servizi tipologicamente più simili a quelli corrispondenti del piano, tenendo conto, sia delle eventuali differenze organizzative, sia del minor numero di assistiti previsto.

     Gli standards, individuati con le modalità di cui ai precedenti commi, sono approvati - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     In sede di prima applicazione del piano sono confermate le convenzioni con gli enti, istituti ed associazioni (già stipulate alla data del 30 giugno 1984, comprese quelle già prorogate con l'art. 22 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68), sino alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 14, secondo comma, della citata L.R. 18 aprile 1981, n. 68.

     L'Assessore regionale per la sanità, al fine di riscontrare l'effettivo possesso da parte degli enti, istituzioni ed associazioni già convenzionati e che intendano essere iscritti all'albo, di tutti i requisiti richiesti dall'art. 14 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68 e dal piano, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge effettua apposite verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti posseduti dagli enti, istituti ed associazioni convenzionati, ai quali sono assegnati - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di diffida [5] - i seguenti termini perentori per l'adeguamento dei requisiti richiesti:

     a) 1 anno [6] per l'effettiva piena rispondenza delle prestazioni fornite - in termini di presenza dei requisiti relativi a qualifica e parametri del personale, standards funzionali ed efficienza organizzativa ed operativa - agli standards già richiesti dallo schema-tipo di convenzione, approvato dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale - ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 - e dalle circolari ministeriali che individuano i succitati parametri e qualifiche del personale, standards funzionali e livelli di efficienza organizzativa ed operativa;

     b) un anno, ove si tratti di requisiti richiesti dalle tipologie dei servizi così come indicati dal presente piano e/o aventi carattere aggiuntivo od innovativo rispetto a quelli richiesti ai sensi della precedente lettera a;

     c) tre anni [7], nel caso e per la parte in cui l'adeguamento di cui alla precedente lettera b) concerne le strutture edilizie e le attrezzature.

     Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che sia stato operato il richiesto adeguamento, da verificarsi con le stesse modalità tecniche poste a base della verifica preventiva, le convenzioni si intendono automaticamente decadute. L'Assessore effettua la verifica dell'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti o dall'eventuale richiesta di verifica avanzata, da enti, istituti ed associazioni convenzionati prima della scadenza degli stessi.

     Le verifiche devono essere effettuate a livello interdisciplinare da un gruppo formato da un medico igienista, un assistente sociale, un dirigente amministrativo, da un neuropsichiatra, integrato - a seconda della tipologia dei servizi - da specialisti della materia, da uno psicopedagogista e da un ingegnere o architetto e tendono ad analizzare in particolare i seguenti aspetti:

     a) edilizia ai sensi della legge n. 118 del 1971 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;

     b) attrezzature (e loro uso);

     c) personale;

     d) tipologia e grado di handicap;

     e) organizzazione della riabilitazione con particolare riguardo, sia agli aspetti sanitari, neuropsichiatrici e socio-psicopedagogici, sia alla verifica dell'iter riabilitativo (oltre che all'integrazione scolastica e sociale, con particolare riferimento alla connessione con la società in generale e con il territorio circostante in particolare e all'addestramento professionale), sia agli aspetti amministrativi (verifica dell'applicazione del contratto di lavoro, della contabilità, del bilancio, con esame delle risultanze delle spese per il personale, per le prestazioni, per il vitto, per le cure, per la manutenzione o altre finalità).

     Per consentire una valutazione più obiettiva ed omogenea di tali aspetti, l'Assessore regionale per la sanità predispone una scheda-tipo di rilevazione.

 

Accertamento della idoneità delle strutture e della gestione dei servizi

che operano in regime di convenzione.

     Il giudizio preliminare di natura accertativa sull'idoneità delle strutture e sulla gestione dei servizi compete, in via ordinaria, alle unità sanitarie locali, che lo esercitano a livello interdisciplinare, in relazione al tipo di accertamenti da effettuare.

     Il controllo in via straordinaria compete all'Assessore regionale per la sanità che lo esercita d'ufficio o su segnalazione di enti ed associazioni varie, comprese quelle che rappresentano l'utenza.

     Le unità sanitarie locali procedono ai controlli loro demandati con periodicità almeno semestrale e trasmettono all'Assessore regionale per la sanità le risultanze degli accertamenti. L'Assessore regionale per la sanità procede ai controlli straordinari secondo le necessità e, comunque, almeno ogni triennio, con le stesse modalità previste nel paragrafo « Iscrizione all albo » per la verifica dei requisiti.

     Gli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati, operanti nel settore, hanno l'obbligo di comunicare alla competente unità sanitaria locale ed all'Assessorato regionale della sanità qualsiasi variazione attinente ai requisiti strutturali. agli standards ed alla riorganizzazione complessivamente considerata.

 

  Direttive ai comuni per gli interventi di aiuto domestico, di sostegno

economico e di assistenza abitativa alle famiglie.

     L'intervento che i comuni devono realizzare prioritariamente è quello del servizio di aiuto domestico alle famiglie. Il sostegno economico alle stesse trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico. Il provvedimento di ammissione al diritto a fruire dell'intervento di sostegno economico deve essere motivato e dallo stesso devono evincersi con chiarezza i motivi che hanno indotto a preferire tale tipo di intervento rispetto al servizio di aiuto domestico.

     Il sostegno economico alla famiglia dei soggetti portatori di handicap è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della presente legge.

     I comuni possono altresì effettuare interventi di assistenza abitativa, consistenti nel pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione, fino alla concorrenza del totale del canone stesso nel caso di abitazioni dell'edilizia sovvenzionata, ovvero mediante l'assunzione di oneri per ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap.

     Per la concessione del diritto a fruire degli interventi di cui al presente paragrafo, i comuni, nel caso dell'insufficienza dei fondi disponibili per fare fronte a tutte le richieste, hanno l`obbligo di formulare una graduatoria degli aventi diritto avuto riguardo ai criteri all'uopo deliberati dal consiglio comunale. Al fine di assicurare un'adozione di criteri il più possibile omogenei su tutto il territorio regionale, l'Assessore regionale per gli enti locali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposite direttive vincolanti ispirate ai seguenti criteri, elencati secondo l'ordine di priorità:

     1) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario;

     2) livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;

     3) disagio abitativo dell'alloggio;

     4) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza, ai sensi della vivente legislazione.

 

A) Servizio di aiuto domestico alle famiglie.

 

     Beneficiari: famiglia naturale e/o affidataria.

 

     Condizioni da verificare per l'adozione della delibera comunale: i soggetti siano portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali; [8] siano totalmente privi di assistenza familiare o siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

 

     Modalità di accertamento: a mezzo delle équipes pluridisciplinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

 

     Natura e finalità del servizio: aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

 

     Limiti di reddito: non ostativi nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto non superi l'ammontare imponibile di lire 20 milioni, essendo il servizio preordinato alla permanenza del soggetto nel proprio ambiente familiare ed alla deistituzionalizzazione. Il predetto limite di reddito è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza [9].

 

     Partecipazione del nucleo familiare convivente del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio: nella misura del 20 per cento quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo; nella misura del 50 per cento in presenza di reddito eccedente il predetto limite [10].

 

     Modalità di ammissione: delibera della giunta o del consiglio comunale, secondo le rispettive competenze.

 

     Controlli: a) a mezzo dell'équipe pluridisciplinare della unità sanitaria locale con periodicità almeno semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento; b) a mezzo del servizio sociale comunale ed in mancanza a mezzo di assistente sociale dell'unità sanitaria locale, al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico, con periodicità semestrale.

     I comuni, con proprio regolamento, individuano le modalità organizzative del servizio di aiuto domestico.

     Al fine di assicurare l'adozione di criteri il più possibile omogenei su tutto il territorio regionale, I'Assessore regionale per gli enti locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, emana direttive vincolanti.

     In attesa delle direttive assessoriali i comuni sono intanto comunque tenuti ad organizzare il servizio di aiuto domestico, pur con margini di flessibilità ed anche in misura ridotta, purché ragguagliata alle più elementari esigenze del soggetto.

 

     Rapporto fra personale ed assistiti: n. 1 assistente domiciliare ogni due soggetti gravi, ove possibile.

 

     Qualifica da attribuire al personale comunale di ruolo: assistente domiciliare.

 

     Modalità di espletamento del servizio: operatori comunali socio- assistenziali ovvero mediante convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative.

 

B) Sostegno economico alle famiglie.

 

     Beneficiari: famiglia naturale e/o affidataria.

 

     Condizioni da verificare per l'emanazione della delibera comunale:

     1) i soggetti siano portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali [11];

     2) la permanenza dei soggetti nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

 

     Modalità di accertamento: a mezzo delle équipes pluridisciplinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

 

     Misura dell'intervento di sostegno economico: fino ad un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

 

     Limiti di reddito del nucleo familiare e/o affidatario: non ostativi quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto, non superi l'ammontare imponibile di lire 20 milioni, essendo l'intervento preordinato al reinserimento del soggetto nell'ambiente familiare ed alla deistituzionalizzazione. Il predetto limite è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza [12].

 

     Modalità di ammissione: delibera della giunta o del consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

 

     Modalità di erogazione: assegno di conto corrente postale ad inizio di ogni trimestre. A tale effetto viene accreditato, all'inizio di ogni anno, un congruo fondo all'economo, che renderà il conto alla fine dell'anno finanziario. E' consentita la somministrazione diretta di denaro da parte dell'economo dietro autorizzazione del sindaco.

 

     Controlli: a) a mezzo dell'équipe pluridisciplinare dell'unità sanitaria locale con periodicità almeno semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza dei soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento; b) a mezzo del servizio sociale comunale, ed in mancanza a mezzo di assistente sociale dell'unità sanitaria locale, al fine di verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

 

C) Assistenza abitativa.

 

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, emana direttive·vincolanti per l'individuazione dei criteri ai quali i comuni devono fare riferimento per la determinazione della misura dell'intervento di assistenza abitativa, avuto riguardo particolare, oltre che ai criteri validi per tutti i tipi di intervento di cui al presente paragrafo, anche alle dimensioni ed alla tipologia dell'alloggio.

 

     Adempimenti generali del comune di natura amministrativa e contabile: in collegamento con le unita sanitarie locali e con i distretti, subordinatamente all'istituzione di questi ultimi, provvedere alla rilevazione dei gravi di tutte le età sulla base delle segnalazioni della famiglia naturale e/o affidataria e di associazioni che intendono collaborare con i comuni a livello di volontariato. La rilevazione ha luogo in ogni caso con la collaborazione della famiglia naturale e/o affidataria.

 

     Servizio di trasporto. I comuni, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali, organizzano il servizio unico di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili- nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'unità sanitaria locale e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicap.

Integrazione pre-scolastica e scolastica.

     a) Compiti dei comuni.

 

     Ai fini dell'integrazione pre-scolastica e scolastica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, e con richiamo agii obblighi che derivano agli enti locali dalla vigente legislazione regionale, nonché dalle leggi 4 agosto 1977. n. 517 e 30 marzo 1971, n. 118, i comuni realizzano i seguenti specifici interventi per:

     1) la trasformazione graduale delle strutture architettoniche non idonee ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, sopratutto per ciò che concerne gli accessi alle scuole e ai servizi igienici;

     2) l'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico- personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri, nella misura di un'unità per 4-5 soggetti handicappati inseriti;

     3) il trasporto, con mezzi adeguati, e con accompagnatore, dei soggetti portatori di handicap inseriti nella scuola.

     I comuni  promuovono e  sostengono l'inserimento  precoce dei  piccoli portatori di  handicap  negli  asili-nido  per  favorirne,  con  interventi adeguati, le  migliori condizioni di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L.R. 14 settembre 1979, n. 214.

     In nessun caso la condizione di soggetto portatore di handicap può venire assunta a motivo di esclusione dagli asili-nido e dalla scuola materna e dell'obbligo.

     In riferimento all'art. 4, comma secondo, n. 13 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, i comuni hanno l'obbligo, se richiesti, di collaborare all'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione del personale direttivo e docente nelle scuole, ai sensi del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per le finalità della L. 4 agosto 1977, n. 517.

     Tale collaborazione si realizza mediante l'utilizzazione prioritaria degli stanziamenti disponibili nei bilanci comunali per apprestare strutture adeguate per l'espletamento dei corsi, fornire personale ausiliario e di segreteria ed erogare finanziamenti per l'acquisto di materiale didattico e di consumo.

 

     b) Seminari per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola e per il personale di assistenza degli asili-nido

 

     L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione - ove necessario, d'intesa con gli Assessori regionali per la sanità e per gli enti locali - con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, autorizza l'organizzazione di seminari, preferibilmente residenziali, per lo scambio di esperienze e per l'attività informativa, comuni agli asili-nido e alla scuola materna e dell'obbligo, diretti al personale di assistenza degli asili-nido, agli insegnanti di classe e di sostegno ed al personale direttivo ed ispettivo, così costituiti:

     1) n. 6 giorni di scambio di esperienze ed attività informativa comprendente un'area culturale di carattere socio-psico-pedagogico comune;

     2) n. 6 giorni di verifica teorico-pratica delle esperienze sul campo, dopo il primo ciclo di incontri, differenziata in rapporto alla specificità dei problemi.

     Per ogni corso dovrà essere previsto il numero chiuso, con un massimo di n. 70 partecipanti. Sono da prevedersi un totale di 28 corsi, organizzati per uno o più distretti scolastici, non differenziati per i vari ordini, con la seguente distribuzione provinciale:

 

 

Province                        1986     1987    1988

Palermo .......................   6        6      6

Catania .......................   6        6      6

Messina .......................   g        4      4

Agrigento .....................   2        2      2

Caltanissetta .................   2        2      2

Enna ..........................   2        2      2

Ragusa ........................   2        2      2

Siracusa ......................   2        2      2

Trapani .......................   2        2      2

Totale ......................... 28       28     28

 

 

     L'organizzazione e la gestione dei seminari sono affidate all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE - Sicilia) che si avvale anche del personale docente della Scuola magistrale ortofrenica di Catania - con autorizzazione alla frequenza ed esonero dagli obblighi di servizio da richiedersi - ove necessario - al Ministero della pubblica istruzione. E' a tal fine prevista la collaborazione organizzativa di gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni handicappati, operanti presso i provveditorati agli studi, istituti universitari che si occupano anche dell'integrazione dell'handicappato e operatori impegnati nel campo.

 

     Qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicap.

 

     Allo scopo di favorire ed incrementare il processo di integrazione sociale l'Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione e qualificazione professionale rivolte all'inserimento occupazionale dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68 tali da comportare una diminuzione permanente della capacita lavorativa, avvalendosi. per la gestione dei corsi, degli enti indicati all'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976 n. 24.

     Per il triennio 1986-88 si realizzano i seguenti servizi tendenti alla formazione professionale dei soggetti handicappati:

     1) inserimento dei soggetti portatori di handicap nei corsi professionali regionali istituiti annualmente ai sensi della L.R. 6 marzo 1976, n. 24.

     Detto inserimento viene fissato nella percentuale massima del 20 per cento del numero degli allievi previsti e deve essere supportato dalla presenza di un insegnante di sostegno in possesso del diploma di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1~75.

     L'insegnante di sostegno favorisce la piena integrazione dei soggetti portatori di handicap e l'acquisizione degli obiettivi formativi da parte di tutti gli allievi frequentanti il corso.

     L'équipe pluridisciplinare esprime parere obbligatorio e vincolante per l'avviamento dell'handicappato al corso più congeniale, previa valutazione delle attitudini professionali del medesimo, ed è tenuta a verificare, assieme al corpo docente, la realizzazione del programma didattico e di integrazione sociale predisposto dall'ente gestore.

     La figura dell'insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale nel quale si svolgono i corsi per normodotati con l'inserimento di soggetti portatori di handicap; qualora detto inserimento nei vari corsi in svolgimento nel centro interessi un numero di handicappati superiore alle cinque unità, sarà demandata all'équipe pluridisciplinare la valutazione per l'eventuale assunzione di un altro insegnante di sostegno.

     Le maggiori spese conseguenti all'immissione nei corsi di formazione professionale dei soggetti portatori di handicap determinate dall'assunzione dell'insegnante di sostegno e dall'utilizzazione di eventuali specifiche attrezzature didattiche, gravano sui finanziamenti concessi ai sensi della L.R. 6 marzo 1976, n. 24;

     2) nei confronti dei soggetti portatori di handicap non in grado di potersi inserire nell'attività corsuale ordinaria l'Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione promuove, programma, dirige e coordina le attività di orientamento e preformazione professionale rivolte a individuare i bisogni formativi degli allievi, a saggiarne i limiti, le potenzialità e gli interessi con l'obiettivo di agevolare il loro inserimento nelle diverse e più qualificate forme di preparazione professionale.

     Gli enti di formazione professionale, gestori dei suddetti corsi, possono stipulare convenzioni con aziende industriali, artigianali, commerciali o agricole per l'effettuazione presso di esse delle necessarie esercitazioni pratiche, utilizzando impianti e macchinari delle aziende medesime, integrati, se necessario, da attrezzature speciali.

     L'Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione provvede all'istituzione, organizzazione e disciplina di tali speciali interventi formativi, tenendo conto dell'esigenza di disciplinare gli stessi attraverso norme elastiche, tali da soddisfare le diverse esigenze che verranno prospettate in materia dai comuni, dall'unità sanitaria locale o dalla scuola.

     La partecipazione all'attività corsuale è limitata a non più di 12 allievi, con un minimo di otto, ed è supportata dalla presenza, in ciascun corso, di un insegnante di sostegno in possesso del diploma di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

     La progettazione didattica ed integrazione sociale predisposta dall'ente gestore è approvata dall'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. sentita la Commissione regionale per la formazione professionale di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 6 marzo 1976 n. 24, integrata, per l'occasione, da due esperti nominati dall'Assessore regionale per la sanità fra i componenti il gruppo di consulenza di cui all'art. 5 della L.R. ]8 aprile 1981, n. 68.

     Per le finalità sopra indicate, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede ad elaborare appositi piani formativi speciali da approvarsi con decreto, sentito il parere della competente Commissione legislativa, rivolti alla formazione professionale dei soggetti portatori di handicap nonchè alla formazione, aggiornamento e perfezionamento di operatori socio- assistenziali, utilizzando le somme all'uopo indicate nel presente piano, nonché parte degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Inserimento lavorativo dell'handicappato.

     a) Cooperative integrate.

 

     La Regione siciliana favorisce la costituzione di cooperative integrate di produzione che abbiano un numero non inferiore alla metà dei propri soci costituito da soggetti portatori di handicap.

     Le cooperative costituite ai sensi del presente paragrafo, devono presentare un progetto con l'indicazione del tipo di attività che si intende realizzare, dei relativi cicli di produzione e del numero dei soci da impiegare. In particolare deve essere fatta espressa menzione dei compiti che si prevede di affidare ai singoli soci portatori di handicap. La compatibilità del tipo di compiti che si prevede di affidare con il tipo di menomazione deve essere dichiarata dall'équipe pluridisciplinare dell'unità sanitaria locale.

     I progetti di cui al precedente comma, per avere accesso alle provvidenze previste sono presentati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, unitamente alla documentazione necessaria, all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Tutti i progetti presentati devono essere protocollati in ingresso ed esaminati secondo l'ordine di presentazione. All'atto della presentazione deve essere rilasciata apposita ricevuta numerata progressivamente.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro il termine perentorio del successivo 30 aprile, ammette con provvedimento motivato, nei limiti dei fondi disponibili, le cooperative integrate alle provvidenze previste dal presente paragrafo, sulla base di un giudizio tecnico sulla validità economica del progetto presentato.

     Nel caso in cui vengono ammessi alle provvidenze stesse progetti presentati successivamente ad altri o non ammessi, per questi ultimi deve essere emanato un provvedimento motivato con il quale si esplicitino analiticamente i motivi di non validità economica del progetto presentato.

     Alle cooperative integrate di cui al presente paragrafo sono concessi:

     1) contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative connesse ai progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e l'eventuale acquisto delle aree pertinenti;

     2) mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente n. 1;

     3) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente.

     La misura delle agevolazioni di cui al precedente comma è progressivamente maggiore in relazione alla maggiore presenza percentuale di soci portatori di handicap in seno alla cooperativa, sino a raggiungere un intervento pari al 50 per cento di contributi in conto capitale della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 40 milioni. e per il restante 50 per cento l intera copertura dei costi per la realizzazione del progetto approvato attraverso mutui agevolati per le cooperative integralmente costituite da soci portatori di handicap.

     Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, saranno determinate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure proporzionalmente minori di intervento per le cooperative con presenza di soci portatori di handicap, proporzionalmente inferiori. Con lo stesso provvedimento la Giunta determinerà le modalità di concessione dei crediti di esercizio a tasso agevolato.

     Gli interventi di cui al presente paragrafo hanno carattere sperimentale. Sulla base dell'esperienza acquisita dal primo triennio il Governo regionale propone eventuali correttivi.

 

b) Inserimento lavorativo.

 

     Il Governo regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta apposito piano, da approvarsi con legge, per agevolare l'inserimento lavorativo degli handicappati nelle imprese produttive.

Per un superamento delle barriere architettoniche.

     Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini compresi gli anziani ed i portatori di minorazioni, occorre realizzare le previsioni contenute nell'art. 27 della legge n. 118 del 1971 e nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     In occasione della realizzazione di nuove opere da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti comunque dipendenti o sottoposti a vigilanza della Regione, nonché per la realizzazione di opere per le quali concorra comunque l'Amministrazione regionale, non sono finanziabili - a pena di nullità - progetti che non prevedano il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     Le strutture già esistenti che presentino impedimenti fisici dovranno essere ristrutturate in modo da potere essere utilizzate da tutti.

     Nelle abitazioni di edilizia sovvenzionata i piani terreni devono essere assegnati per precedenza agli invalidi con difficoltà di deambulazione e agli anziani che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della L.R. 18 aprile 1981, n. 68.

Norme finali e transitorie.

     1. Vigilanza e potere di direttiva.

     L'Assessore regionale per la sanità vigila sull'attuazione del piano ed emana le direttive per la sua attuazione, sentito il gruppo di consulenza istituito a norma dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, e d'intesa, ove occorra, con gli Assessori regionali per gli enti locali, per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la cooperazione, insieme ai quali svolge un'attività di coordinamento permanente di tutti gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap.

     Relativamente ai servizi ed agli interventi che nel presente piano non trovano adeguata disciplina, l'Assessore regionale per la sanità, con le stesse modalità di cui al precedente comma, emana - con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - apposite direttive.

 

     2. Potestà regolamentare dei comuni.

     I comuni, uniformandosi alle direttive del presente piano, emanano propri regolamenti, per l'organizzazione dei servizi di loro competenza, che entrano in vigore dopo 30 giorni dal deposito presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

     L'Assessore regionale per gli enti locali può introdurre, con provvedimento motivato, eventuali modifiche ai fini del coordinamento delle normative adottate con le previsioni degli obbiettivi del piano.

     Il provvedimento dell'Assessore è definitivo.

 

     3. Gli insegnanti in possesso del diploma del corso biennale di specializzazione di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 o di quello. della scuola magistrale ortofrenica regionale sono considerati agli effetti della presente legge « operatori

sociali ».

 

     4. Nel contesto dei servizi di cui al presente piano, la figura dell'assistente sociale è quella del professionista che ha conseguito il diploma presso una scuola di servizio sociale in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 200.

 

     5. Obiettivi conseguibili nella prima fase di applicazione del piano.

     Al fine di potere pervenire all'omogeneità dei servizi e delle prestazioni su tutto il territorio regionale, si rendono necessari:

     a) indirizzi generali per l'erogazione, l'integrazione ed il coordinamento dei servizi nell'ambito del territorio e per l applicazione degli standards funzionali e dei relativi parametri del personale anche in ordine ai criteri organizzativi e gestionali;

     b) completamento ed aggiornamento del censimento dei soggetti portatori di handicap e delle loro necessità di vita;

     c) reinserimento in Sicilia dei soggetti portatori di handicap in atto assistiti in centri extraregionali.

     Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, le province possono collaborare alla verifica delle attuali situazioni oggettive ed alla realizzazione della loro integrazione sociale, scolastica e lavorativa;

     d) nell'ambito regionale, trasferimento graduale dei soggetti portatori di handicap in atto assistiti in strutture ubicate in unità sanitarie locali diverse da quella di residenza, salvo che i soggetti possano accedere più agevolmente a strutture riabilitative ubicate in tali unità sanitarie locali.

     All'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma provvede l'Assessore regionale per la sanità, mediante appositi piani di intervento da approvarsi con decreto.

     In sede di prima applicazione del piano fra gli obiettivi considerati di attuazione assolutamente prioritaria ed urgente, sono inclusi i seguenti:

     1) costituzione di almeno una équipe pluridisciplinare per unità sanitaria locale, ricorrendo all'utilizzo - in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalla presenza nell'organico dell'unità sanitaria locale delle previste figure professionali - di personale già in servizio e solo in assenza di questo all'assunzione di nuovo personale ricorrendo - ove necessario - al corrispondente ampliamento della pianta organica;

     2) costituzione dei centri per la prevenzione e la diagnosi precoce

     3) riorganizzazione dei servizi e primo adeguamento delle strutture pubbliche esistenti. A tal fine, l'Assessore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le strutture pubbliche da adeguare e predispone il relativo piano di intervento - da approvarsi con decreto, sentito il parere della competente Commissione legislativa - che deve comprendere anche le previsioni di ampliamento delle piante organiche delle unità sanitarie locali per l'istituzione dei posti di terapista della riabilitazione e di personale infermieristico ed ausiliario, da calcolarsi sulla base di apposito esame tecnico, al fine di raggiungere i parametri previsti dal presente piano, in rapporto all'incidenza epidemiologica dei casi di handicap sul territorio dell'unità sanitaria locale. Laddove, altresì, per la costituzione delle èquipes pluridisciplinari dovesse dimostrarsi necessaria l'istituzione di uno o più nuovi posti, per le figure professionali previste con possibilità di alternativa tra specializzazioni diverse, dovrà procedersi esclusivamente all'istituzione di posti di fisiatra e di audiologo;

     4) collaborazione con la scuola per l'individuazione dei soggetti portatori di handicap in riferimento alla L.R. 18 aprile 1981, n. 68, art. 10, numeri 3 e 4. A tal fine le équipes pluridisciplinari collaborano per l'individuazione, nelle scuole, dei soggetti portatori di handicap, la loro tutela ed il sostegno ai fini dell'integrazione scolastica e svolgono altresì una attività di coordinamento degli interventi

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 26.

[2] Articolo così modificato dall'art. 13 L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[3] Così integrato con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[4] Per la soppressione del presente capoverso, vedi l'art. 3 della L.R. 30 aprile 2001, n. 4.

[5] Così sostituito con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[6] Così sostituito con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[7] così sostituito con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[8] Così modificato con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[9] Periodo aggiunto con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[10] Così sostituito con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[11] Così modificato con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

[12] Periodo aggiunto con art. 13, settimo comma, L.R. 23 maggio 1991, n. 33.