§ 2.8.6 - L.R. 14 settembre 1979, n. 214.
Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.8 asili nido e consultori
Data:14/09/1979
Numero:214


Sommario
Art. 1.      La L. 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge
Art. 2.      I Comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio
Art. 3.      Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire
Art. 4.      L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere
Art. 5.      Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili- nido predisposti dalla Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché [...]
Art. 6.      I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai Comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli standards ed ai minimi [...]
Art. 8.      Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite [...]
Art. 10.      I Comuni e i consorzi di Comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle LL. 6 settembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi [...]
Art. 11.      In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards
Art. 12.      Gli asili-nido possono essere collocati in
Art. 13.      Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibere del Consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato
Art. 14.      Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi
Art. 15.      I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche
Art. 16.      Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del Comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili- nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti [...]
Art. 17.      Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei Comuni o dei consorzi di Comuni
Art. 18.      La gestione degli asili-nido è affidata ad un Comitato di gestione nominato dal Sindaco o dal Presidente dell'Assemblea consortile dei Comuni e composto
Art. 19.      Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti
Art. 20.      L'Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido
Art. 21.      Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal Comune o dal consorzio dei Comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli artt. 23, 24 e 25 della [...]
Art. 22.      L'organico di ciascun asilo è costituito
Art. 23.      I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami
Art. 24.      Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il Comune applica il proprio regolamento
Art. 25.      I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio
Art. 26.      Per gli asili-nido istituiti ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e della L.R. 22 luglio 1972, n. 39, nonché per tutti gli altri asili- nido, comunque istituiti e realizzati, i Comuni o i [...]
Art. 27.      Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere
Art. 28.      L'Assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno [...]
Art. 29.      I corsi sono
Art. 30.      La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lett. e del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun Comune, sede del corso, secondo i [...]
Art. 31.      I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai Comuni ove ha sede il corso attraverso [...]
Art. 32.      I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1500, di cui 3/5 dedicate a lezioni teoriche e ad [...]
Art. 33.      Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30
Art. 34.      L'Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente
Art. 35.      I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età
Art. 36.      Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato
Art. 37.      Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione
Art. 38.      La gestione dei corsi è affidata ad un Comitato di gestione nominato dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da
Art. 39.      Il Comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti
Art. 40.      I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la Commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il [...]
Art. 41.      Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto
Art. 42.      L'Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli artt. 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente Commissione [...]
Art. 43.      Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai Comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di Comuni
Art. 44.      La Commissione prevista dall'art. 3 della L.R. 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa
Art. 45.      Sino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali
Art. 46.      Per l'anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell'art. 9 devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 47.      Per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla L. 29 novembre 1977, [...]
Art. 48.      All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla L. 29 novembre 1977, n. 891
Art. 49.      Alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla L. 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978, [...]
Art. 50.      Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle [...]
Art. 51.      A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i [...]


§ 2.8.6 - L.R. 14 settembre 1979, n. 214.

Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.

(G.U.R. 15 settembre 1979, n. 41).

 

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1.

     La L. 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     I Comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.

     L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.

 

     Art. 3.

     Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.

     I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 luglio di ogni anno, dal Comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste di disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose [1].

     L'ammissione è relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.

     Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di handicaps, il Comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.

     Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 30 giugno [2].

     La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo nido e all'albo pretorio Comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del Comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.

 

     Art. 4.

     L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

     L'orario di frequenza giornaliero all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il Comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

     Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell'asilo-nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'anno solare.

     Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall'Unità sanitaria locale.

 

TITOLO II

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO DEI PIANI PREDISPOSTI

AI SENSI DELLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

E PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PIANI

 

     Art. 5.

     Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili- nido predisposti dalla Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della L.R. 22 luglio 1972, n. 39, in relazione alla L. 29 novembre 1977, n. 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nonchè per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei Comuni che, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, all'aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972-1976.

     L'inclusione di nuovi Comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità:

     a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i Comuni che gestiscono asili-nido ex O.N.M.I. o comunque istituiti da enti disciolti;

     b) per i centri di Palermo, Messina, Catania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;

     c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;

     d) per i centri dove l'occupazione femminile esige un particolare intervento.

     Altri piani per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972-1976, sono predisposti dall'Assessore regionale per la sanità, in relazione alle esigenze rappresentate dai Comuni, tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972-1976, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lett. a, b, c, e d del comma precedente.

 

     Art. 6.

     I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai Comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972-1976 nei limiti e con le modalità indicate nei successivi artt. 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.

     Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento per gli asili-nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i Comuni devono far pervenire all'Assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo art. 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli standards ed ai minimi volumetrici di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.

     Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo art. 10, sono a totale carico dei Comuni e dei loro consorzi.

     Il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo può essere modificato, ogni triennio, avendo riguardo alle variazioni del costo della vita, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell'ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Per gli asili-nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.

     Per gli asili-nido da realizzare nelle isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per zone sismiche, può altresì essere aumentato non oltre il 15 per cento.

 

     Art. 8.

     Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.

     Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili-nido istituiti dalla disciolta O.N.M.I. e da altri enti pubblici o gestiti dai Comuni.

     Sono ammessi al rifinanziamento, per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente art. 7, le perizie di variante e suppletive, nonché quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei Comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.

     Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai Comuni che hanno ottenuto il contributo per la costruzione ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, e della presente legge, anche i Comuni che gestiscono asili-nido, comunque realizzati.

     Eventuali variazioni al costo pro-capite annuo di gestione di cui al primo comma sono apportati ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro il 30 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 10.

     I Comuni e i consorzi di Comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle LL. 6 settembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

     Sono a carico dei Comuni gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione.

 

TITOLO III

NORME PER LA PROGETTAZIONE

E LA REALIZZAZIONE DEGLI ASILI-NIDO

 

     Art. 11.

     In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:

     a) rapporto asilo-nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;

     b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.

     Nelle zone omogenee « A » e « B » di cui al D.M. 2 aprile 1968, n 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1000 metri quadrati.

 

     Art. 12.

     Gli asili-nido possono essere collocati in:

     1) nuove costruzioni in edifici singoli;

     2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico di scuola materna e/o scuola elementare;

     3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;

     4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

     Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria.

 

     Art. 13.

     Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibere del Consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato.

     Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili-nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della L. 10 agosto 1978, n. 35.

 

     Art. 14.

     Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

     La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

     Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.

     Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

     Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

     Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.

     Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al n. 2 dell'art. 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

 

     Art. 15.

     I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.

     Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido, si applicano le disposizioni contenute negli artt. dal 9 al 21 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     Per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili- nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle LL.RR. 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni.

     Per l'approvazione del progetto, nonché per verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido emanate dall'Assessore regionale per la sanità con decreto n. 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 agosto 1977, n. 86, si applicano le norme di cui agli artt. 6 e 28 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

     L'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'ispettorato tecnico regionale.

 

     Art. 16.

     Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del Comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili- nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il Consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.

     Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal Comune e deve pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.

     Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo le norme di cui all'art. 32 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.

     Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate perizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.

     I Comuni inclusi nei piani regionali degli asili-nido, relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.

     Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'art. 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 5, secondo comma.

 

     Art. 17.

     Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei Comuni o dei consorzi di Comuni.

 

TITOLO IV

NORME PER LA GESTIONE ED IL PERSONALE

 

     Art. 18.

     La gestione degli asili-nido è affidata ad un Comitato di gestione nominato dal Sindaco o dal Presidente dell'Assemblea consortile dei Comuni e composto:

     a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;

     b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Consiglio dl quartiere o, in mancanza, del Consiglio-comunale o dell'Assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;

     c) da due genitori, eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio;

     d) da due rappresentanti del personale addetto all'asilo-nido, eletti dal personale stesso;

     e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

     Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lett. b e c.

     I membri del Comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     I membri di cui alla lett. c del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

     Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il Comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea consortile.

     Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

 

     Art. 19.

     Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:

     a) predisporre i bilanci degli asili-nido;

     b) adottare gli indirizzi pedagogici, assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo art. 20;           c) decidere circa le domande di ammissione all'asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell'art. 3 della presente legge;

     d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;

     e) relazionare trimestralmente al Comune sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.

     Il Comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte all'anno.

     Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sulla ammissione dei bambini all'asilo-nido, il Comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell'Unità sanitaria locale dove ha sede il Comune, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 20.

 

     Art. 20.

     L'Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

     Il regolamento è deliberato dal competente Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile dei Comuni e deve prevedere, in particolare:

     a) norme per le attività ludiche dei divezzi;

     b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

     c) norme volte all'attuazione del coordinamento dell'attività dell'asilo-nido con quella dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio;

     d) norme per la tenuta delle cartelle sanitarie;

     e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito.

 

     Art. 21.

     Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal Comune o dal consorzio dei Comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli artt. 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente articolo.

     Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione istituito dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 28 e seguenti della presente legge.

     (Omissis) [3].

     I Comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo nido secondo le modalità di cui al successivo art. 27 a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

 

     Art. 22.

     L'organico di ciascun asilo è costituito:

     1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal Comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonché di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto-bambino.

     Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

     a) diploma di vigilatrice d'infanzia;

     b) diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia;

     c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.

     d) diploma di maturità magistrale.

     Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle LL. 19 luglio 1940, n. 1089 e 30 aprile 1976, n. 338.

     Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;

     2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre, per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e negli ambienti che lo ospitano.

     Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.

     Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza, nominato dal Sindaco, sentito il Presidente del Comitato di gestione.

     Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.

     Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il Comune dove ha sede l'asilo-nido.

     L'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico- sanitaria sono assicurate dall'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 23.

     I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.

     La commissione è composta da:

     a) il sindaco del Comune o il Presidente dell'Assemblea consortile o un loro rappresentante;

     b) un docente di pedagogia presso istituti statali;

     c) un pediatra;

     d) un funzionario del Comune con mansioni di segretario.

     Le prove d'esame sono le seguenti:

     1) una prova scritta su una delle seguenti materie:

     a) periodi dell'età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);

     b) effetti sull'embrione e sul feto di malattie materne;

     c) età neonatale - nozioni di fisiopatologia;

     d) alimentazione del lattante;

     e) alimentazione nel periodo di divezzamento (secondo e terzo anno);

     f) profilassi delle malattie infettive;

     g) assistenza al lattante;

     h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;

     i) igiene mentale fisiologica dell'età evolutiva;

     l) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;

     m) osservazione pediatrica e psicologica del bambino.

     2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta.

 

     Art. 24.

     Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il Comune applica il proprio regolamento.

 

     Art. 25.

     I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.

     L'idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50.

 

     Art. 26.

     Per gli asili-nido istituiti ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e della L.R. 22 luglio 1972, n. 39, nonché per tutti gli altri asili- nido, comunque istituiti e realizzati, i Comuni o i consorzi di Comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi servizi o provenienti da enti soppressi, purché in possesso dei titoli previsti dall'art. 22 della presente legge per l'ammissione ai concorsi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli artt. 28 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 27.

     Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere:

     a) le finalità specifiche dell'asilo-nido;

     b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal Comune o dal consorzio di Comuni;

     c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale-bambino previsto nella presente legge;

     d) il compenso che il Comune o il consorzio di Comuni corrisponderanno alle cooperative per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.

     I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli artt. 28 e seguenti della presente legge.

     La cooperativa ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.

     Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al Comune dandone conoscenza all'Assessore regionale per la sanità.

     Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere stipulate per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.

     Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i Comuni devono espletare i relativi concorsi ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è stato espletato.

     L'onere relativo alle convenzioni grava sull'apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.

     Il Comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al Comune o al consorzio di Comuni interessato sull'attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.

     Dell'eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal Comune o dal consorzio di Comuni viene data comunicazione all'Assessorato regionale della sanità.

 

TITOLO V

NORME CONCERNENTI I CORSI DI FORMAZIONE

DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

ED AUSILIARIO DEGLI ASILI-NIDO

 

     Art. 28.

     L'Assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendi, o programmati.

 

     Art. 29.

     I corsi sono:

     a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;

     b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;

     c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.

     Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:

     a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 della presente legge;

     b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i Comuni ai sensi degli artt. 21 e 27 della presente legge;

     c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta O.N.M.I., che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili-nido ex O.N.M.I.;

     d) obbligatoriamente il personale di cui all'art. 26 della presente legge;

     e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla L. 1 giugno 1977, n. 285.

     Al personale di cui alle lett. a, c e d del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.

     E' esonerato dall'obbligo di cui alla lett. a il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili-nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.

     Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili-nido.

 

     Art. 30.

     La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lett. e del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun Comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 31.

     I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai Comuni ove ha sede il corso attraverso il Comitato di gestione di cui ai successivi artt. 38 e 39.

     L'Assessore regionale per la sanità, in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei Comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l'assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più Comuni sedi di asilo-nido, in modo da assicurare nell'ambito di una stessa provincia la partecipazione di personale appartenente a Comuni viciniori.

     Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio.

 

     Art. 32.

     I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1500, di cui 3/5 dedicate a lezioni teoriche e ad attività di seminario e di gruppo e 2/5 al tirocinio pratico, da svolgere presso asili-nido o, in mancanza di questi, presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.

     I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.

     Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal Comune dove ha sede il corso sentito il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui appartiene il Comune, nonché l'ente da cui dipende il docente.

 

     Art. 33.

     Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.

     Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell'art. 32 della presente legge, comportano per l'allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo.

 

     Art. 34.

     L'Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:

     a) la graduale entrata in funzione degli asili-nido;

     b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili-nido siti in Comuni viciniori.

 

     Art. 35.

     I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età.

     Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d'assistenza è così articolato;

     1) parte teorica che comprende:

     a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;

     b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;

     c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento educativo;

     d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

     Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:

     a) sociologia della famiglia e dell'educazione;

     b) pedagogia della prima infanzia;

     c) pedagogia sociale;

     d) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;

     e) psicologia sociale;

     2) parte pratica.

     Il tirocinio pratico fa parte integrale del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua: durata a partire dai primi mesi del corso.

     Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti.

 

     Art. 36.

     Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:

     -- organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione, ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

     -- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;

     -- puericultura;

     -- igiene generale;

     -- igiene alimentare;

     -- principali malattie dell'infanzia.

 

     Art. 37.

     Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:

     -- all'esperienza di lavoro;

     -- all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari;

     -- all'evoluzione delle scienze umane e sociali.

 

     Art. 38.

     La gestione dei corsi è affidata ad un Comitato di gestione nominato dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:

     a) il Sindaco del Comune dove ha sede il corso o un Assessore delegato con funzioni di Presidente;

     b) i docenti del corso;

     c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi.

 

     Art. 39.

     Il Comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:

     a) scegliere la sede di svolgimento delle lezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;

     b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lett. a per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;

     c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;

     d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli artt. 35, 36 e 37 della presente legge;

     e) segnalare ai Comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;

     f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al Comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cinquanta ore.

     Il Comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al Comune e all'Assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.

     I componenti del Comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non spetta alcun compenso, tranne l'indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi.

 

     Art. 40.

     I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la Commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall'Assessorato regionale della sanità.

 

     Art. 41.

     Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.

     La somma necessaria viene accreditata ai Comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di lire 500.000 per spese generali, per ciascun corso.

     Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istituto centrale di statistica.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42.

     L'Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli artt. 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 43.

     Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai Comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di Comuni.

 

     Art. 44.

     La Commissione prevista dall'art. 3 della L.R. 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa.

     Sono, altresì, abrogate le norme regionali comunque incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 45.

     Sino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali:

     - le tabelle dietetiche di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, sono fissate dall'Ufficiale sanitario del Comune in collaborazione con il consulente di cui all'art. 22;

     - l'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico- sanitaria dello stesso è assicurata dal Comune;

     - la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell'art. 32 viene effettuata dal Comune sede del corso, sentiti i Consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio.

 

     Art. 46.

     Per l'anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell'art. 9 devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per la prima nomina del Comitato di cui al precedente art. 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

     In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell'art. 33.

 

     Art. 47.

     Per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla L. 29 novembre 1977, n. 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell'art. 9 della presente legge, la gestione degli asili-nido già esistenti o ultimati.

 

     Art. 48.

     All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla L. 29 novembre 1977, n. 891.

 

     Art. 49.

     Alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla L. 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978, nonché con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall'applicazione degli ultimi due commi del precedente art. 16.

 

     Art. 50.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere di cui al secondo comma dell'art. 10 della L.R. 5 luglio 1974, n. 17.

 

     Art. 51.

     A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex L. 29 novembre 1977, n. 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio poliennale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[3] I commi 3°, 4° e 5° non sono stati promulgati perché impugnati, ai sensi dell'art. 28 Statuto della Regione Sicilia, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.