§ 2.8.4 - L.R. 1 agosto 1977, n. 86.
Nuove norme sugli asili nido nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.8 asili nido e consultori
Data:01/08/1977
Numero:86


Sommario
Art. 8.      Per gli asili nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni ed i consorzi di [...]
Art. 9.      Le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1977, n. 25, si applicano, altresì, al personale addetto o da destinare all'assistenza negli asili nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Gli asili nido comunque realizzati o da realizzare nel territorio della Regione da enti o da aziende pubbliche e private o da cooperative devono corrispondere ai requisiti strutturali, [...]
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge e delle leggi dalla stessa richiamate si applicano, in quanto compatibili, agli asili nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.
Art. 13.      L'Assessore regionale per la sanità, entro 60 giorni Commissione per l'assistenza all'infanzia nonché l'ispettorato centrale tecnico dell'Assessorato regionale della sanità, determina le norme [...]
Art. 14.      Ferma restando l'attuazione del programma degli asili nido per il quinquennio 1972-1976, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte della spesa autorizzata [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.8.4 - L.R. 1 agosto 1977, n. 86.

Nuove norme sugli asili nido nella Regione siciliana. [1]

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

TITOLO I

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 22 luglio 1972, n. 39, e 5

luglio 1974, n. 17

 

     Artt. 1. - 7. [2].

 

TITOLO II

Norme per il personale degli asili nido

 

Art. 8.

     Per gli asili nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi ruoli organici o comunque trasferito presso gli stessi enti, che ne facciano richiesta, purché in possesso dei titoli previsti dalla legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, per l'ammissione ai concorsi, previa frequenza utile ai corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza di cui alla legge regionale 7 aprile 1977, n. 25.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1977, n. 25, si applicano, altresì, al personale addetto o da destinare all'assistenza negli asili nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.

 

     Art. 10. [3].

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 11.

     Gli asili nido comunque realizzati o da realizzare nel territorio della Regione da enti o da aziende pubbliche e private o da cooperative devono corrispondere ai requisiti strutturali, dimensionali e funzionali indicati nella presente legge.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge e delle leggi dalla stessa richiamate si applicano, in quanto compatibili, agli asili nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per la sanità, entro 60 giorni Commissione per l'assistenza all'infanzia nonché l'ispettorato centrale tecnico dell'Assessorato regionale della sanità, determina le norme tecniche per la progettazione e la realizzazione degli asili nido.

     L'osservanza delle disposizioni relative alla progettazione è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

 

TITOLO IV

Norma di carattere finanziario

 

     Art. 14.

     Ferma restando l'attuazione del programma degli asili nido per il quinquennio 1972-1976, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte della spesa autorizzata con l'art. 10, primo comma, della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi ora la L.R. 14 settembre 1979, n. 214.

[2] Modificano le LL.RR. 22 luglio 1972, n. 39 e 5 luglio 1974, n. 17.

[3] Modifica l'art. 6 della L.R. 5 luglio 1974, n. 17.