§ 2.5.31 - L.R. 30 aprile 2001, n. 4.
Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 disabili
Data:30/04/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito, con sede a Messina, il Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il [...]
Art. 3.      1. E' interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52
Art. 4.      1. L'Unione italiana ciechi, ente morale di diritto privato, attraverso le nove sezioni provinciali operanti in Sicilia, oltre ai compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti leggi, [...]
Art. 5.      1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i tre soppressi Centri di [...]
Art. 6.      1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale [...]
Art. 7.      1. Il contributo annuo in favore della stamperia regionale Braille di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al consiglio di [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" della Unione italiana ciechi, per l'esercizio [...]
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.5.31 - L.R. 30 aprile 2001, n. 4.

Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.

(G.U.R. 4 maggio 2001, n. 20).

 

Art. 1.

     1. E' istituito, con sede a Messina, il Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti.

     2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:

     a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida;

     b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausilii e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il livello di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.

     3. [1].

     4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali [2].

     5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

 

     Art. 3.

     1. E' interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.

     2. Dal piano triennale di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 sono soppresse le seguenti parole:

     "L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto per i ciechi, opere riunite, "Florio e Salamone" di Palermo, e all'Istituto per i ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, un contributo annuale a destinazione vincolata per l'impianto e la gestione di una scuola per cani guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti. Tale finanziamento è quantificato, complessivamente per entrambi, in lire 300 milioni per le spese di impianto ed in lire 300 milioni annui per le spese di gestione".

 

     Art. 4.

     1. L'Unione italiana ciechi, ente morale di diritto privato, attraverso le nove sezioni provinciali operanti in Sicilia, oltre ai compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti leggi, svolge le seguenti altre attività a servizio dei non vedenti:

     a) educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura Braille e dei sussidi tifloinformatici, elettronici e multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti e degli ipovedenti;

     b) educazione all'uso corretto della manualità come fonte primaria informativa e cognitiva per minorati della vista;

     c) organizzazione di manifestazioni culturali e di attività integrative e ricreativo-sportive per un formativo e corretto uso del tempo libero dei non vedenti;

     d) promozione e svolgimento di corsi per l'apprendimento del sistema di scrittura e lettura Braille e di alfabetizzazione informatica per insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno e genitori di alunni non vedenti;

     e) collaborazione con la stamperia Braille per la distribuzione di libri in Braille ed a caratteri ingranditi per ipovedenti e di quant'altro la stamperia regionale Braille produce in esecuzione alle leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93 e 1 marzo 1995, n. 16;

     f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed all'integrazione socio-scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti;

     g) promozione ed organizzazione di servizi specialistici residenziali e/o territoriali volti all'assistenza ed al recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani;

     h) attività permanente di informazione, preparazione ed aggiornamento destinata alle famiglie ed agli insegnanti sulle delicate problematiche inerenti la cecità e l'ipovisione;

     i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla legge 28 marzo 1986, n. 16;

     l) promozione di corsi musicali per non vedenti;

     m) promozione di iniziative culturali e sociali per favorire l'integrazione dei non vedenti siciliani nell'ambito internazionale ed in particolare in quello dell'Unione europea e dei Paesi del Mediterraneo.

     2. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

 

     Art. 5.

     1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i tre soppressi Centri di servizio culturale per non vedenti di Palermo, Catania e Messina è impiegato dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per le finalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista.

     2. La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione [3].

     3. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

 

     Art. 7.

     1. Il contributo annuo in favore della stamperia regionale Braille di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille dell'Unione italiana ciechi.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille. Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione della stamperia è tenuto a presentare apposito rendiconto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" della Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata in lire 1.200 milioni per ciascun anno.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.

     4. All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

     5. Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio della Regione.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[2] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[3] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.