§ 71.3.159 - Legge 24 gennaio 1986, n. 16.
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:24/01/1986
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai [...]
Art. 2.      Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal [...]
Art. 3.      1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante [...]
Art. 4.      Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i [...]
Art. 5.      Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione calcolata a norma del precedente art. 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due [...]
Art. 6.      1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita [...]
Art. 7.      Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con [...]
Art. 8.      Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di [...]
Art. 9.      Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è [...]
Art. 10.      Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 11.      1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora [...]
Art. 12.      Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al [...]
Art. 13.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si [...]


§ 71.3.159 - Legge 24 gennaio 1986, n. 16.

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

(G.U. 6 febbraio 1986, n. 30).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

     2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

 

          Art. 2.

     Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

 

          Art. 3.

     1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

     2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

 

          Art. 4.

     Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

 

          Art. 5.

     Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione calcolata a norma del precedente art. 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 6.

     1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

     2. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

     3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

 

          Art. 7.

     Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.

 

          Art. 8.

     Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

 

          Art. 9.

     Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'art. 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

 

          Art. 10.

     Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente art. 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

 

          Art. 11.

     1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

     2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

 

          Art. 12.

     Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'art. 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente art. 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

 

          Art. 13.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegati

 

     Tabella A

 

Anni

Coefficiente

 

0

0,23865

 

1

0,24456

 

2

0,25093

 

3

0,25775

 

4

0,26502

 

5

0,27275

 

6

0,28093

 

7

0,28956

 

8

0,29865

 

9

0,30819

 

10

0,31819

 

11

0,32865

 

12

0,33955

 

13

0,35091

 

14

0,36273

 

15

0,37500

 

16

0,38800

 

17

0,40200

 

18

0,41700

 

19

0,43300

 

20

0,45000

 

21

0,46800

 

22

0,48700

 

23

0,50700

 

24

0,52800

 

25

0,55000

 

26

0,57627

 

27

0,60253

 

28

0,62880

 

29

0,65507

 

30

0,68133

 

31

0,70760

 

32

0,73387

 

33

0,76013

 

34

0,78640

 

35

0,81266

 

36

0,83893

 

37

0,86520

 

38

0,89146

 

39

0,91773

40

0,94400

 

     Tabella B

Anni

Coefficiente

0

-

1

0,84496

2

0,17464

3

0,26904

4

0,36816

5

0,47200

6

0,58056

7

0,69384

8

0,81184

9

0,93456

10

1,06200

11

1,19416

12

1,33104

13

1,47264

14

1,61896

15

1,77000

16

1,92576

17

2,08624

18

2,25144

19

2,42136

20

2,59600

21

2,77536

22

2,95944

23

3,14824

24

3,34176

25

3,54000

 

     Tabella C

 

Età

Coefficiente

20

0,06047

 

21

0,06490

 

22

0,06932

 

23

0,07375

 

24

0,07817

 

25

0,08260

 

26

0,08702

 

27

0,09145

 

28

0,09587

 

29

0,10030

 

30

0,10472

 

31

0,10915

 

32

0,11357

 

33

0,11800

 

34

0,12242

 

35

0,12685

 

36

0,13127

 

37

0,13570

 

38

0,14012

 

39

0,14455

 

40

0,14897

 

41

0,15340

 

42

0,15782

 

43

0,16225

 

44

0,16667

 

45

0,17110

 

46

0,17552

 

47

0,17995

 

48

0,18437

 

49

0,18880

 

50

0,19322

 

51

0,19765

 

52

0,20207

 

53

0,20650

 

54

0,21092

 

55

0,21535

 

56

0,21977

 

57

0,22420

 

58

0,22862

 

59

0,23305

 

60

0,23747

 

61

0,24190

 

62

0,24632

 

63

0,25075

 

64

0,25517

65

0,25960