§ 86.4.29 – L. 19 ottobre 1956, n. 1224.
Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:19/10/1956
Numero:1224


Sommario
Art. 1.      Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti [...]
Art. 2.      Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto [...]
Art. 3.      Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente
Art. 4.      La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale [...]
Art. 5.      L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della [...]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce [...]
Art. 7.      Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal direttore generale oppure da un funzionario degli [...]
Art. 8.      Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il direttore generale degli Istituti di previdenza. Il [...]
Art. 9.      L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale [...]
Art. 10.      L'estinzione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal secondo mese successivo a quello [...]
Art. 11.      Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita
Art. 12.      La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo [...]
Art. 13.      Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con [...]
Art. 14.      Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il [...]
Art. 15.      Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e pagamenti a carico delle Casse pensioni mutuanti per le operazioni di sovvenzioni [...]
Art. 18.      A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di [...]


§ 86.4.29 – L. 19 ottobre 1956, n. 1224. [1]

Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 7 novembre 1956, n. 282).

 

     Art. 1.

     Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

     Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato.

     Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalità della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

     Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

 

          Art. 2.

     Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

     a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

     b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

     c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 11° di gruppo B;

     d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 13° di gruppo C.

 

          Art. 3.

     Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente:

     a) sia in attività di servizio;

     b) sia di ruolo ovvero sia adibito a servizio continuativo e sia provvisto di retribuzione periodica per l'intero anno;

     c) abbia almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza;

     d) risulti iscritto da almeno quattro anni agli Istituti di previdenza;

     e) abbia soddisfatto agli obblighi di leva;

     f) comprovi di avere sana costituzione fisica.

     Il minimo di quattro anni previsto alla lettera d) è elevato, per la concessione di sovvenzione con estinzione di durata superiore a cinque anni, ad anni otto oppure dodici, rispettivamente, per il caso che il richiedente sia di ruolo oppure non di ruolo. Per il raggiungimento di tali maggiori limiti si computa anche il servizio riscattato per il quale sia stato versato interamente il relativo contributo.

     In nessun caso la sovvenzione può essere concessa con estinzione di durata superiore al periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento del 65° anno di età o dell'eventuale inferiore limite di età previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari per la permanenza in servizio del richiedente stesso.

     La domanda per la concessione della sovvenzione, corredata dei documenti intesi ad accertare l'ammontare della quota massima cedibile e la sussistenza dei requisiti richiesti, è trasmessa, entro dieci giorni dalla data dell'esibizione, a cura dell'ente presso il quale il richiedente presta servizio con apposita lettera di accompagnamento diretta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 4.

     La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 

          Art. 5.

     L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, dànno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori è stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che è destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministrazione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti.

     Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     L'art. 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è abrogato.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse-pensioni indicate nell'art. 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.

 

          Art. 7.

     Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del Comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 residenti in Roma designati annualmente dal Consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il Direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto a voto.

     Il Comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedersi dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il compenso ai componenti ed ai segretari del Comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformità della deliberazione del Comitato, è insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalità di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del Codice civile.

 

          Art. 9.

     L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessione si considera come non avvenuta.

     Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, può revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che è venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.

 

          Art. 10.

     L'estinzione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'art. 8.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta mensile della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno dalla scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante.

     In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante.

 

          Art. 11.

     Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

     Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non può eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale del 4,50 per cento è recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

 

          Art. 12.

     La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'art. 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta può eccedere la metà della retribuzione.

 

          Art. 13.

     Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con l'applicazione della tabella B annessa alla presente legge.

     Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto [2].

     Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 [3].

 

          Art. 14.

     Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni può disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'art. 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilità fisica prima del raggiungimento dei limiti di età contemplati nel penultimo comma dell'art. 3, la ritenuta in nessun caso può eccedere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verrà comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterrà, comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo.

     La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresì, sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

 

          Art. 15.

     Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto può essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennità premio di servizio, gli assegni vitalizi, ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.

 

          Art. 16. [4]

     Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

     Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379.

 

          Art. 17.

     Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e pagamenti a carico delle Casse pensioni mutuanti per le operazioni di sovvenzioni previste dalla presente legge ha luogo in sede consuntiva.

 

          Art. 18.

     A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, è elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessità di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 70 unità, si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvederà senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[3] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 26 luglio 1965, n. 965.