§ 2.9.98 - L.R. 7 agosto 1990, n. 28.
Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:07/08/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Il contributo erogato in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, allo scopo di adempiere alle finalità previste dallo [...]
Art. 2.      1. All'onere di lire 2.010 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio [...]


§ 2.9.98 - L.R. 7 agosto 1990, n. 28.

Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Il contributo erogato in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, allo scopo di adempiere alle finalità previste dallo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, confermate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1919, viene elevato a 3.000 milioni.

 

     Art. 2.

     1. All'onere di lire 2.010 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 05.04 «Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - Progetto sicurezza sociale».