§ 2.9.28 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 34.
Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:31/12/1964
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire all'Unione italiana ciechi di adempiere, in favore dei ciechi residenti nel territorio della Regione siciliana, alle finalità previste dal suo statuto ed alle funzioni [...]
Art. 2.      Per il corrente esercizio il contributo viene determinato nella misura di lire 10 milioni.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.28 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 34.

Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

(G.U.R. 31 dicembre 1964, n. 56).

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire all'Unione italiana ciechi di adempiere, in favore dei ciechi residenti nel territorio della Regione siciliana, alle finalità previste dal suo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047, è autorizzata a favore degli organi dell'Unione ciechi operanti in Sicilia la concessione di un contributo annuo non inferiore a lire 30.000.000 da iscriversi nella rubrica dell'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana.

 

     Art. 2.

     Per il corrente esercizio il contributo viene determinato nella misura di lire 10 milioni.

     Al relativo onere si fa fronte mediante prelievo dal cap. 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964, periodo 1° luglio - 31 dicembre.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.