§ 2.2.3 - L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.
Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:06/01/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Ufficio di direzione).
Art. 3.  (Compiti e funzionamento dell'ufficio di direzione).
Art. 4.  (Uffici di segreteria).
Art. 5.  (Servizi dell'unità sanitaria locale).
Art. 6.  (Profilo organizzativo dei servizi).
Art. 7.  (Stabilimenti ospedalieri).
Art. 8.  (Ordinamento interno degli stabilimenti ospedalieri).
Art. 9.  (Organo di partecipazione e consultazione tecnica).
Art. 10.  (Organizzazione distrettuale).
Art. 11.  (Aree elementari).
Art. 12.  (Presidi poliambulatoriali).
Art. 13.  (Collegamento tra le aree funzionali).
Art. 14.  (Integrazione dei servizi sanitari e sociali).
Art. 15.  (Finalità).
Art. 16.  (Criteri e obiettivi).
Art. 17.  (Organizzazione e funzionamento).
Art. 18.  (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale).
Art. 19.  (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità).
Art. 20.  (Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico).
Art. 21.  (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico).
Art. 22.  (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico).
Art. 23.  (Formazione del personale).
Art. 24.  (Comunicazioni di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale).
Art. 25.  (Attività del sindaco quale autorità sanitaria locale).
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      (Omissis)
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      La tabella A allegata alla L.R. 12 agosto 1980, n. 87, è sostituita con la tabella A annessa alla presente legge
Art. 32.  La misura delle indennità di funzione previste dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1976, n. 27, in favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonché [...]
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.2.3 - L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.

Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla L.R. 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. 10 gennaio 1981, n. 2).

 

TITOLO I

UFFICIO DI DIREZIONE E ORDINAMENTO DEI SERVIZI

DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attribuiti a norma della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

 

     Art. 2. (Ufficio di direzione).

     L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è composto, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla presente legge, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

     Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano una anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

     Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

     Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell'organizzazione sanitaria.

     I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     I coordinatori dell'ufficio di direzione partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

     Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti dal comitato di gestione a tempo determinato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e sono rinnovabili. Il provvedimento del comitato di gestione di conferimento degli incarichi, deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

     A parità di requisiti, costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'Assessorato regionale della sanità, d'intesa con il Ministero della sanità o da quest'ultimo sentito il predetto Assessorato.

     Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

 

     Art. 3. (Compiti e funzionamento dell'ufficio di direzione).

     L'ufficio di direzione, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale dei servizi e delle responsabilità professionali dei singoli operatori ed in conformità agli indirizzi ed alle decisioni del comitato di gestione, alle dipendenze del quale è posto, è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi dell'unità sanitaria locale ed alla direzione del personale.

     In particolare, compete all'ufficio di direzione:

     1) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali, dello schema di pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale e delle sue modifiche, degli schemi di regolamento interno, di organizzazione dei servizi e degli uffici e delle convenzioni, sulla base degli elaborati predisposti dai singoli servizi;

     2) il coordinamento ed il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

     3) predisporre, per il comitato di gestione, gli schemi di tutti gli atti di competenza del comitato stesso;

     4) riferire costantemente al comitato di gestione sull'andamento dell'attività complessiva e sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, segnalando tempestivamente il verificarsi di fattori che inducano eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni del bilancio e proponendo le necessarie misure correttive;

     5) assegnare, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, strutture, strumenti e personale ai singoli servizi. Tali assegnazioni sono modificabili e, in ogni caso, va garantita la possibilità di mobilità del personale nell'ambito dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento organico;

     6) assicurare la coordinata utilizzazione dei servizi, degli uffici e dei presidi dell'unità sanitaria locale e di quelli convenzionati;

     7) formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

     Il responsabile del servizio veterinario partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione allorquando vengano trattati argomenti di particolare rilevanza relativi alla materia di sua competenza.

     I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

     I componenti dell'ufficio di direzione sono responsabili, in solido e con gli amministratori, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 4. (Uffici di segreteria).

     Gli organi dell'unità sanitaria locale, nonchè l'ufficio di direzione, si avvalgono di appositi uffici di segreteria, secondo le norme del regolamento dell'unità sanitaria locale.

     Per l'espletamento degli atti istruttori relativi all'esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione da parte dell'assemblea, di cui all'art. 28 della L.R. 12 agosto 1980, n. 87, è istituito, presso l'assemblea stessa, apposito ufficio la cui organizzazione è disciplinata con il regolamento previsto dall'art. 13 della succitata L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

 

     Art. 5. (Servizi dell'unità sanitaria locale).

     Il servizio è l'unità organizzativa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell'unita sanitaria locale.

     Ciascun servizio, in conformità al regolamento delle USL, può articolarsi nel proprio interno in uno o più uffici omogenei di intervento tenuto conto della dimensione dell'USL, della complessità delle funzioni di svolgere, nonchè delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale.

 

SERVIZI SANITARI

     1) Servizio di igiene pubblica e del territorio, di epidemiologia e di prevenzione:

     igiene ambientale, lotta all'inquinamento; igiene degli ambienti di vita e di lavoro; igiene della produzione, della distribuzione e del trasporto degli alimenti e delle bevande; profilassi delle malattie infettive; educazione sanitaria; epidemiologia e statistica sanitaria; coordinamento e promozione degli interventi di prevenzione.

     2) Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva:

     attività di consultori; attività per la procreazione libera e responsabile; protezione sanitaria della maternità e infanzia (preventiva, curativa e riabilitativa); medicina scolastica e prelavorativa; medicina sportiva.

     3) Servizio di medicina del lavoro:

     tutela e promozione della salute negli ambiti di lavoro; prevenzione, cura e riabilitazione, ai fini del recupero delle capacità residue di lavoro delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro.

     4) Servizio di medicina legale:

     medicina legale e fiscale.

     5) Servizi di assistenza sanitaria di base e di secondo livello: medicina di base, ambulatoriale e domiciliare; assistenza infermieristica domiciliare; medicina specialistica ambulatoriale e domiciliare; salute mentale; attività riabilitativa e assistenza agli anziani.

     6) Servizio di medicina ospedaliera.

     7) Servizio veterinario:

     controllo degli alimenti di origine animale; profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive del bestiame e delle zoonosi; assistenza zooiatrica. Al settore fanno capo le strutture operative per l'esercizio della profilassi, della polizia veterinaria per l'assistenza zooiatrica e il controllo sui prodotti di origine animale.

     8) Servizio farmaceutico:

     vigilanza e controllo sulla distribuzione dei farmaci e sull'applicazione dei relativi rapporti convenzionali; prontuari farmaceutici; predisposizione di piani di informazione scientifica, di educazione del farmaco e di aggiornamento professionale; armadi farmaceutici pubblici; vigilanza sulle farmacie pubbliche e private.

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

     1) Affari generali e legali, contenzioso:

     gestione degli affari di interesse generale e legale; contratti; contenzioso; biblioteca e documentazione; convenzioni previste dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833; funzioni di natura amministrativa non rientranti nella competenza di altri servizi.

     2) Servizio personale:

     gestione, formazione ed aggiornamento professionale del personale.

     3) Servizio economico-finanziario:

gestione economico-finanziaria generale e delle risorse; gestione servizio

di tesoreria e di cassa, bilanci e conto consuntivo; gestione, rilevazione

ed elaborazione dati economico-gestionali e vigilanza sugli uffici

economico-finanziari dislocati.

     4) Servizio provveditorato patrimoniale e tecnico:

     approvvigionamento per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'unità sanitaria locale; gestione servizi economali; tenuta inventari beni; vigilanza sugli uffici economali e di approvvigionamento eventualmente dislocati; manutenzione immobili e servizi tecnici.

     A ciascun servizio è preposto un responsabile che provvede alla direzione degli uffici ed al coordinamento dell'attività dei presidi, dipartimenti e distretti per le materie di competenza ed allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione dei programmi.

     In relazione alla popolazione residente nell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale provvede alla unificazione di due o più servizi - assicurando, comunque, lo svolgimento integrale delle funzioni proprie dell'unità sanitaria locale - istituendo servizi da un numero minimo di un servizio sanitario e un servizio amministrativo per le unità sanitarie locali con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, ad un numero massimo di 8 servizi sanitari e 4 servizi amministrativi per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a 200 mila abitanti

 

     Art. 6. (Profilo organizzativo dei servizi).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7. (Stabilimenti ospedalieri).

     Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture dell'unità sanitaria locale che provvedono in regime di ricovero, di ospedale diurno o ambulatoriale, alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazione degli infermi e partecipano alla tutela della salute in coordinamento con le attività degli altri presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

     Ciascuno di essi deve essere dotato dei requisiti minimi di cui all'art 19 della L. 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 8. (Ordinamento interno degli stabilimenti ospedalieri).

     Gli stabilimenti ospedalieri sono ordinati in divisioni, sezioni e servizi, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.

     Le divisioni, le sezioni ed i servizi affini e complementari anche se appartenenti a stabilimenti diversi, sono raggruppati nell'ambito dell'unità sanitaria locale in dipartimenti, sulla base dei criteri indicati in sede di programmazione sanitaria.

     I dipartimenti comprendono, altresì, sempre sulla base dei medesimi criteri di affinità e complementarietà, strutture e servizi esistenti presso i presidi extra-ospedalieri.

     Ciascun dipartimento è coordinato da un gruppo di lavoro del quale fanno parte i primari delle divisioni e dei servizi interessati, nonchè i rappresentanti dei servizi extra-ospedali interessati.

     Il gruppo sceglie al suo interno, con le modalità stabilite col regolamento deliberato dall'assemblea generale, il coordinatore, che rappresenta il dipartimento in seno all'organo di partecipazione o consultazione tecnica di cui al successivo art. 9.

     Il dipartimento realizza:

     a) l'integrazione funzionale tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari;

     b) il collegamento tra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali;

     c) la gestione delle attività sanitarie sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

     Fino all'emanazione del piano sanitario regionale di cui al secondo comma dell'art. 17 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa in materia ospedaliera.

 

     Art. 9. (Organo di partecipazione e consultazione tecnica).

     Al fine di realizzare il coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali è istituito un organo di partecipazione e consultazione tecnica per ciascuno dei servizi o gruppi di servizi, di cui al precedente art. 5.

     In particolare, l'organo di partecipazione e consultazione tecnica svolge i seguenti compiti:

     a) formula proposte per i programmi e i progetti-obiettivo relativi all'area di competenza;

     b) formula proposte per l'organizzazione del lavoro e le modalità degli interventi;

     c) riscontra trimestralmente i risultati conseguiti.

     L'organo di partecipazione e consultazione tecnica è composto:

     a) dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati;

     b) dai responsabili dei dipartimenti, dei presidi e degli uffici che funzionalmente sono collegati al servizio;

     c) dai rappresentanti dei sanitari e degli altri operatori, in rapporto alle specifiche professionalità, scelti nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

     Il regolamento dell'unità sanitaria locale può includere nell'organo di partecipazione e consultazione tecnica i rappresentanti di enti o istituzioni convenzionati, o esperti anche esterni.

     A ciascun organo di partecipazione e consultazione tecnica è preposto il responsabile del servizio.

 

     Art. 10. (Organizzazione distrettuale).

     La struttura del distretto sanitario di base è costituita:

     a) da operatori, singoli o in èquipes;

     b) da uno o più dipendenti per gli adempimenti amministrativi, in rapporto alle esigenze accertate.

     Gli operatori, di cui alla lett. a del precedente comma, sono dipendenti a tempo pieno o definito oppure convenzionati.

     Operano nel distretto: i medici di base, generici e pediatri; i medici di guardia; il personale sanitario non medico, compresi i terapisti della riabilitazione; gli ispettori di igiene; gli operatori sociali.

     Operano con prestazioni periodiche, in collegamento con gli operatori di cui al comma precedente: i medici specialisti; gli operatori dei centri di salute mentale; i veterinari; il personale odontoiatrico e odontotecnico; gli operatori dei consultori familiari; gli operatori dell'igiene ambientale, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     Gli operatori di cui al precedente comma possono essere compresi fra quelli operanti stabilmente nel distretto, secondo i criteri che saranno stabiliti con il piano sanitario regionale.

     Al distretto è preposto un responsabile sanitario che vigila sul funzionamento complessivo della struttura, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, provvede agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie.

     Il responsabile di distretto fa capo, sotto il profilo organizzativo, al responsabile di ciascun servizio competente.

 

          Art. 11. (Aree elementari).

     Il piano regionale sanitario, sulla base delle caratteristiche socio- economiche e geomorfologiche, prevede i criteri per l'istituzione di aree elementari subdistrettuali che le assemblee delle unità sanitarie locali possono istituire per garantire in ciascuna aggregazione urbana la continuità dell'assistenza sanitaria.

 

     Art. 12. (Presidi poliambulatoriali).

     Ai sensi degli artt. 25 e 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le attività specialistiche preventive, diagnostiche, curative e riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, di secondo livello, sono assicurate di norma dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa parte.

     Il poliambulatorio extraospedaliero o ospedaliero ha un bacino di utenza che comprende l'intera unità sanitaria locale, o comunque più distretti di base.

     Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, le attività specialistiche di cui al primo comma di norma sono assicurate dalla struttura ospedaliera, ove esista, o in sua assenza dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale limitrofa, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale.

     Le attività del poliambulatorio devono assicurare:

     1) gli interventi nel campo della prevenzione sistematica da realizzarsi in collaborazione con i servizi di base;

     2) la consulenza specialistica, con informazione bidirezionale fra medico di base e specialista ambulatoriale;

     3) l'utilizzazione di singoli specialisti in giorni e ore previste, ove se ne ravvisi la necessità, nell'ambito dei distretti di base;

     4) la consulenza specialistica domiciliare nei casi di necessità e nel territorio di competenza del poliambulatorio;

     5) le attività specialistiche di diagnosi e cura che non necessitino di ricovero, anche in regime di ospedale diurno;

6) le attività di medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;

     7) le attività di riabilitazione più complesse ambulatoriali e domiciliari collegate anche con le analoghe attività a livello di distretto sanitario di base, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze sanitarie della popolazione anziana e portatrice di handicaps.

     Per erogare le attività di cui sopra gli operatori sanitari medici e non medici agiscono singolarmente o in èquipes multidisciplinari anche in rapporto all'attuazione di progetti-obiettivo previsti nel piano sanitario regionale.

     Gli operatori del poliambulatorio, relativamente alle attività facenti capo a tale presidio, sono coordinati, sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 47 e 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, da un coordinatore e, sotto il profilo funzionale, dal competente servizio della unità sanitaria locale.

 

     Art. 13. (Collegamento tra le aree funzionali).

     Il comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali di base e di secondo livello extra ospedaliere con l'area delle funzioni ospedaliere, anche mediante l'individuazione, nei distretti e nei dipartimenti, di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro.

 

     Art. 14. (Integrazione dei servizi sanitari e sociali).

     In attesa della legge di organizzazione dei servizi sociali ed al fine di realizzare la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le attribuzioni in materia di assistenza sociale proprie dei comuni, possono essere esercitate dai comuni componenti l'associazione attraverso gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale [2].

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione presenta il piano regionale triennale dei servizi socio-assistenziali, da approvarsi con legge, con il quale saranno individuati i servizi da gestire al livello di associazione dei comuni, di cui all'art. 3 della L.R. 12 agosto 1980, n. 8, e prevede collegamenti che garantiscono programmi e progetti unitari, l'organizzazione unitaria degli interventi - in special modo nei distretti mediante l'istituzione di èquipes polifunzionali - nonchè la verifica dei programmi e degli interventi.

     I servizi sociali di assistenza domiciliare, diurna, in natura, economico-abitativa, nonché ogni altra forma di assistenza, anche integrativa, idonea a sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare, restano in ogni caso affidati alla gestione dei singoli comuni, in collegamento con i distretti sanitari di base.

     L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale approva il piano triennale per la gestione integrata dei servizi sociali, che è sottoposto al parere dei sindaci dei comuni facenti parte dell'associazione, riuniti in assemblea, prima dell'approvazione definitiva.

     Il servizio di assistenza sociale è retto da un responsabile che assume anche le funzioni di coordinatore sociale e in tale veste fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale. Esso viene nominato secondo criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 2 per gli altri coordinatori e con le modalità previste dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

     La gestione integrata si attua, comunque, con l'osservanza delle seguenti norme:

     a) i dipendenti addetti ai servizi sociali rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

     b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono distinte da quelle dell'unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;

     c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.

     All'individuazione del personale e dei beni da mettere a disposizione dell'unità sanitaria locale per i servizi socio-assistenziali integrati provvede ciascun comune d'intesa con l'unità sanitaria locale. In caso di mancato accordo, decide il Presidente della Regione.

     I comuni conferiscono all'unità sanitaria locale le quote finanziarie proprie ad essi assegnate, destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata, nonchè i beni e le attrezzature destinati a tali servizi alla data di entrata in vigore della presente legge:

     E' fatto divieto di procedere all'alienazione, o, comunque, alla sottrazione al vincolo di destinazione di servizi sociali dei beni di cui al precedente comma.

     Nelle more dell'attuazione della gestione integrata prevista dal presente articolo, i comuni coordinano la gestione dei propri servizi sociali con la gestione dei servizi sanitari.

     L'organicità dei rapporti tra servizi sanitari e sociali verrà definita sulla base della legge-quadro dell'assistenza.

 

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

E DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

 

     Art. 15. (Finalità).

     La Regione siciliana, al fine di una dinamica rappresentazione della realtà sanitaria e di raccogliere elementi idonei a valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi sanitari, attua un sistema informativo sanitario.

 

     Art. 16. (Criteri e obiettivi).

     Caratteristiche fondamentali del sistema sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione complessiva della realtà sanitaria al fine di individuare problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.

     Il sistema sanitario informativo persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

     - le indagini di tipo eziologico;

     - la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;

     - l'utilizzazione dell'informazione per i fini di educazione alla salute;

     - la valutazione globale dell'attività sanitaria.

     Tali obiettivi sono raggiunti con lo studio dei determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di un'attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.

 

     Art. 17. (Organizzazione e funzionamento).

     I livelli organizzativi ed operativi del sistema informativo sono i seguenti:

     - livello di base che ha il compito di raccogliere, ricomporre e far circolare l'informazione epidemiologica di base;

     - livello delle unità sanitarie locali che ha il compito di ricomporre e reintegrare l'informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, dai servizi distrettuali, dai settori non strettamente sanitari che con il sanitario interagiscono.

 

     Art. 18. (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale).

     E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:

     - promuovere l'istituzione, ai vari livelli del sistema sanitario, di opportuni e adeguati strumenti di osservazione epidemiologica periferica, tesi alla conoscenza delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano stati di malattie e di rischio;

     - recepire, dai vari livelli del sistema sanitario, qualsiasi messaggio che riguardi:

     a) l'andamento della salute e delle malattie nella popolazione; b) la consistenza delle strutture sanitarie;

     c) gli aspetti riguardanti la funzionalità delle strutture con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed alla domanda soddisfatta;

     d) gli aspetti di tipo relazionale tra i soggetti e il sistema sanitario;

     - effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi [3];

     - elaborare i dati provenienti dalle unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati;

     - fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario;

     - acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;

     - collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali;

     - assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale. L'osservazione e la ricerca epidemiologica, secondo programmi che saranno definiti dal comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 19, saranno attuate secondo i seguenti indirizzi fondamentali:

     - identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono alla insorgenza di malattie;

     - descrivere la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari in una comunità;

     - programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi, anche attraverso la sperimentazione campionaria di modelli di organizzazione sanitaria;

     - esplicare attività di consulenza in ordine alla materia di attribuzione nei confronti delle unità sanitarie locali, comprese quelle sedi di strutture multinazionali;

     - assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle unità sanitarie locali;

     - collaborare all'aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali nell'ambito delle discipline epidemiologiche ai sensi del successivo art. 20.

     L'osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi livelli del sistema informativo, anche in collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle norme previste dall'art. 24. Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia e costo-beneficio dei programmi intrapresi dalla Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione della pianta organica, ai progetti-obiettivo e ai piani di investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo regionale [4].

     L'Assessore regionale per la sanità può disporre indagini epidemiologiche direttamente o incaricare, per l'effettuazione delle predette indagini, altri enti pubblici a mezzo di convenzione.

 

     Art. 19. (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità).

     L'osservatorio epidemiologico regionale mantiene collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

 

     Art. 20. (Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico). [5]

 

     Art. 21. (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico).

     L'Assessorato regionale della sanità cura la pubblicazione di un notiziario, con periodicità almeno semestrale, del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

 

     Art. 22. (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico).

     Per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente titolo l'Assessorato regionale della sanità, fino all'adeguamento della struttura dello stesso Assessorato ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzato ad avvalersi temporaneamente di personale in posizione di comando degli enti e gestioni poste in liquidazione, degli enti ospedalieri e degli enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, in numero non superiore a 25 unità particolarmente qualificate per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale [6].

     Gli oneri relativi continuano a gravare sul Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 23. (Formazione del personale).

     L'Assessorato regionale della sanità, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

 

     Art. 24. (Comunicazioni di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale).

     Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sanitario nell'ambito del territorio della Regione siciliana sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.

     Per le indagini ed i dati forniti, è fatto salvo il vincolo del segreto professionale.

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE

 

     Art. 25. (Attività del sindaco quale autorità sanitaria locale).

     Il sindaco del comune, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei servizi della competente unità sanitaria locale, facendone richiesta all'ufficio di direzione e, in casi di urgenza, al responsabile del distretto, che vi provvedono e informano il presidente del comitato di gestione. Il distretto garantisce altresì al sindaco, anche attraverso la guardia medica, la continua reperibilità di un sanitario.

     L'ufficio di direzione formula, altresì, direttamente al sindaco le proposte per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza quale autorità sanitaria locale.

     Quando più unità sanitarie locali ricadono nello stesso comune, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, al fine di assicurare l'omogeneità dei servizi sul territorio dell'intero comune o su un territorio di estensione maggiore di quello di una singola unità sanitaria locale, si avvale del servizio multizonale corrispondente secondo il piano sanitario regionale.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1980, N. 87

 

     Art. 26.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 27.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 28.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 29.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 30.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 31.

     La tabella A allegata alla L.R. 12 agosto 1980, n. 87, è sostituita con la tabella A annessa alla presente legge.

     Il termine di cui all'art. 43 della L.R. 12 agosto 1980, n. 87, fermo restando, in quanto compatibili, le richieste già presentate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 32. La misura delle indennità di funzione previste dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1976, n. 27, in favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonché la misura delle indennità previste per i revisori dei conti, sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

 

     Art. 33.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 34.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 35.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato con art. 64 L.R. 9 maggio 1986, n. 22.

[2] V. art. 83 L.R. 18 aprile 1981, n. 69.

[3] Periodo aggiunto con art. 18 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[4] Periodo aggiunto con art. 18 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[6] V. art. 2 L.R. 5 agosto 1982, n. 103 ed art. 13 L.R. 27 dicembre 1985, n. 53.

[7] Modifica art. 3 L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[8] Sostituisce art. 4 ed aggiunge artt. 4-bis e 4-ter alla L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[9] Sostituisce art. 7 L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[10] Aggiunge art. 9-bis alla L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[11] Sostituisce art. 34 L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[12] Modifica art. 10 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[13] Articolo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. La sentenza n. 148 del 3-14 maggio 1985 della Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulle relative questioni.