§ 2.2.1 - L.R. 12 agosto 1980, n. 87.
Istituzione delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:12/08/1980
Numero:87


Sommario
Art. 1.  (Funzioni).
Art. 2.  (Ambiti territoriali).
Art. 3.  (Associazione dei comuni).
Art. 4.  (Elezione dell'assemblea generale dei comuni associati).
Art. 4-bis.  (Procedimento per l'elezione dell'assemblea generale).
Art. 4-ter.  (Disposizioni finanziarie e di rinvio per l'elezione dell'assemblea generale).
Art. 5.  (Durata in carica dell'assemblea dell'unità sanitaria locale).
Art. 6.  (Sostituzione dei componenti l'assemblea generale).
Art. 7.  (Prima seduta dell'assemblea generale).
Art. 8.  (Ineleggibilità e incompatibilità per l'assemblea generale).
Art. 9.  (Cause di ineleggibilità e di incompatibilità per il comitato di gestione).
Art. 9-bis.  (Incompatibilità per cumulo di uffici).
Art. 10.  (Gli organi dell'unità sanitaria locale).
Art. 11.  (L'assemblea generale).
Art. 12.  (Le competenze dell'assemblea generale).
Art. 13.  (Regolamento).
Art. 14.  (Elezione del comitato di gestione, del presidente e del vice presidente)
Art. 15.  (Competenze del comitato di gestione).
Art. 16.  (Funzioni del presidente del comitato di gestione).
Art. 17.  (Indennità ai componenti dell'assemblea generale).
Art. 18.  (Indennità al presidente, al vice presidente, e ai componenti del comitato di gestione).
Art. 19.  (Cumulo di indennità).
Art. 20.  (Organizzazione e gestione dei servizi multizonali).
Art. 21.  (Collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali).
Art. 22.  (Criteri di distrettualizzazione).
Art. 23.  (Funzioni dei distretti sanitari di base).
Art. 24.  (Consultazioni dei comuni).
Art. 25.  (Indirizzi della partecipazione).
Art. 26.  (Partecipazione a livello di distretto).
Art. 27.  (Informazioni statistiche).
Art. 28.  (Controllo sugli atti).
Art. 29.  (Controlli sostitutivi).
Art. 30.  (Poteri sostitutivi).
Art. 31.  (Verifiche e coordinamento della Regione).
Art. 32.  (Controlli ispettivi e di efficienza).
Art. 33.  (Relazione annuale e trimestrale).
Art. 34.  (Prima convocazione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni).
Art. 35.  (Elezione del comitato di gestione).
Art. 36.  (Nomina del presidente del comitato di gestione).
Art. 37.  (Comunicazione delle avvenute elezioni).
Art. 38.  (Costituzione delle unità sanitarie locali).
Art. 39.  (Trasferimenti dei beni ai comuni).
Art. 40.  (Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego).
Art. 41.      Al personale comandato alla data del 31 dicembre 1979 presso l'Assessorato regionale della sanità in esecuzione del combinato disposto di cui alla L. n. 386 del 17 agosto 1974 ed alla L.R. 3 [...]
Art. 42.      (Omissis)
Art. 43.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale diversa da [...]
Art. 44.      Tutti gli atti assunti dall'assemblea generale e dal comitato di gestione devono essere trasmessi in copia agli enti locali compresi nell'unità sanitaria locale.
Art. 45.      Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, determinati ai sensi della presente legge, potranno essere modificati quando saranno istituiti i liberi consorzi dei comuni, nel quadro [...]
Art. 46.      Per la costituzione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali nn. 34, 36, 60, 61 di cui alla tabella A prevista nel precedente art. 2, si adotta, nella prima applicazione della [...]
Art. 47.      Le unità sanitarie locali comprendenti una popolazione inferiore a 50.000 abitanti sono soggette a provvedimenti di conferma definitiva nel contesto delle finalità di cui al secondo comma [...]
Art. 48.      (Omissis)
Art. 49.      Sino a quando non sarà stato approvato il piano sanitario triennale regionale, per le piante organiche di cui al secondo comma dell'articolo 31
Art. 49-bis.      In sede di predisposizione del piano sanitario regionale triennale l'Assessorato regionale della sanità prevede le modalità per consentire ai cittadini residenti nel territorio di una frazione [...]
Art. 50.      All'onere derivante dall'art. 41 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, nella misura di lire cinquanta milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità di cui [...]
Art. 51.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.1 - L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

Istituzione delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

TITOLO I

ORDINAMENTO

 

Art. 1. (Funzioni).

     Alla gestione della tutela della salute nell'ambito della Regione siciliana si provvede a mezzo delle unità sanitarie locali, strutture operative costituite dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli o associati che, negli ambiti territoriali determinati ai sensi dell'art. 2, assolvono ai compiti previsti dalla L. 2 dicembre 1978, n. 833.

     Le unità sanitarie locali provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, ai compiti del Servizio sanitario nazionale ed in particolare:

     a) all'educazione sanitaria;

     b) alla formazione permanente del personale;

     c) all'igiene dell'ambiente;

     d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche o psichiche;

     e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

     f) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     g) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

     l) all'assistenza medico-specialistica, infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per malattie fisiche e psichiche;

     m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

     n) alla riabilitazione;

     o) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

     p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     g) alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli alimenti destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     r) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale, spettanti al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui all'art. 6, lett. z, della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

     s) a tutte le altre funzioni previste come proprie delle unità sanitarie locali dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi della Regione.

 

TITOLO II

AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 2. (Ambiti territoriali).

     L'ambito territoriale delle unità sanitarie locali, individuato in base ai criteri di cui all'art. 14 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, è determinato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

     Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con legge regionale, nell'ultimo semestre di gestione del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei comuni, con i criteri e le modalità di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 3. (Associazione dei comuni).

     Nel caso previsto dall'art. 15, terzo comma, lett. b, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge è costituita, per ciascun ambito territoriale, l'associazione dei comuni.

     Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione [1].

 

     Art. 4. (Elezione dell'assemblea generale dei comuni associati).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4-bis. (Procedimento per l'elezione dell'assemblea generale).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4-ter. (Disposizioni finanziarie e di rinvio per l'elezione dell'assemblea generale).

     Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale un compenso fisso di lire 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione corrisposto per i presidenti degli uffici di sezione, se dovuto [3]a.

     A ciascuno degli scrutatori ed al segretario è corrisposto, dal comune in cui ha sede l'ufficio, un compenso fisso di lire 100.000, al lordo delle ritenute di legge [3]a.

     Il comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale provvede al pagamento degli oneri per il trattamento economico dei componenti del seggio e per gli adempimenti di propria spettanza utilizzando acconti che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a erogare in misura non inferiore al 60 per cento delle spese presunte. Entro tre mesi dalla data delle elezioni lo stesso comune deve presentare documentato rendiconto.

     Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto applicabili, valgono le norme previste per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni con esclusione del numero minimo di candidature prescritto dall'art. 20, quinto comma, del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 [4].

 

     Art. 5. (Durata in carica dell'assemblea dell'unità sanitaria locale).

     L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e, in ogni caso, in concomitanza al rinnovo dei consigli comunali dei comuni costituenti la maggioranza della popolazione residente nell'unità sanitaria locale; è fatto salvo il caso di cui all'art. 30 della presente legge.

     Fino alla prima riunione della nuova assemblea generale, sono prorogati i poteri della precedente.

     La prima riunione è convocata con specificazione dell'ordine del giorno dal presidente uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età.

 

     Art. 6. (Sostituzione dei componenti l'assemblea generale).

     In caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente l'assemblea generale, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

 

     Art. 7. (Prima seduta dell'assemblea generale).

     L'assemblea generale nella prima seduta procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti; procede, quindi, alla elezione del presidente dell'assemblea e successivamente alla elezione del comitato di gestione con le modalità dell'art. 14 [5].

 

     Art. 8. (Ineleggibilità e incompatibilità per l'assemblea generale).

     Ai componenti dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.

 

     Art. 9. (Cause di ineleggibilità e di incompatibilità per il comitato di gestione).

     Oltre alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente per i consiglieri comunali non sono eleggibili a componenti del comitato di gestione:

     a) (Omissis) [6].

     b) (Omissis) [6].

     c) i deputati all'Assemblea regionale siciliana ed i consiglieri regionali;

     d) i presidenti ed i componenti della giunta esecutiva di comunità montana o di altro ente locale associativo sovracomunale;

     e) i sindaci ed assessori di comuni;

     f) i consiglieri comunali dei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale;

     g) i presidenti ed assessori di amministrazioni provinciali;

     h) i consiglieri provinciali di provincia nel cui ambito ricade l'unità sanitaria locale;

     i) i componenti elettivi o funzionari delle commissioni provinciali di controllo;

     l) i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità;

     m) i dipendenti di comuni che facciano parte dell'unità sanitaria locale;

     n) coloro i quali abbiano rapporti di lavoro subordinato, autonomo o convenzionato con l'unità sanitaria locale compreso il personale degli istituti e policlinici universitari e delle case di cura private;

     o) coloro che, personalmente od attraverso partecipazioni in società, abbiano rapporti economici diretti od indiretti con l'unità sanitaria locale;

     p) i magistrati della magistratura ordinaria e amministrativa e della Corte dei conti i quali esercitano la loro giurisdizione nel territorio dell'unità sanitaria locale.

     Al presidente ed al vice presidente del comitato di gestione, si applica la norma di cui all'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

     Le ipotesi di ineleggibilità previste nel presente articolo, qualora sopravvengano all'elezione, costituiscono causa di incompatibilità.

 

     Art. 9-bis. (Incompatibilità per cumulo di uffici).

     Qualora l'incompatibilità del componente l'assemblea generale o il comitato di gestione dipenda dal cumulo di uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro 15 giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa tale dichiarazione, nel termine stabilito, decade dalla carica ricoperta nell'unità sanitaria locale [7].

 

TITOLO III

GLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

     Art. 10. (Gli organi dell'unità sanitaria locale).

     Sono organi dell'unità sanitaria locale:

     1) l'assemblea generale;

     2) il comitato di gestione e il suo presidente;

     3) il collegio dei revisori dei conti [8].

 

     Art. 11. (L'assemblea generale).

     L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è costituita:

     a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;

     b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma terzo, lett. b, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 12. (Le competenze dell'assemblea generale).

     L'assemblea generale, organo di promozione ed indirizzo politico dell'azione complessiva dell'unità sanitaria locale, elegge il comitato di gestione e provvede al suo scioglimento e al rinnovo nei casi previsti dagli articoli 14, ultimo comma, e 30 della presente legge.

     L'assemblea elegge nel suo seno il presidente che convoca e presiede l'assemblea medesima, salvo il caso di unità sanitaria locale coincidente con un comune singolo, nel qual caso essa è presieduta dal sindaco.

     La sede dell'unità sanitaria locale è quella di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

     L'assemblea, con maggioranza di due terzi, può stabilire una sede diversa, entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

     L'assemblea generale approva:

     - i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

     - la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

     - i piani e programmi che impegnano più esercizi, la pianta organica del personale e le sue modifiche;

     - i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e le convenzioni, nonchè il regolamento interno di funzionamento di cui al successivo art. 13, lett. a;

     - il regolamento che disciplina le forme di partecipazione, di cui al successivo art. 13, lett. d.

     L'assemblea generale provvede all'articolazione del territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

     Emana altresì direttive generali vincolanti per il comitato di gestione.

 

     Art. 13. (Regolamento).

     L'assemblea generale, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, disciplina con proprio regolamento:

     a) l'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea, eventualmente anche mediante la costituzione di commissioni;

     b) l'organizzazione e il funzionamento del comitato di gestione; c) la pubblicazione di appositi bollettini per assicurare la pubblicità degli atti e altre forme di pubblicità delle attività dell'unità sanitaria locale;

     d) le forme e i modi di partecipazione democratica ai sensi dei successivi artt. 25 e 26;

     e) le modalità per l'effettivo esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione, di cui al successivo art. 28, che costituisce atto d'ufficio obbligatorio.

     I regolamenti dell'unità sanitaria locale sono adottati secondo lo schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, previo parere della competente Commissione legislativa.

     Nelle more dell'approvazione dei regolamenti e per quanto da questi non previsto, si applicano le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali.

     Per la validità delle sedute dell'assemblea è, in ogni caso, necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 14. (Elezione del comitato di gestione, del presidente e del vice presidente)

     Il comitato di gestione è composto da 11 membri quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da 30 membri; da 13 quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da 40 membri; da 15 quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da 50 membri.

     L'assemblea generale procede all'elezione dei membri del comitato di gestione.

     L'elezione del comitato di gestione ha luogo con il sistema proporzionale su liste presentate da uno o più componenti dell'assemblea.

     Per l'attribuzione dei componenti del comitato da eleggere, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti da eleggere, ottenendo così il quoziente.

     Si attribuiscono, quindi, a ogni lista, tanti componenti quante volte il quoziente risulti contenuto nel numero dei voti riportati da ciascuna lista. Ove risultino posti di componente del comitato non attribuiti, se ne accerta il numero e li si attribuisce alle liste con i maggiori resti.

     All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il posto di componente del comitato è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti e, a parità di questi ultimi, per sorteggio.

     I posti di componente attribuiti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. E' consentito, all'interno di ciascuna lista, di esprimere una preferenza.

     I componenti del comitato di gestione non possono essere componenti dell'assemblea.

     Nella prima seduta il comitato di gestione provvede all'elezione, nel proprio seno, del presidente e del vice presidente. All'elezione del presidente e del vice presidente si provvede con votazione separata.

     Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente o vice presidente il più anziano di età.

     Fino a quando tale elezione non sia avvenuta, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

     I componenti del comitato di gestione partecipano alle riunioni dell'assemblea generale senza diritto di voto.

     Se per dimissioni, decadenza o morte di un componente del comitato occorra procedere alla sostituzione, essa avviene con il primo dei non eletti della stessa lista cui apparteneva il componente da sostituire.

     Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati [2]3.

 

     Art. 15. (Competenze del comitato di gestione).

     Il comitato di gestione:

     a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale e le sue modifiche, i regolamenti e le convenzioni, al fine di sottoporli all'esame ed all'approvazione dell'assemblea generale;

     b) fissa i compiti e determina le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea generale e può attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a uno o più componenti;

     c) compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale, fatti salvi gli atti di competenza esclusiva dell'assemblea generale.

     La proposta di bilancio di previsione di cui alla lett. a del precedente comma deve essere accompagnata da una relazione contenente;

     1) informazioni e dati sulla qualità e quantità di servizi erogati con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

     2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

     3) specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla dotazione dei singoli capitoli di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

 

     Art. 16. (Funzioni del presidente del comitato di gestione).

     Il presidente:

     a) convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici e al loro buon funzionamento ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite da leggi o regolamenti;

     b) ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale;

     c) adotta, in caso di urgenza, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del comitato stesso alla prima riunione che deve, in ogni caso, essere convocata entro trenta giorni;

     d) cura i rapporti con i sindaci dei comuni interessati, su richiesta dei quali è tenuto a mettere a disposizione gli uffici e le strutture dell'unità sanitaria locale di cui abbiano bisogno per l'esercizio dei poteri ad essi spettanti quali autorità sanitarie locali, nonchè per l'esercizio di altri poteri loro propri, in quanto presuppongono accertamenti e rilevazioni sanitarie previste dalla legge.

 

     Art. 17. (Indennità ai componenti dell'assemblea generale).

     Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali dei comuni di corrispondente popolazione.

     Compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, secondo quanto previsto per i consiglieri provinciali dalla vigente legislazione regionale.

     La partecipazione a commissioni dell'assemblea comporta la corresponsione dell'indennità di presenza solo nel caso in cui siano espressamente previste nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 13.

 

     Art. 18. (Indennità al presidente, al vice presidente, e ai componenti del comitato di gestione).

     Al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale compete un'indennità di carica onnicomprensiva mensile, di ammontare pari a quella prevista dalla vigente normativa per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione.

     Al vice presidente compete un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente.

     Agli altri componenti del comitato di gestione compete un'indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al presidente.

     Al presidente, al vice presidente e ai componenti compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto previsto per i consiglieri provinciali dalla vigente legislazione regionale.

 

     Art. 19. (Cumulo di indennità).

     Le indennità di carica, di cui all'articolo precedente, non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

 

TITOLO IV

STRUTTURE MULTIZONALI

 

     Art. 20. (Organizzazione e gestione dei servizi multizonali).

     I presidi e i servizi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale che individua, altresì, le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

     La gestione delle strutture multizonali compete alle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

     Allorchè l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali, i bilanci preventivi, i piani e programmi e, in genere, tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi, sono adottate previa consultazione delle altre unità sanitarie locali interessate. A tal fine, i progetti relativi agli atti in questione sono ad esse inviati e le stesse esprimono il proprio parere formulando eventuali osservazioni

entro il termine di giorni 30. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

     Tale consultazione è altresì resa obbligatoria per gli atti che abbiano ad oggetto i presidi e servizi multizonali concernenti il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale o igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale interessata, nonchè per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 21. (Collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali).

     Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle unità sanitarie locali interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di apposito comitato di coordinamento, composto dai presidenti dei comitati di gestione delle stesse unità sanitarie locali o da loro delegati.

     Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.

     Altre forme di collegamento funzionale e di coordinamento sono stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali.

 

TITOLO V

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

IN DISTRETTI; PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

 

     Art. 22. (Criteri di distrettualizzazione).

     Le unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per le erogazioni delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento, di norma facendone coincidere il territorio con quello di uno o più comuni oppure con quello di uno o più quartieri, ai sensi della L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.

     A tal fine, sono da tenere presenti, di norma, i seguenti criteri:

     a) corrispondenza dell'area distrettuale ad una popolazione compresa, di norma, tra 35.000 e 50.000 abitanti; per le aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania tali limiti sono compresi, di norma, tra 100.000 e 200.000 abitanti [2]4;

     b) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali e a quartieri urbani;

     c) presenza di aree ad alto rischio;

     d) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;

     e) viabilità e sistema dei trasporti;

     f) localizzazione di strutture funzionali.

     L'applicazione dei criteri di cui al comma precedente va effettuata garantendo che ogni distretto comprenda una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità ed ai collegamenti con trasporti pubblici - avuto riguardo anche a particolari situazioni climatico- metereologiche - alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

     Con particolare riferimento al criterio di cui alla lett. a del secondo comma, possono prevedersi distretti riferiti a fasce di popolazione più elevate, se coincidenti con l'ambito territoriale di un quartiere, o meno elevate, purchè non inferiore a 5.000 abitanti, qualora non possano essere altrimenti garantiti ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

 

     Art. 23. (Funzioni dei distretti sanitari di base).

     I distretti sanitari di base provvedono all'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

     In particolare, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo precedente, rientrano fra le attività del distretto:

     - il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

     - l'igiene pubblica e ambientale, ivi compresa la tutela degli alimenti, le vaccinazioni, le altre forme di profilassi e di disinfezione e disinfestazione, nonchè le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

     - gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale e tossicodipendenze;

     - le attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative correnti, domiciliari semiassistite ed ambulatoriali;

     - la guardia medica notturna, prefestiva e festiva, e di assistenza nelle località turistiche;

     - la distribuzione dei farmaci;

     - l'informazione sanitaria, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini;

     - la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

     A livello di distretto si articola anche l'attività del consultorio familiare.

     Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

     Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

 

     Art. 24. (Consultazioni dei comuni).

     In attuazione dei principi fissati dall'art. 15, sesto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali assicurano la consultazione dei comuni sui progetti dei bilanci preventivi ed allegata relazione sui livelli assistenziali, dei conti

consuntivi, degli atti di programmazione che impegnano più esercizi, dell'articolazione del territorio in distretti sanitari di base e del regolamento che disciplina le forme di partecipazione.

     I comuni, entro 30 giorni dal ricevimento, esprimono il proprio parere sui contenuti degli atti suddetti.

 

     Art. 25. (Indirizzi della partecipazione).

     In attuazione dei principi fissati dagli art. 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.

     L'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

     a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti da rappresentanti delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione dei singoli servizi;

     c) realizzazione di un articolato sistema di informazione finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

 

     Art. 26. (Partecipazione a livello di distretto).

     La partecipazione a livello di distretto, disciplinata dal regolamento dell'unità sanitaria locale, garantisce forme di controllo democratico in attuazione del terzo comma dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     A tal fine il regolamento deve prevedere la concreta possibilità per tutti i soggetti di cui al citato terzo comma dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, di:

     - discutere con l'équipe distrettuale di base le relazioni annuali di attività, esprimendo valutazioni e proposte;

     - essere consultati dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, in sede di progettazione dei programmi dipartimentali;

     - suggerire programmi di interventi specifici per il distretto di competenza o formulare proposte per il miglioramento del funzionamento dell'efficienza dei servizi distrettuali.

 

     Art. 27. (Informazioni statistiche).

     I comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente alle unità sanitarie locali competenti per territorio le variazioni e le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari.

     L'Assessore regionale per la sanità provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

 

TITOLO VI

CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 28. (Controllo sugli atti).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 29. (Controlli sostitutivi).

     Quando gli organi dell'unità sanitaria locale omettono di compiere, entro i termini fissati dalla legge, un atto obbligatorio, l'Assessore regionale per la sanità diffida l'ente a provvedere fissando un ulteriore congruo termine. Decorso invano tale termine, l'Assessore provvede alla nomina di un commissario con l'incarico di compiere l'atto.

     Gli interventi sostitutivi di cui ai precedenti comma sono compiuti d'ufficio, o su richiesta dei soggetti interessati, o su rapporto della commissione provinciale di controllo.

 

     Art. 30. (Poteri sostitutivi).

     Qualora per normale scadenza o in relazione all'ipotesi di cui all'art. 14, ultimo comma, occorra procedere alla rinnovazione del comitato di gestione e l'assemblea non provveda entro 30 giorni, l'Assessore regionale per la sanità invita l'assemblea stessa a provvedere entro i 15 giorni successivi.

     Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il potere di compiere ogni atto necessario per la temporanea gestione dell'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la continuità dei servizi.

     Nominato il commissario straordinario, l'assemblea dell'unità sanitaria locale si riunisce esclusivamente al fine di procedere all'elezione del comitato di gestione e per l'esercizio del controllo di cui all'art. 28.

     Qualora l'assemblea non provveda alla nomina del comitato di gestione entro il termine perentorio di mesi tre il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della Giunta regionale, procede al suo scioglimento e il commissario straordinario assume temporaneamente anche i poteri dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente tutti gli atti adottati dal commissario straordinario devono essere sottoposti all'esame della commissione provinciale di controllo.

     Nel caso previsto dal precedente art. 11, lett. a, si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con le modalità previste dalla L.R. 18 marzo 1955, n. 17.

     Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento del comitato di gestione eletto dall'assemblea.

     Entro 60 giorni dallo scioglimento dell'assemblea generale l'Assessore regionale per gli enti locali, previa delibera della Giunta regionale, convoca il consiglio comunale o l'associazione dei comuni per il rinnovo dell'assemblea stessa, con le modalità di cui al precedente art. 4.

     Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni del piano sanitario regionale, o si trovi nell'impossibilità di funzionare, l'Assessore regionale per la sanità invita il presidente del comitato di gestione al rispetto delle leggi e del piano sanitario.

     Ove il comitato di gestione persista nel precedente atteggiamento, l'Assessore regionale per la sanità invita l'assemblea a revocare la fiducia al comitato stesso e a provvedere al suo rinnovo.

     Qualora l'assemblea non provveda, entro 60 giorni, al rinnovo del comitato di gestione, si applicano le disposizioni previste dal quarto, settimo e ottavo comma del presente articolo.

 

     Art. 31. (Verifiche e coordinamento della Regione).

     La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'unità sanitaria locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lett. c, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     A tale fine, i progetti dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal comitato di gestione, sono inviati, tramite l'Assessore regionale per la sanità, alla Giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro 30 giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo.

     Il comitato di gestione presenta all'assemblea gli atti di cui sopra corredati dal parere della Giunta regionale.

     Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea in contrasto con l'avviso espresso della Giunta regionale, ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono nulli.

     Il presidente e i componenti l'assemblea generale sono personalmente e solidalmente responsabili.

     La Giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare la uniformità dei servizi sul territorio regionale.

 

     Art. 32. (Controlli ispettivi e di efficienza).

     L'Assessore regionale per la sanità verifica l'efficienza gestionale delle attività delle unità sanitarie locali e la loro coerenza economico- finanziaria con il bilancio e con gli obiettivi programmatici. I relativi risultati sono segnalati, oltre che alle assemblee generali delle unità sanitarie locali interessate, alla Giunta regionale e al Presidente della Regione e, ove sussistano i presupposti, l'Assessore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti, a promuovere i procedimenti di responsabilità e i procedimenti disciplinari.

 

     Art. 33. (Relazione annuale e trimestrale).

     Entro il mese di marzo di ogni anno l'assemblea dell'unità sanitaria locale esamina ed approva una relazione, presentata dal comitato di gestione, sui livelli di prestazione erogate e sulle principali esigenze manifestatesi nel corso dell'anno precedente e la trasmette all'Assessore regionale della sanità.

     La relazione è redatta secondo criteri e modalità uniformi determinati annualmente dall'Assessore regionale alla sanità, sulla base di schede di rilevazione tipo a tal uopo predisposte.

     La relazione, oltre ad esporre in forma riassuntiva le parti fondamentali del bilancio, deve contenere i dati riguardanti il personale impiegato, anche in rapporto ai posti letto, all'assistenza in regime di day-hospital o ambulatoriale negli ospedali, il tasso di utilizzazione dei posti letto, la durata media della degenza, il costo medio per ricovero e per giornata-ricovero, il tasso di ospedalizzazione per abitante, la spesa media ospedaliera per cittadino residente, l'occupazione ospedaliera per abitante.

     La relazione di cui ai comma precedenti deve fornire i dati disaggregati concernenti l'erogazione dell'assistenza medica di base in forma diretta o convenzionata ambulatoriale e domiciliare, della specialistica diretta o convenzionata ambulatoriale e domiciliare, per singole specialità e per cittadino residente, anche in rapporto ai piani di attività avviati per la prevenzione delle malattie ed il recupero funzionale dei soggetti assistiti, i dati della spesa farmaceutica per abitante ed ogni altro elemento utile ai fini della verifica sulla gestione dell'unità sanitaria locale, nonché di un giudizio sull'assistenza sanitaria erogata e sullo stato di salute della popolazione.

     Il Presidente della Regione, sulla base degli elementi forniti dall'Assessore regionale per la sanità e delle relazioni di cui ai precedenti comma, entro il mese di maggio dei primi due anni di validità del piano triennale sanitario regionale, presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari nella Regione, ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Assemblea regionale siciliana esamina ed approva la relazione generale di cui al comma precedente, formulando indirizzi per la migliore attuazione delle finalità del piano sanitario regionale ed indicazioni per le eventuali modifiche o integrazioni del piano sanitario nazionale.

     Per il terzo anno di validità del piano regionale l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il mese di marzo esamina ed approva una relazione presentata dal comitato di gestione sui risultati dell'ultimo anno e più in generale una relazione sullo stato di attuazione nel triennio.

     Il Presidente della Regione, entro il mese di maggio del terzo anno di gestione del piano sanitario-regionale, previa deliberazione della Giunta di Governo, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente e delle relazioni dei due anni precedenti, presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi e le linee di politica sanitaria rilevanti ai fini della formazione del successivo piano sanitario.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE PER LA PRIMA COSTITUZIONE

DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E NORME FINALI

 

     Art. 34. (Prima convocazione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni).

     Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4-bis, l'Assessore regionale per la sanità fissa la data della convocazione per la prima seduta dell'assemblea generale da tenersi entro i successivi trenta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 7. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno 10 giorni prima della disposta seduta.

     Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, l'Assessore regionale per la sanità fissa una nuova convocazione per le sedute da tenersi entro i 15 giorni successivi. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno 5 giorni prima della disposta seduta [1]0.

 

     Art. 35. (Elezione del comitato di gestione).

     Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea generale, nella prima riunione convocata secondo le norme del precedente art. 34.

 

     Art. 36. (Nomina del presidente del comitato di gestione).

     Il comitato di gestione, eletto dall'assemblea ai sensi degli articoli precedenti, come primo atto procede all'elezione del presidente e del vice presidente, ai sensi del precedente art. 14.

     Fino a quando tale elezione non sia avvenuta, le funzioni di presidente, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

 

     Art. 37. (Comunicazione delle avvenute elezioni).

     Delle elezioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti viene data immediata comunicazione, oltre che alle commissioni provinciali di controllo, all'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 38. (Costituzione delle unità sanitarie locali).

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, costituisce le unità sanitarie locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 66 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere a e b, della predetta L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. b e c, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l'adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il decreto del Presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, è atto definitivo.

 

     Art. 39. (Trasferimenti dei beni ai comuni).

     I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti od istituti di cui all'art. 66, primo comma, lett. a e b, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione d'uso alla competente unità sanitaria locale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     A tale scopo, gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinato totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

     Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

     Ai fini dell'emissione del decreto di cui all'articolo precedente, le risultanze della ricognizione di cui ai precedenti comma vengono comunicate al Presidente della Regione nonché al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

     Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

     Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonchè dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario e previa diffida, da apposito commissario nominato dal Presidente della Regione.

 

     Art. 40. (Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego).

     Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente e all'art. 65, primo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione o di ammortamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi concessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, previa autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

     Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso della unità sanitaria locale e previa autorizzazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 41.

     Al personale comandato alla data del 31 dicembre 1979 presso l'Assessorato regionale della sanità in esecuzione del combinato disposto di cui alla L. n. 386 del 17 agosto 1974 ed alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27 è attribuito, a decorrere dal primo luglio 1980, un'indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso gli enti di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica.

 

     Art. 42.

     (Omissis) [2]2.

 

     Art. 43.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale diversa da quella in cui sono inclusi in base all'allegata tabella A, purchè territorialmente contigua.

     Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa.

     I comuni il cui territorio, in base alla tabella A allegata, è suddiviso in più di una unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti comma.

 

     Art. 44.

     Tutti gli atti assunti dall'assemblea generale e dal comitato di gestione devono essere trasmessi in copia agli enti locali compresi nell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 45.

     Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, determinati ai sensi della presente legge, potranno essere modificati quando saranno istituiti i liberi consorzi dei comuni, nel quadro della riforma dell'ordinamento amministrativo della Regione, al fine di ricomprenderli all'interno degli ambiti territoriali di questi ultimi.

     Alle modifiche di cui al precedente comma provvede con decreto il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa.

 

     Art. 46.

     Per la costituzione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali nn. 34, 36, 60, 61 di cui alla tabella A prevista nel precedente art. 2, si adotta, nella prima applicazione della presente legge, il metodo già previsto all'art. 4.

 

     Art. 47.

     Le unità sanitarie locali comprendenti una popolazione inferiore a 50.000 abitanti sono soggette a provvedimenti di conferma definitiva nel contesto delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 48.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 49.

     Sino a quando non sarà stato approvato il piano sanitario triennale regionale, per le piante organiche di cui al secondo comma dell'articolo 31 [1]1a, è necessaria l'autorizzazione con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa.

     Il parere della competente Commissione legislativa è obbligatorio.

     I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla Commissione sono adottati dall'Assessore regionale per la sanità, previa delibera motivata della Giunta di Governo.

 

     Art. 49-bis.

     In sede di predisposizione del piano sanitario regionale triennale l'Assessorato regionale della sanità prevede le modalità per consentire ai cittadini residenti nel territorio di una frazione ricadente nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale, diversa da quella della quale fa parte il comune di appartenenza, l'accesso in via normale ai servizi dell'unità sanitaria locale all'interno del cui ambito territoriale la frazione ricade [1]2.

 

     Art. 50.

     All'onere derivante dall'art. 41 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, nella misura di lire cinquanta milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

 

     Art. 51.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

TABELLA A [1]3

  INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

 

USL   Delimitazione ambiti territoriali        Popola-   Sede

       denominazioni comuni                     zione

                                                legale

1     Buseto Palizzolo, Custonaci, Fa-ignana,  131.125   Trapani

       Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani,

       Valderice, Erice

2     Pantelleria                              8.327     Pantelleria

 

3     Marsala, Petrosino                       79.994    Marsala

4     Mazara del Vallo, Gibellina, Vita,       59.413    Mazara del

       Salemi                                             Vallo

5     Castelvetrano, Campobello di Mazara,     62.597    Castelvetra

       Partanna, Poggioreale, Salaparuta,                 no

       Santa Ninfa

6     Alcamo, Calatafimi, Castellammare del              Alcamo

       Golfo

7     Caltabellotta, Menfi, Montevago,         68.859    Sciacca

       Sambuca di Sicilia, Santa Margherita

       Belice, Sciacca

8     Burgio, Villafranca Sicula, Calamonaci,  36.550    Ribera

       Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro,

       Lucca Sicula

9     Bivona, San Biagio Platani, Alessandria  26.725    Bivona

       della Rocca, Santo Stefano Quisquina,

       Cianciana

10    Casteltermini, San Giovanni Gemini,      25.282    Casteltermi

       Cammarata                                          ni

11    Agrigento, Aragona, Comitini, Favara,    135.010   Agrigento

       Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle,

       Raffadali, Santa Elisabetta, Siculiana,

       Realmonte, Sant'Angelo Muxaro

12    Campobello di Licata, Canicattì,         93.553    Canicattì

       Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto,

       Ravanusa, Camastra

13    Licata, Palma di Montechiaro             63.683    Licata

14    Bompensiere, Milena, Montedoro, San      37.495    San Cataldo

       Cataldo, Serradifalco, Marianopoli

15    Mussomeli, Acquaviva Platani,            28.365    Mussomeli

       Campofranco, Sutera, Vallelunga

       Pratameno, Villalba

16    Caltanissetta, Santa Caterina            102.813   Caltanisset

       Villarmosa, Delia, Resuttano, Riesi,               ta

       Sommatino

17    Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi         113.396   Gela

18    Cerami, Nicosia, Sperlinga, Gagliano     36.279    Nicosia

       Castelferrato, Troina [1]4.

19    Calascibetta, Enna, Villarosa,           64.158    Enna

       Catenanuova, Centuripe, Valguarnera

       Caropepe

20    Leonforte, Regalbuto, Agira, Nissoria,   46.536    Agira

       Assoro

21    Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina,    55.158    Piazza

       Pietraperzia                                       Armerina

22    Acate, Comiso, Vittoria                  78.490    Vittoria

23    Chiaramonte Gulfi, Giarratana,           84.302    Ragusa

       Monterosso Almo, Santa Croce Camerina,

       Ragusa

24    Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo         92.255    Modica

25    Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo  95.344    Noto

       Passero, Rosolini

26    Floridia, Siracusa, Solarino,            168.259   Siracusa

       Canicattini Bagni, Sortino, Palazzolo

       Acreide, Buccheri, Buscemi, Cassaro,

       Ferla, Priolo Gargallo

27    Augusta, Melilli                         43.689    Augusta

 

28    Caltagirone, Grammichele, Licodia        57.747    Lentini

       Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari,

       San Cono, San Michele di Ganzaria,

       Vizzini, Mineo

29    Carlentini, Francofonte, Lentini         87.700    Caltagione

30    Militello in Val di Catania, Castel di   57.877    Palagonia

       Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca,

       Scordia

31    Belpasso, Paternò                        56.086    Paternò

                                                          [1]5

32    Adrano, Biancavilla, Santa Maria di      57.145    Adrano

       Licodia

33    Gravina di Catania, Camporotondo Etneo,  56.871    Gravina di

       Mascalucia, Nicolosi, Pedara,                      Catania

       Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni La

       Punta, San Gregorio di Catania, San

       Pietro Clarenza, Trecastagni,

       Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande

34    Catania (comprende i quartieri: 2, 10,   91.357

       11, 13, 14 e 15) [1]6

35    Catania (comprende i quartieri: 3, 5,    191.591   Catania

       6, 7, 8, 9 e 12) ed i comuni di

       Misterbianco e Motta Sant'Anastasia

       [1]6

36    Catania (comprende i quartieri: 1, 4,    141.685

       16 e 17)

37    Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Acireale,  87.003    Acireale

       Aci Sant'Antonio, Santa Venerina

       Zafferana Etnea, Aci Catena

38    Calatabiano, castiglione di sicilia,     75.266    Giarre

       Fiumefreddo di sicilia, Giarre,

       Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte

       Etneo, Riposto, sant'Alfio

39    Bronte, Randazzo, Maletto [1]7           35.692    Bronte

40    Antillo, Casalvecchio Siculo,            59.437    Taormina

       Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi,

       Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti,

       Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia,

       Roccafiorita, Sant'Alessio Siculo,

       Santa Teresa di Riva, Savoca, Taormina,

       Motta Camastra, Francavilla di Sicilia,

       Roccella Valdemone, Malvagna, Moio

       Alcantara, Santa Domenica Vittoria, San

       Teodoro, Cesarò [1]7

41    Messina (comprende i quartieri: 6. 7.    188.285

       8. 9. 10. 11, 12 e 13 più i comuni di

       Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta)

       [1]8

42    Messina (comprende i quartieri: 1, 2,    100.013

       3, 4, 5 e 14 più i comuni di

       Roccalumera, Nizza di Sicilia, Itala,

       Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Alì, Alì

       Terme, Furci Siculo, Mandanici,

       Pagliara) [1]8

 

43    Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo,     66.025    Milazzo

       Monfor te San Giorgio, Pace del Mela,

       Roccavaldina, San Filippo del Mela, San

       Pier Niceto, Santa Lucia del Mela,

       Spadafora, Torregrotta, Valdi na,

       Venetico

44    Leni, Lipari, Santa Marina Salina,       12.230    Lipari

       Malfa

45    Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò,       67.199    Barcellona

       Caskoreale, Falcone, Fondachelli                   Pozzo di

       Fantina, Furnari Maz zarrà Sant'Andrea,            Gotto

       Merì, Montalbano Eiicona, Novara di

       Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore,

       Tripi

46    Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea,           53.588    Patti

       Librizzi, Mon tagnareale, Oliveri,

       Patti, Piraino, Raccuja, San Piero

       Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra,

       Floresta, Ucria

47    Castel di Lucio, Mistretta, Motta        26.418    Mistretta

       d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo

       Stefano di Camastra, Tusa, Capizzi [1]9

48    Alcara li Fusi, Capo d'Orlando, Capri    81.508    Sant'Agata

       Leone, Frazzanò, Galati Mamertino,                 di

       Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San             Militello

       Marco d'Alunzio, Sant'Agata di

       Militello, Tortorici, San Salvatore di

       Fitalia, Acquedolci, San Fratello,

       Caronia, Naso, Castell'Umberto [2]0

49    Campofelice di Roccella, Casteibuono,    45.540    Cefalù

       Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello,

       Lascari, Pollina, San Mauro Castelverde

50    Alimena, Bompietro, Castellana Sicula,   39.990    Petralia

       Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana,            Sottana

       Petralia Sottana, Polizzi Generosa,

       Blufi

51    Caccamo, Sciara, Termini Imerese,        61.329    Termini

       Trabia, Cerda, Caltavuturo, Sclafani               Imerese

       Bagni, Aliminusa, Montemaggiore

       Belsito, Scillato

 

52    Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia,    58.873    Bagheria

       Altavilla Milicia, Ficarazzi

53    Bisacquino, Campofiorito, Chiusa         30.910    Corleone

       Sclafani, Contessa Entellina, Corleone,

       Giuliana,Roccamena

54    Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia,   42.359    Lercara

       Vicari, Alia, Valledolmo, Roccapalumba,            Friddi

       Palazzo Adriano, Prizzi

 

55    Balestrate, Borgetto, Camporeale,        62.780    Partinico

       Giardinello, Montelepre, Partinico, San

       Cipirello, San GiuseppeJato, Trappeto

56    Carini, Capaci, Isola delle Femmine,     42.215    Carini

       Torretta, Terrasini, Cinisi

 

57    Misilmeri, Bolognetta, Marineo,          41.687    Misilmeri

       Baucina, Ciminna, Ventimiglia di

       Sicilia, Villafrati, Cefalà Diana,

       Godrano, Mezzojuso, Campofelice di

       Fitalia

58    Palermo (comprende i quartieri:          54.232

       Tribunali, Castellammare, Palazzo

       Reale, Monte di Pietà più il comune di

       Ustica) [2]1

59    Palermo (comprende i quartieri: Cuba,    109.360

       Calatafimi, Mezzommonreale, Villa

       Tasca, Altarello, Boccadifalco più i

       comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno,

       Monreale, Piana degli Albanesi, Santa

       Cristina Gela) [2]1

60    Palermo (comprende i quartieri: Zisa,    213.003   Palermo

       Noce, Malaspina - Palagonia, Politeama,

       Uditore Passo di Rigano, Borgo Nuovo,

       Cruillas (CEP) [2]1

61    Palermo (comprende i quartieri:          173.024

       Libertà, Resuttana - San Lorenzo,

       Tommaso Natale Sferracavallo,

       Pallavicino, Partanna Mondello,

       Montepellegrino, Arenella - Vergine

       Maria) [2]1

62    Palermo (comprende i quartieri: Oreto,   153.096

       Stazione, Santa Rosalia, Montegrappa,

       Settecannoli, Brancaccio, Ciaculli,

       Villagrazia, Falsomiele, più i comuni

       di Villabate, Lampedusa e Linosa)

 

 

 

 


[1] Comma sostituito con art. 26 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6

[2] Articolo abrogato con art. 12 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[3] Articolo abrogato con art. 12 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[3]3a Comma così sostituito con art. 4 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[3]3a Comma così sostituito con art. 4 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[4] Articolo aggiunto con art. 27 L.R. 6 gennaio 1981 n. 6 e, successivamente, così modificato con art. 5 L.r 30 dicembre 1986, n. 34.

[5] Articolo sostituito con art. 28 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.

[6] Disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. La sentenza n. 148 del 3-14 maggio 1985 della Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulle relative questioni.

[6] Disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. La sentenza n. 148 del 3-14 maggio 1985 della Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulle relative questioni.

[7] Articolo aggiunto con art. 29 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.

[8] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 30 maggio 1983, n. 45. V. nuove disposizioni nell'art. 4 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[2]23 Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 3 dicembre 1991, n. 45.

[2]24 Lettera così sostituita con art. 6 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[9] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 23 dicembre 1985, n. 52.

[1]10 Articolo sostituito con art. 30 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.

[2]22 Articolo abrogato con art. 13 L.R. 27 dicembre 1985, n. 53.

[1]11 Articolo impugnato, ai sensi dell'art. 28 St. Si., dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. La sentenza n. 148 del 3-14 maggio 1985 della Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulla relativa questione.

[1]11a Così modificato con art. 11 L.R. 27 maggio 1987, n. 32.

[1]12 Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 28 aprile 1981, n. 77.

[1]13 Sostituita con art. 31 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6.

[1]14 V. D.P. Reg. 22 agosto 1981, n. 141.

[1]15 V. D.P. Reg. 16 maggio 1985.

[1]16 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 139 e D.P. Reg. 4 settembre 1981, n. 143.

[1]16 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 139 e D.P. Reg. 4 settembre 1981, n. 143.

[1]17 V. D.P. Reg. 21 settembre 1984, n. 82.

[1]17 V. D.P. Reg. 21 settembre 1984, n. 82.

[1]18 V. L.R. 29 dicembre 1981 n. 180.

[1]18 V. L.R. 29 dicembre 1981 n. 180.

[1]19 V. D.P. Reg. 22 agosto 1981, n. 141 e D.P. Reg. 4 settembre 1981, n. 143.

[2]20 V. D.P. Reg. 14 maggio 1985.

[2]21 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 140.

[2]21 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 140.

[2]21 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 140.

[2]21 V. D.P. Reg. 22 luglio 1981, n. 140.