§ 1.2.14 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.
Modifiche alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:29/12/1975
Numero:87


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Il terzo comma dell'art. 23 della L. n. 29 del 1951 è soppresso.
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      In occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali [...]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.300 milioni e ricadenti nell'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il [...]
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.2.14 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

Modifiche alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(G.U.R. 31 dicembre 1975, n. 58).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 11.

     Il terzo comma dell'art. 23 della L. n. 29 del 1951 è soppresso.

     Le tabelle A ed E allegate alla stessa legge sono sostituite dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 13.

     In occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     Per la votazione degli elettori di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni vigenti per il rinnovo dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali [1]2.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [1]4.

     Al presidente ed ai componenti dell'Ufficio centrale regionale si applicano, oltre all'eventuale trattamento di missione, nelle nuove misure, gli onorari e le indennità rispettivamente stabilite con la citata legge per il presidente e per i componenti degli uffici centrali circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 54 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

 

     Art. 16.

     Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.300 milioni e ricadenti nell'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1974.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 4 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[2] V. art. 7 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[3] V. art. 8 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[4] V. art. 31 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[5] V. art. 10 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[6] V. art. 11 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[7] V. art. 12 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[8] V. art. 15 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[9] V. art. 16 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[1]10 V. art. 20 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[1]11 V. art. 44 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[1]12 Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 30 marzo 1981, n. 42.

[1]13 Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

[1]14 Comma abrogato con art. 8 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.