§ 1.2.16 - L.R. 30 aprile 1976, n. 44.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:30/04/1976
Numero:44


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      L'art. 14 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, è abrogato.
Art. 6.      Nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la [...]
Art. 7.      I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.
Art. 8.      Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i [...]
Art. 9.      Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 8, i seggi elettorali sono costituiti e composti in base alle norme della legislazione statale.
Art. 10.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.2.16 - L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(G.U.R. 30 aprile 1976, n. 23).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     L'art. 14 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, è abrogato.

     Per quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

     Art. 6.

     Nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura.

 

     Art. 7.

     I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

 

     Art. 8.

     Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari si applicano le seguenti disposizioni:

     1. il manifesto di cui all'art. 11 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29, modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, sarà affisso nella stessa data in cui sarà effettuata l'affissione del manifesto per l'indizione dei comizi per le predette consultazioni;

     2. terminate le operazioni di votazione di cui all'art. 47 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

     Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

     Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

     E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

     Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, dei plichi e dei sigilli delle urne, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto;

     3. le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 22 marzo 1951, n. 31, ad eccezione di quanto disposto dall'ultimo comma, non trovano applicazione;

     4. lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali avrà inizio subito dopo quello relativo alle predette consultazioni e dovrà essere ultimato entro 24 ore;

     5. all'ufficio elettorale di sezione non viene fornito il plico sigillato contenente il bollo della sezione previsto dal n. 1 dell'art. 22 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29. Tutte le operazioni di timbratura saranno effettuate con il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 9.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 8, i seggi elettorali sono costituiti e composti in base alle norme della legislazione statale.

     Il trattamento economico spettante al presidente, ai componenti ed al segretario del seggio sarà corrisposto nella misura prevista dall'art. 12 della L. 23 aprile 1976, n. 136, maggiorato di lire 10.000 per il presidente e di lire 5.000 per ciascun componente ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 10.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 13 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[2] V. art. 15 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[3] V. art. 19 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[4] V. art. 49 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.