§ 2.2.33 - L.R. 22 aprile 1986, n. 20.
Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:22/04/1986
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Salve restando le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le norme di cui alla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge [...]
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge sono ammessi al rimborso delle spese sostenute e documentate - in presenza delle condizioni e con le modalità e le procedure di cui all'art. 1 - [...]
Art. 3.      In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali prevista dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4, la disciplina di cui alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive [...]
Art. 4.      Le attribuzioni dell'assemblea generale di cui all'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche, sono svolte:
Art. 5.      All'elezione dell'assemblea prevista dall'articolo precedente, i consiglieri dei comuni costituenti l'associazione dei comuni concorrono in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per gli enti locali, previa apposita delibera della giunta regionale, stabilisce il giorno per l'elezione dell'assemblea di ciascuna unità sanitaria locale e la comunica ai [...]
Art. 7.      Gli organi di cui all'art. 4 esercitano le competenze di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 con le modalità e le procedure dalla stessa legge previste.
Art. 8.      Il comitato di gestione è composto da:
Art. 9.      Alle sedute del comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario.
Art. 10.      Fino all'insediamento delle assemblee e dei comitati di gestione eletti ai sensi della presente legge, restano in carica gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali, eletti ai [...]
Art. 11.      I concorsi e le selezioni previsti dagli articoli 13 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, debbono essere indetti non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 12.      Sono abrogati:
Art. 13.      Per quanto non previsto dagli articoli da 3 a 9 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche.
Art. 14.      L'art. 38 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
Art. 15.      Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, il Presidente della Regione è autorizzato ad avvalersi, anche in posizione di comando, di [...]
Art. 16.      Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, così come modificato dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, le parole «insufficienza renale e relativo trattamento [...]
Art. 17.      L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato con l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50, è sostituito dai seguenti:
Art. 18.      All'art. 17, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, sono aggiunte le parole: «che assolve anche la funzione di segretario».
Art. 19.      Il numero 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 1958, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 20.      Per l'applicazione dell'art. 2 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per spese scaturenti [...]
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.33 - L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche.

(G.U.R. n. 18 del 22 aprile 1986).

 

 

Titolo I

Disposizioni in materia di ricorso a presidi sanitari ubicati fuori dalla

Regione

 

Art. 1.

     Salve restando le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le norme di cui alla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, si applicano anche nei casi in cui, per motivi di comprovata urgenza medica, non sia stato possibile richiedere ed ottenere il preventivo riconoscimento di cui agli articoli dal 14 ter al 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. In tali casi la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle suindicate leggi regionali deve essere inoltrata, con le stesse modalità, entro trenta giorni dal rientro nella sede di residenza e valutata dalla commissione di cui all'art. 14 ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, così come modificata con la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66.

     Nei casi in cui la commissione riconosca, oltre alla esistenza dei motivi di urgenza medica, il diritto alla ammissione ai benefici delle leggi regionali citate, l'Assessore regionale per la sanità autorizza il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate e - ove vi siano aventi diritto - l'ammissione ai benefici della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202.

 

     Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge sono ammessi al rimborso delle spese sostenute e documentate - in presenza delle condizioni e con le modalità e le procedure di cui all'art. 1 - anche i casi di ricorso ad istituti di cura esistenti all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, verificatisi nel triennio precedente all'entrata in vigore della medesima. Le domande di ammissione ai suindicati benefici devono essere presentate dagli aventi diritto, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le istanze presentate nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, ed archiviate in quanto presentate dopo l'avvenuto ricovero, sono riesaminate d'ufficio.

 

 

Titolo II

Nuove disposizioni per le unità sanitarie locali

 

     Art. 3.

     In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali prevista dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4, la disciplina di cui alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche si applica con le modifiche ed integrazioni previste dagli articoli successivi.

 

     Art. 4.

     Le attribuzioni dell'assemblea generale di cui all'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche, sono svolte:

     - dal consiglio comunale, per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincida con quello del comune o di parte di esso;

     - da un'assemblea eletta dai consiglieri dei comuni partecipanti all'associazione dei comuni costituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche, per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale comprenda più comuni.

     L'assemblea è composta di:

     - 30 membri per le unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale risieda una popolazione fino a cinquantamila abitanti;

     - 40 membri per le altre unità sanitarie locali.

     I componenti dell'assemblea sono eletti tra i consiglieri dei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 5.

     All'elezione dell'assemblea prevista dall'articolo precedente, i consiglieri dei comuni costituenti l'associazione dei comuni concorrono in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti. A tal fine si divide il totale del voti validi conseguiti da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali per il numero dei consiglieri comunali assegnati alla lista stessa.

     Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso, costituisce la frazione di voto o il numero di voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano all'elezione. L'arrotondamento va fatto a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

     Quando ad un consigliere, in base ai calcoli effettuati ai sensi del precedente comma, venga attribuita una cifra che risulti unica tra quelle assegnate agli altri consiglieri dell'unità sanitaria locale, allo stesso verrà assegnata, invece della cifra così ottenuta, la cifra che più vi si approssimi tra quelle spettanti ai consiglieri di altre liste della stessa unità sanitaria locale. A parità di approssimazione, viene assegnata la cifra immediatamente superiore.

     Qualora alla costituzione delle unità sanitarie locali concorrono più comuni, dei quali uno il cui territorio sia suddiviso in più di una unità sanitaria locale, i consiglieri del comune medesimo partecipano alla votazione con un numero rapportato al numero dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali comprese nel territorio dell'unità sanitaria locale, calcolato col sistema di cui al presente articolo.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per gli enti locali, previa apposita delibera della giunta regionale, stabilisce il giorno per l'elezione dell'assemblea di ciascuna unità sanitaria locale e la comunica ai sindaci interessati per la pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso.

     Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, da emanarsi entro i successivi dieci giorni, viene stabilito il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun comune partecipano alla elezione, da calcolarsi secondo il primo comma del precedente articolo. Tale decreto viene comunicato alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per la preparazione delle liste elettorali, secondo un modello che sarà predisposto dallo stesso Assessorato.

     I sindaci, entro i trenta giorni antecedenti alla data stabilita per l'elezione dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, devono aver provveduto a diramare a ciascun consigliere elettore apposito avviso di convocazione, inviandone altresì copia alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per gli adempimenti inerenti alla preparazione delle liste elettorali. Sono da considerarsi elettori tutti i consiglieri in carica alla data di emanazione del decreto di fissazione della data di elezione.

     Nell'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, per la determinazione dei consiglieri in carica si fa riferimento alla data di emanazione dell'apposito decreto presidenziale.

     Nell'ipotesi di decadenza del consiglio, per la determinazione dei consiglieri in carica, si fa riferimento alla data in cui si sono verificate e fattispecie che comportano la decadenza del consiglio.

     Le liste dei candidati all'assemblea dell'unità sanitaria locale sono presentate da un consigliere elettore alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, nelle normali ore di ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.

     Con la lista deve essere anche presentato:

     a) il motto costituito da non più di cinque parole con il quale la stessa lista intenda contraddistinguersi;

     b) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato con l'indicazione del domicilio elettorale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da un cancelliere della pretura o dell'ufficio di conciliazione.

     Possono essere altresì indicati due rappresentanti di lista uno effettivo e l'altro supplente, per assistere alle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione.

     Il segretario del comune sede dell'unità sanitaria locale rilascia ricevuta della liste e degli atti presentati attribuendo un numero secondo l'ordine cronologico di presentazione e provvede a darne comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per la stampa delle schede di votazione.

     Le schede dovranno avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla legge regionale 6 gennaio 1981, n 6 e successive modifiche.

     L'ufficio elettorale è costituito da un presidente designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, da cinque scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale del comune sede dell'unità sanitaria locale e da un segretario scelto dal presidente.

     Le designazioni, nomine e scelte vengono effettuate secondo le procedure indicate agli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con esclusione dell'obbligo della stampa del manifesto di cui al citato art. 11.

     La votazione si svolge nella sala consiliare del comune sede dell'unità sanitaria locale.

     Alle ore sette del giorno per il quale è indetta la elezione, il presidente costituisce l'ufficio; si procede, quindi, alla autenticazione delle schede che vengono deposte in una cassetta, dopo averne controllato il numero ed il valore che devono coincidere con il numero degli elettori e con il valore del voto ad essi attribuito. Di ciò viene dato atto nel verbale. Indi il presidente dichiara aperta la votazione.

     Il presidente consegna all'elettore, che abbia esibito apposito avviso di convocazione e di cui sia stata riconosciuta l'identità personale, la scheda di votazione corrispondente al numero di voti rappresentati ed una matita copiativa.

     I consiglieri elettori possono esprimere fino a cinque preferenze nell'ambito della lista prescelta.

     L'elettore, espresso il voto, con la scheda deve restituire la matita.

     A misura che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori ne fa attestazione apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

     La votazione prosegue sino alle ore 16. Tuttavia gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche dopo trascorsa la detta ora.

     Dichiarata chiusa la votazione ed accertato il numero dei votanti, la lista di votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori, viene chiusa in un plico e rimessa alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale unitamente al plico delle schede autenticate e non utilizzate e al plico delle schede non autenticate.

     Compiute le operazioni di cui al precedente comma, si provvede alle operazioni di scrutinio e quindi al riparto dei seggi e alla proclamazione degli eletti. A questo scopo si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti della assemblea da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale.

     Si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti vengono, quindi, attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e in caso di parità di resti alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

     Stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'ufficio determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive preferenze. A parità di preferenze prevale il candidato più anziano di età.

     Indi il presidente proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria, quei candidati che hanno ottenuto le preferenze più elevate.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio è compilato verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari con tutti gli atti e la documentazione inerente alla votazione, è depositato nella segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale, mentre il secondo esemplare è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali.

     Dell'avvenuta elezione il sindaco del comune sede dell'unità sanitaria locale invia attestato ai candidati proclamati eletti. Della elezione viene data altresì comunicazione all'Assessorato regionale della sanità per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 34 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche e alla Commissione provinciale di controllo.

 

     Art. 7.

     Gli organi di cui all'art. 4 esercitano le competenze di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 con le modalità e le procedure dalla stessa legge previste.

 

     Art. 8.

     Il comitato di gestione è composto da:

     - cinque membri per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale comprenda una popolazione fino a 50.000 abitanti;

     - sette membri per le altre unità sanitarie locali.

     I componenti del comitato di gestione sono eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea di cui allo art. 4 tra cittadini aventi adeguata esperienza di gestione e/o direzione amministrativa documentata da un curriculum che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea, almeno cinque giorni prima della votazione.

     La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di componente del comitato di gestione.

     L'elezione del comitato di gestione ha luogo con il sistema proporzionale su liste presentate da uno o più componenti dell'assemblea.

     Per l'attribuzione dei componenti del comitato da eleggere, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti da eleggere, ottenendo così il quoziente.

     Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, tanti componenti quante volte il quoziente risulti contenuto nel numero dei voti riportati da ciascuna lista. Ove risultino posti di componente del comitato non attribuiti, se ne accerta il numero e li si attribuisce alle liste con i maggiori resti.

     All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il posto di componente del comitato è assegnato per sorteggio.

     I posti di componente attribuiti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. E' consentito, all'interno di ciascuna lista, di esprimere una preferenza.

     I componenti del comitato di gestione non possono essere componenti dell'assemblea.

     Entro i successivi otto giorni dall'elezione del comitato di gestione, l'assemblea procede all'elezione del presidente e del vicepresidente del comitato con votazioni separate nell'ambito dei componenti del comitato di gestione già eletti.

     In ciascuna votazione al primo scrutinio occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica; nelle eventuali votazioni successive è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     Fino a quando tale elezione non sia avvenuta, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente del comitato più anziano di età.

 

     Art. 9.

     Alle sedute del comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario.

     Alle sedute del comitato di gestione possono partecipare, senza voto consultivo, i componenti del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale [1].

 

 

Titolo III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 10.

     Fino all'insediamento delle assemblee e dei comitati di gestione eletti ai sensi della presente legge, restano in carica gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali, eletti ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche.

 

     Art. 11.

     I concorsi e le selezioni previsti dagli articoli 13 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, debbono essere indetti non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'art. 15, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     - dopo il secondo alinea è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     - dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Sono abrogati:

     - gli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche;

     - gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, con effetto dalla data della relativa entrata in vigore.

     E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione legislativa o regolamentare regionale comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 13.

     Per quanto non previsto dagli articoli da 3 a 9 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche.

 

     Art. 14.

     L'art. 38 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, il Presidente della Regione è autorizzato ad avvalersi, anche in posizione di comando, di personale delle unità sanitarie locali purché abbiano i requisiti di cui allo stesso art. 17, primo comma, primo alinea.

 

     Art. 16.

     Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, così come modificato dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, le parole «insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico» vanno interpretate nel senso che è consentito l'accesso dei pazienti affetti da insufficienza renale all'assistenza erogata in forma indiretta, anche nelle fasi della malattia che ancora non richiedono il trattamento emodialitico.

 

     Art. 17.

     L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato con l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     All'art. 17, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, sono aggiunte le parole: «che assolve anche la funzione di segretario».

 

     Art. 19.

     Il numero 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 1958, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Nella prima applicazione delle disposizioni del comma precedente del presente articolo la cessazione dalle funzioni per dimissioni o altra causa ivi prevista deve aver luogo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20.

     Per l'applicazione dell'art. 2 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per spese scaturenti dall'applicazione della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, cui si fa fronte, quanto a lire 4.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 42840 e, quanto a lire 1.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, codici pluriennali rispettivamente 05.05 «Piano sanitario regionale» e 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 10 L.R. 27 maggio 1987, n. 32.