§ 2.3.32 - L.R. 23 luglio 1977, n. 66.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:23/07/1977
Numero:66


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.


§ 2.3.32 - L.R. 23 luglio 1977, n. 66.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(G.U.R. 27 luglio 1977, n. 34).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Modifica art. 3 L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

[2] Aggiunge artt. 14-bis, 14 quater, 14-quinques e 14 sexies alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27.