§ 1.6.10 - L.R. 18 marzo 1955, n. 17.
Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:18/03/1955
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le norme sull'ordinamento amministrativo previsto [...]
Art. 2.      Base dell'ordinamento locale è il Comune.
Art. 3.      L'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli esistenti, le modificazioni dei loro territori e delle denominazioni sono stabilite con leggi della Regione, sentiti i Consigli comunali [...]
Art. 4.      L'istituzione di nuovi Comuni non può essere richiesta dalle popolazioni interessate se non concorrono le seguenti condizioni:
Art. 5.      Le modificazioni territoriali devono lasciare sussistere nel Comune diminuito gli elementi indicati nei criteri di cui all'articolo precedente.
Art. 6.      Alla sistemazione dei rapporti fra gli Enti interessati, compresa la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività, si provvede con decreto del Presidente della Regione, su [...]
Art. 7.      L'insediamento del Consiglio comunale avviene col giuramento dei Consiglieri di adempiere le funzioni con scrupolo e coscienza al solo scopo dell'interesse del Comune nel quadro generale di [...]
Art. 8.      La composizione del Consiglio e della Giunta comunale, la elezione del Sindaco e dei membri della Giunta sono regolate in conformità alle norme degli articoli 176, 177, 192, 193 e 205 del Testo [...]
Art. 9.      Sono riservate al Consiglio le seguenti materie:
Art. 10.      Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, e si riunisce in sessione ordinaria per deliberare nelle materie indicate all'articolo precedente.
Art. 11.      Di seguito a votazione di mozione di sfiducia, motivata, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, il Sindaco e la Giunta cessano dal loro ufficio e sino alla [...]
Art. 12.      Il Sindaco e gli Assessori rimangono sospesi di diritto dalle loro funzioni dalla data del rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora siano [...]
Art. 13.      I casi di ineleggibilità del Consigliere comunale sono quelli previsti dall'art. 84 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione [...]
Art. 14.      Il Consiglio comunale deve essere sciolto:
Art. 15.      Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale sono nominati un Commissario e un Vice Commissario, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non abbiano [...]
Art. 16.      Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:
Art. 17.      Le prerogative, le facoltà ed i compiti del Sindaco come Ufficiale di Governo sono mantenuti in conformità alle leggi nazionali e regionali.
Art. 18.      La Giunta comunale:
Art. 19.      La materia finanziaria, fino a quando non sarà provveduto alla riforma della vigente legislazione sulla finanza locale, è regolata dai seguenti principi:
Art. 20.      A norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione i Comuni sono associati in liberi Consorzi, con i requisiti, le condizioni e le modalità contenute nelle successive disposizioni. Essi hanno [...]
Art. 21.      I criteri per la istituzione della provincia sono i seguenti:
Art. 22.      La delega di funzioni amministrative dalla Regione ai liberi Consorzi, ai Comuni e agli enti, è data con legge regionale, la quale stabilirà le direttive generali dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 23.      Ogni Provincia ha un Consiglio, una Giunta ed un Presidente della Giunta.
Art. 24.      Con la entrata in vigore della legge delegata, sono costituiti i seguenti liberi consorzi:
Art. 25.      Fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto ad emanare le norme per la elezione dei Consigli provinciali, le Provincie istituite dal precedente articolo 20, saranno amministrate da un Delegato [...]
Art. 26.      In materia di attribuzioni della Provincia la legge delegata, senza pregiudizio delle competenze dei Comuni, potenzierà le funzioni della provincia specialmente in materia di opere pubbliche, [...]
Art. 27.      Al riguardo dello scioglimento del Consiglio provinciale il Governo terrà presenti i principi ed i criteri di cui innanzi agli articoli 14 e 15.
Art. 28.      La materia finanziaria è regolata dai seguenti principi:
Art. 29.      Presso ogni Provincia è istituita una Commissione di controllo sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli Enti Locali compresi nell'ambito territoriale della Provincia.
Art. 30.      Non possono far parte della Commissione di controllo:
Art. 31.      Il controllo di legittimità è esercitato dalla Commissione di controllo entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento amministrativo.
Art. 32.      Per la formazione di propri uffici le provincie si avvarranno dei dipendenti delle attuali amministrazioni provinciali e sino al completo assorbimento di essi, restando comunque garantiti i [...]
Art. 33.      Possono essere istituiti consorzi facoltativi ed obbligatori fra Comuni, fra Comuni e Provincie, ovvero fra Provincie secondo i principi ed i criteri di cui al testo unico della legislazione in [...]
Art. 34.      La Regione per l'esercizio delle sue funzioni amministrative può valersi degli uffici dei liberi consorzi, dei Comuni e degli altri enti locali, assegnando agli enti suddetti i mezzi per far [...]
Art. 35.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva che esprimerà il suo parere sullo schema di decreto presidenziale di approvazione delle norme delegate con la [...]
Art. 36.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.10 - L.R. 18 marzo 1955, n. 17.

Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali [*].

(G.U.R. 18 marzo 1955, n. 13).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le norme sull'ordinamento amministrativo previsto dall'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, uniformandosi ai principi ed ai criteri della presente legge.

     Il Governo della Regione è delegato a promulgare la legge delegata con le modificazioni conseguenti alla eventuale sentenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, e ciò entro un mese dalla sentenza medesima.

 

     Art. 2.

     Base dell'ordinamento locale è il Comune.

     Il territorio del Comune è l'ambito di estensione dell'attività amministrativa di esso e coinciderà, per quanto possibile, con l'area di attività sociale ed economica della popolazione.

 

     Art. 3.

     L'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli esistenti, le modificazioni dei loro territori e delle denominazioni sono stabilite con leggi della Regione, sentiti i Consigli comunali interessati.

 

     Art. 4.

     L'istituzione di nuovi Comuni non può essere richiesta dalle popolazioni interessate se non concorrono le seguenti condizioni:

     1) minimo di popolazione;

     2) sufficienza territoriale in rapporto ai servizi pubblici, all'espansione degli abitati, alle esigenze dello sviluppo economico;

     3) mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi.

 

     Art. 5.

     Le modificazioni territoriali devono lasciare sussistere nel Comune diminuito gli elementi indicati nei criteri di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 6.

     Alla sistemazione dei rapporti fra gli Enti interessati, compresa la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività, si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli Enti Locali, sentiti i Comuni interessati ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

 

     Art. 7.

     L'insediamento del Consiglio comunale avviene col giuramento dei Consiglieri di adempiere le funzioni con scrupolo e coscienza al solo scopo dell'interesse del Comune nel quadro generale di quelli della Regione e della Repubblica.

 

     Art. 8.

     La composizione del Consiglio e della Giunta comunale, la elezione del Sindaco e dei membri della Giunta sono regolate in conformità alle norme degli articoli 176, 177, 192, 193 e 205 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954 n. 9.

 

     Art. 9.

     Sono riservate al Consiglio le seguenti materie:

     SD 1) bilancio preventivo e conto consuntivo;

     SD 2) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con l'imputazione al fondo delle spese impreviste e con prelevamento dal fondo di riserva, meno che per le spese obbligatorie;

     SD 3) tributi comunali e regolamenti relativi;

     SD 4) emissioni di obbligazioni;

     SD 5) nomina dei revisori dei conti;

     SD 6) regolamenti organici del personale;

     SD 7) costituzione di consorzi o partecipazione ai medesimi o passaggio a consorzio diverso da quello cui il Comune appartiene;

     SD 8) richieste dirette a promuovere la costituzione di nuovi Comuni o le variazioni delle relative circoscrizioni territoriali;

     SD 9) alienazione ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi:

     SD a) la somma di L. 100.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

     SD b) la somma di L. 60.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000, ma non ai 200.000 abitanti, o, che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

     SD c) la somma di L. 30.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti;

     SD d) la somma di L. 10.000.000 per gli altri Comuni;

     SD 10) assunzioni dirette ed appalti di pubblici servizi;

     SD 11) regolamenti comunali e quelli concernenti le istituzioni appartenenti al Comune;

     SD 12) piani regolatori.

 

     Art. 10.

     Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, e si riunisce in sessione ordinaria per deliberare nelle materie indicate all'articolo precedente.

     Per la trattazione delle medesime materie, qualora l'urgenza di provvedere non ne consenta il differimento alla sessione ordinaria, il Consiglio può essere convocato dal Sindaco in seduta straordinaria, per sua determinazione o per deliberazione della Giunta municipale, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, se eletti col sistema maggioritario e di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, se eletti col sistema proporzionale.

 

     Art. 11.

     Di seguito a votazione di mozione di sfiducia, motivata, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, il Sindaco e la Giunta cessano dal loro ufficio e sino alla elezione del nuovo Sindaco o della nuova Giunta esercitano solo le funzioni di amministrazione ordinaria.

     Quando, per iniziativa dei Consiglieri, viene proposta la convocazione del Consiglio per discutere e deliberare su una mozione motivata di sfiducia, la richiesta di convocazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica.

 

     Art. 12.

     Il Sindaco e gli Assessori rimangono sospesi di diritto dalle loro funzioni dalla data del rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora siano imputati per qualsiasi reato previsto dal numero 7 dell'articolo 31 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, o per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale e con abuso di ufficio punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

     Il Sindaco e gli Assessori sono, altresì, sospesi di diritto qualora siano colpiti da mandato di cattura o si trovino in istato di carcerazione preventiva per pendenza di procedimento penale o per espiazione di pena limitatamente alla durata dello stato detentivo.

     Alla revoca del Sindaco e degli Assessori continuano ad applicarsi le norme previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 13.

     I casi di ineleggibilità del Consigliere comunale sono quelli previsti dall'art. 84 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, ad eccezione di quello contemplato al numero 8, al quale si intende sostituito il seguente:

     "Chi fu condannato per uno dei reati previsti dal numero 7 dell'art. 31 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, o per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale e con abuso di ufficio punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno, salvo che sia intervenuta riabilitazione".

     I motivi di ineleggibilità a Sindaco, sono quelli previsti nei primi quattro casi dell'articolo 204 del Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9.

     La qualità di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale si perde nel caso in cui sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

 

     Art. 14.

     Il Consiglio comunale deve essere sciolto:

     a) quando compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate;

     b) quando non corrisponda all'invito dell'autorità competente di sostituire la Giunta o il Sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni;

     c) quando abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e questi non siano stati sostituiti nei casi di legge.

     Lo scioglimento del Consiglio è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli Enti locali, previo parere del consiglio di Giustizia Amministrativa.

     Deve procedersi alla elezione del nuovo Consiglio entro il termine di tre mesi, prorogabile fino sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

     Il decreto di scioglimento e quello di proroga, preceduti dalla relazione, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e comunicati all'Assemblea Regionale.

 

     Art. 15.

     Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale sono nominati un Commissario e un Vice Commissario, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentanza, e non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a Consigliere.

     Il Commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta municipale e compie gli atti di competenza del Consiglio, che siano improrogabili. Questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.

     Le funzioni dalla legge demandate al Sindaco sono esercitate dal Commissario.

     Il Vice Commissario coadiuva il Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 16.

     Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

     1) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta;

     2) distribuisce fra gli Assessori gli affari sui quali la Giunta è competente a deliberare, potendo loro delegare determinate attribuzioni proprie ed, in ogni caso, vigilandone la regolare trattazione;

     3) dà esecuzione alle Consiglio comunale e della Giunta;

     4) rappresenta il Comune in giudizio;

     5) sovrintende agli uffici e alle istituzioni comunali e può sospendere gli impiegati salariati del Comune riferendone al Consiglio comunale ed alla Giunta secondo le rispettive competenze;

     6) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;

     7) nomina l'Assessore delegato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, anche nella presidenza della Giunta e del Consiglio nei casi di legge;

     8) adotta tutti i provvedimenti che siano obbligatori per legge.

 

     Art. 17.

     Le prerogative, le facoltà ed i compiti del Sindaco come Ufficiale di Governo sono mantenuti in conformità alle leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 18.

     La Giunta comunale:

     1) delibera la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno;

     2) predispone il bilancio preventivo;

     3) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;

     4) delibera su tutti gli altri affari attribuiti dalle vigenti leggi al Comune e che non siano affidati alla competenza del Consiglio comunale o del Sindaco;

     La Giunta delibera altresì sulle materie di competenza del Consiglio comunale nei casi di urgenza e di necessità salvo ratifica del Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

 

     Art. 19.

     La materia finanziaria, fino a quando non sarà provveduto alla riforma della vigente legislazione sulla finanza locale, è regolata dai seguenti principi:

     SD 1) sgravi degli oneri attualmente posti a carico dei Comuni per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione;

     SD 2) disciplina delle entrate tendente all'attuazione delle seguenti direttive:

     SD a) le imposte e sovrimposte sui fabbricati non rurali sono attribuite direttamente ai Comuni;

     SD b) la sovrimposta comunale sui terreni è fissata con aliquota uniforme per tutto il territorio della Regione, determinata annualmente con legge della Regione. Il gettito relativo è distribuito ai Comuni secondo quote capitarie variabili in relazione alla popolazione ed in particolare alla percentuale di essa addetta all'agricoltura.

     SD Gli scatti saranno calcolati tenendo conto anche delle attuali medie di entrate dei Comuni raggruppati in categorie per entità similari di popolazione;

     SD c) il settantacinque per cento del gettito dell'imposta fondiaria in ciascun esercizio è distribuito ai Comuni secondo categorie fissate in ragione di loro particolari condizioni di disagio e di onerosità dei servizi istituzionali.

     Per il primo triennio di applicazione della legge delegata è garantita, in ogni caso, a ciascun Comune una entrata pari a quella media conseguita per sovrimposta sui terreni nel triennio 1952-54.

 

     Art. 20.

     A norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione i Comuni sono associati in liberi Consorzi, con i requisiti, le condizioni e le modalità contenute nelle successive disposizioni. Essi hanno natura di enti pubblici non territoriali, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria. I liberi consorzi comunali esercitano le funzioni sinora devolute ai soppressi enti autarchici provinciali e le altre ad essi delegati dalla Regione.

     I liberi consorzi, organi di decentramento regionale, assumono la denominazione di "Provincie Regionali", e ciascun consorzio assumerà la denominazione di "Provincia di ...", cui segue il nome del Capoluogo. Essi sono sottoposti soltanto al controllo della Regione.

 

     Art. 21.

     I criteri per la istituzione della provincia sono i seguenti:

     a) capoluogo;

     b) minimo numero di comuni e di popolazione;

     c) contiguità di territorio fra i Comuni;

     d) affinità nei prevalenti interessi materiali e morali, rilevata esclusivamente dai Comuni che intendono associarsi.

     Il libero consorzio è costituito in Provincia, con legge della Regione.

     Anche il distacco di un Comune da una Provincia per essere aggregato ad un'altra, ha luogo con legge della Regione.

 

     Art. 22.

     La delega di funzioni amministrative dalla Regione ai liberi Consorzi, ai Comuni e agli enti, è data con legge regionale, la quale stabilirà le direttive generali dell'esercizio delle funzioni stesse.

 

     Art. 23.

     Ogni Provincia ha un Consiglio, una Giunta ed un Presidente della Giunta.

     Il Consiglio Provinciale è composto di un numero di membri eletti dai Consiglieri comunali appartenenti alla Provincia, col rispetto delle minoranze.

     Con legge della Regione saranno fissate le regole per la elezione dei Consigli provinciali.

 

     Art. 24.

     Con la entrata in vigore della legge delegata, sono costituiti i seguenti liberi consorzi:

     Provincia di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

     I suddetti consorzi sono composti dai comuni compresi nelle corrispondenti attuali circoscrizioni provinciali.

 

     Art. 25.

     Fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto ad emanare le norme per la elezione dei Consigli provinciali, le Provincie istituite dal precedente articolo 20, saranno amministrate da un Delegato regionale nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore agli Enti Locali.

     Ogni Delegato regionale è coadiuvato da una Consulta provinciale nominata con decreto dell'Assessore per gli Enti Locali composta:

     a) di n. 4 consultori, di cui almeno uno con la carica di Vice Delegato regionale, per le Provincie con popolazione non superiore a 500.000 abitanti;

     b) di n. 6 consultori, di cui almeno due con la carica di Vice Delegati regionali, per le Provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

     Art. 26.

     In materia di attribuzioni della Provincia la legge delegata, senza pregiudizio delle competenze dei Comuni, potenzierà le funzioni della provincia specialmente in materia di opere pubbliche, assistenza e beneficenza, pubblica istruzione.

 

     Art. 27.

     Al riguardo dello scioglimento del Consiglio provinciale il Governo terrà presenti i principi ed i criteri di cui innanzi agli articoli 14 e 15.

 

     Art. 28.

     La materia finanziaria è regolata dai seguenti principi:

     1) sgravio degli oneri posti a carico delle attuali provincie per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione;

     2) disciplina delle entrate tendente all'attuazione della sufficienza finanziaria delle provincie stesse.

 

     Art. 29.

     Presso ogni Provincia è istituita una Commissione di controllo sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli Enti Locali compresi nell'ambito territoriale della Provincia.

     La Commissione è composta da nove membri di cui cinque eletti dal consiglio provinciale, tre scelti fra categorie di funzionari di grado non inferiore al VII e da un Presidente nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore agli Enti Locali, scegliendolo dalle seguenti categorie:

     a) docenti universitari;

     b) magistrati a riposo;

     c) alti funzionari della Regione a riposo;

     d) giuristi di chiara fama.

     La Commissione ha sede nel capoluogo della Provincia.

 

     Art. 30.

     Non possono far parte della Commissione di controllo:

     a) i senatori e i deputati al Parlamento nazionale ed i deputati all'Assemblea regionale;

     b) i consiglieri provinciali o comunali, nonché gli amministratori di ogni altro ente locale sottoposto al controllo delle commissioni;

     c) gli stipendiati, i salariati ed i contabili della Provincia, dei Comuni e degli altri enti indicati alla precedente lettera b);

     d) gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria, nonché i loro parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado;

     e) i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo in carica.

 

     Art. 31.

     Il controllo di legittimità è esercitato dalla Commissione di controllo entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento amministrativo.

     Il controllo di merito si esplica, nei casi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

     Alla Commissione di controllo può altresì essere demandato il servizio ispettivo sulle amministrazioni provinciali, comunali e locali, nonché il controllo sostitutivo degli organi delle amministrazioni degli enti locali.

 

     Art. 32.

     Per la formazione di propri uffici le provincie si avvarranno dei dipendenti delle attuali amministrazioni provinciali e sino al completo assorbimento di essi, restando comunque garantiti i diritti quesiti del personale medesimo.

 

     Art. 33.

     Possono essere istituiti consorzi facoltativi ed obbligatori fra Comuni, fra Comuni e Provincie, ovvero fra Provincie secondo i principi ed i criteri di cui al testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, intendendosi tuttavia sostituiti agli organi indicati nel detto testo unico per la costituzione, controlli, modificazione ed estinzione dei consorzi stessi, gli organi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 34.

     La Regione per l'esercizio delle sue funzioni amministrative può valersi degli uffici dei liberi consorzi, dei Comuni e degli altri enti locali, assegnando agli enti suddetti i mezzi per far fronte alle spese relative.

 

     Art. 35.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva che esprimerà il suo parere sullo schema di decreto presidenziale di approvazione delle norme delegate con la presente legge.

     La Commissione sarà composta:

     a) dal Presidente dell'Assemblea regionale che la convoca e la presiede;

     b) da nove membri designati dalla Presidenza dell'Assemblea regionale;

     c) da un membro designato dal Presidente della Regione;

     d) da un membro designato dall'Assessore agli enti locali;

     e) da un membro designato dall'Assessore alle finanze.

     La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un Vice Presidente, ed un Segretario.

     La Commissione esprime il suo parere sull'articolato della legge delegata con il voto di maggioranza dei membri presenti regolarmente convocati almeno 24 ore prima della seduta.

     Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al VII appartenenti al ruolo dell'Assessorato agli Enti locali.

 

     Art. 36.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] La Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile in Sicilia la delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione; vedi le sentenze n. 32 del 1961, n. 51 del 1962, n. 45 del 1967 e le ordinanze n. 70 del 1974 e n. 26 del 1968.