§ 1.6.48 - L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.
Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'Amministrazione del Comune attraverso i Consigli di quartiere. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:11/12/1976
Numero:84


Sommario
Art. 1.  (Comuni interessati).
Art. 2.  (Organi).
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  (Regolamento).
Art. 5.  (Elezioni).
Art. 6.  (Elettorato attivo e passivo).
Art. 7.  (Liste elettorali).
Art. 8.  (Operazioni elettorali).
Art. 9.  (Decadenza o scioglimento).
Art. 10.  (Adempimenti della prima adunanza).
Art. 11.  (Pubblicità e presidenza delle adunanze).
Art. 12.  (Gratuità delle funzioni).
Art. 13.  (Funzioni proprie).
Art. 14.  (Funzioni delegate).
Art. 15.  (Deliberazioni).
Art. 16.  (Petizioni).
Art. 17.  (Uffici - Spese).
Art. 18.  (Disposizioni particolari).
Art. 19.  (Disposizioni transitorie).


§ 1.6.48 - L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'Amministrazione del Comune attraverso i Consigli di quartiere. [*]

(G.U.R. 14 dicembre 1976, n. 65).

 

Art. 1. (Comuni interessati).

     [Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Comunità locale in attuazione del principio di autonomia sancito dall'art. 128 della Costituzione e dall'art. 15 dello Statuto siciliano, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti possono deliberare di ripartire il territorio in quartieri esercitando il potere di organizzazione secondo princìpi di ampio decentramento.

     Possono essere costituite in quartieri, a prescindere dal numero degli abitanti dei Comuni, le frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del Comune.

     Qualora lo richieda la maggioranza assoluta degli elettori residenti nella frazione o borgata, sono costituite in quartieri le frazioni o borgate con almeno 500 abitanti, distanti dal capoluogo comunale non meno di 10 chilometri, e quelle che, con almeno 200 abitanti, a prescindere dalla distanza dal capoluogo, si trovino in un'isola diversa da quella in cui ha sede l'amministrazione comunale [1].

     Nei casi previsti dai precedenti commi i Sindaci sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali ed alla competente prefettura copia degli atti deliberativi divenuti esecutivi entro 30 giorni dalla data di esecutività degli stessi].

 

     Art. 2. (Organi).

     [Sono organi del quartiere:

     a) il Consiglio di quartiere;

     b) il Presidente.

     Il Consiglio rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere nell'ambito dell'unità del Comune.

     Il Presidente rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo].

 

     Art. 3. (Composizione).

     [Il Consiglio di quartiere è così composto:

     - nei quartieri con popolazione fino a 3.000 abitanti, da 10 consiglieri;

     - nei quartieri con popolazione da 3.001 fino a 10.000 abitanti, da 15 consiglieri;

     - nei quartieri con popolazione oltre 10.000 abitanti, da 20 consiglieri].

 

     Art. 4. (Regolamento).

     [Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli di quartiere sono disciplinati, per quanto non previsto nella presente legge, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale, da emanare entro tre mesi dalla ripartizione del territorio in quartieri.

     Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

     1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del quartiere;

     2) le funzioni deliberative delegate ai sensi del successivo art. 14;

     3) i programmi di massima con la determinazione dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni deliberative delegate ai sensi del citato art. 14;

     4) il rinvio, da parte del Comune, con i relativi termini, delle delibere dei Consigli di quartiere, adottate ai sensi del successivo art. 15;

     5) le materie ed il termine entro il quale il Consiglio di quartiere deve emettere i pareri obbligatori;

     6) la contabilità del quartiere in relazione alla gestione diretta di beni e di servizi;

     7) il diritto di petizione di cui al successivo art. 16;

     8) l'ordinamento degli uffici del quartiere di cui al successivo art. 17 e la composizione degli uffici in rapporto alle funzioni proprie e delegate].

 

     Art. 5. (Elezioni).

     Il Consiglio circoscrizionale [5] è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il Consiglio comunale.

     E' eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 ed alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo.

     Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti [5], ivi comprese quelle relative al regime delle spese.

     Il Consiglio circoscrizionale [5] esercita la sua attività e svolge la sua funzione fino all'insediamento del nuovo Consiglio circoscrizionale [5], salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 6. (Elettorato attivo e passivo).

     Sono elettori della circoscrizione [5] gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

     Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione [5].

     Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri di circoscrizione [5].

     La carica di Consigliere di circoscrizione [5] è in ogni caso incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

 

     Art. 7. (Liste elettorali).

     Le liste dei candidati per l'elezione dei Consigli di circoscrizione [5] devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione [5] che siano almeno:

     - 10, per i Consigli circoscrizionali [5] con popolazione fino a 3.000 abitanti;

     - 20, per i Consigli circoscrizionali [5] con popolazione da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

     - 30, per i Consigli circoscrizionali [5] con popolazione oltre 10.000 abitanti.

     Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

     Quando la elezione del Consiglio circoscrizionale [5] non si svolga contemporaneamente alla elezione del Consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso Consiglio.

     Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato conferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

 

     Art. 8. (Operazioni elettorali).

     L'elettore può esprimere una preferenza per i Consigli per i quali il numero dei Consiglieri da eleggere è fino a 10, due preferenze negli altri casi.

     Le schede per la votazione devono essere conformi al modello descritto nella tabella A e B allegate alla presente legge.

     Quando si svolgano in contemporaneità con le elezioni comunali, le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

     L'ufficio della sezione della circoscrizione [5] contrassegnato col numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del tribunale.

     L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti secondo le norme stabilite per la elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [5].

 

     Art. 9. (Decadenza o scioglimento).

     La fusione di due o più quartieri determina la decadenza dei rispettivi Consigli.

     La modifica territoriale di una circoscrizione [5], che dia luogo ad una variazione del numero dei Consiglieri ad esso assegnati, determina la decadenza del Consiglio.

     Il Consiglio altresì decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione [5].

     Il Consiglio è sciolto:

     a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

     b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il Presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.

     La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del Sindaco, previo parere del Consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate; ove il parere del Consiglio comunale non venga reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.

     Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione [5], il quale esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del Presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del Consiglio. Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio comunale [2].

     La decadenza o lo scioglimento del Consiglio comunale non comporta per tale fatto la decadenza o lo scioglimento dei Consigli circoscrizionali [5] che continuano ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Consigli circoscrizionali [5].

 

     Art. 10. (Adempimenti della prima adunanza).

     [Il Consiglio di quartiere tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della elezione.

     La convocazione della prima adunanza è disposta dal Sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

     Il Consiglio di quartiere, nella sua prima seduta, provvede:

     1) alla convalida degli eletti;

     2) al giuramento, secondo la seguente formula:

     «Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del quartiere, in armonia agli interessi della Repubblica, della Regione e del Comune»;

     3) all'elezione del Presidente.

     Per gli adempimenti di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per la convalida degli eletti, per il giuramento dei Consiglieri e per l'elezione del Sindaco, contenute nell'ordinamento regionale degli enti locali].

 

     Art. 11. (Pubblicità e presidenza delle adunanze).

     [Le adunanze sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente.

     In caso di assenza od impedimento, la presidenza delle sedute è assunta dal Consigliere più anziano per voti].

 

     Art. 12. (Gratuità delle funzioni).

     [I Consiglieri di quartiere esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione ed indennità; la loro carica è completamente gratuita.

     Ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni dell'art. 18 della L. 8 aprile 1976, n. 278].

 

     Art. 13. (Funzioni proprie).

     [Il Consiglio di quartiere esercita funzioni consultive e di propulsione dell'attività del Comune.

     In particolare:

     a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine esistenti nel quartiere;

     b) convoca, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti al quartiere;

     c) formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti il quartiere;

     d) esprime parere, su propria iniziativa o su richiesta della Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del Consiglio comunale;

     e) promuove studi e dibattiti sulle esigenze del quartiere;

     f) presenta ogni semestre al Sindaco una relazione sulle condizioni e sui bisogni del quartiere;

     g) sente periodicamente i responsabili delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, scolastiche, religiose, femminili, giovanili, sportive presenti ed operanti nel quartiere.

     Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio.

     Questo in particolare va reso:

     1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta comunale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la nettezza urbana e i trasporti urbani, nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

     3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zona; sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione, sulla localizzazione di uffici destinati a servizi sociali, riguardanti il quartiere;

     4) sui regolamenti comunali.

     Il Consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di quartiere non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

     Al Consiglio di quartiere può, inoltre, essere affidata la gestione contabile di fondi di economato per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale].

 

     Art. 14. (Funzioni delegate).

     [Il Consiglio comunale, a mezzo del regolamento di cui all'art. 4, può deliberare di attribuire ai Consigli di quartiere competenze mediante delega nelle seguenti materie:

     1) anagrafe e stato civile, polizia urbana;

     2) servizi igienico-sanitari;

     3) servizi socio-assistenziali;

     4) asili-nido, scuole materne;

     5) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;

     6) servizi sportivi e ricreativi;

     7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del Comune di interesse zonale per ciò che attiene alla utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

     8) altre materie riguardanti il quartiere che il Consiglio riterrà di decentrare.

     La delega è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.

     Ai consigli di quartiere, istituiti in frazioni o borgate o isole, siti in territori isolani diversi dall'isola in cui ha sede l'amministrazione comunale, le competenze nelle materie di cui al primo comma sono delegate di diritto. Con regolamento del consiglio comunale ne sono fissate le modalità di esercizio [3]].

 

     Art. 15. (Deliberazioni).

     [Le deliberazioni dei Consigli di quartiere sono rimesse agli organi comunali. Quelle relative a materie di cui al precedente articolo diventano, a tutti gli effetti, atti del Comune se, entro i termini fissati dal regolamento, non sono rinviati con osservazioni al Consiglio di quartiere.

     Sulle deduzioni del Consiglio di quartiere il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli].

 

     Art. 16. (Petizioni).

     [Gli elettori del Comune hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge. Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di duecento elettori nei Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti e da non meno di cinquecento elettori nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

     Gli elettori del quartiere possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al Consiglio di quartiere per quanto riguarda gli affari di sua competenza. Le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di un ventesimo degli elettori del quartiere.

     Il Consiglio comunale e il Consiglio di quartiere devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni.

     Per le petizioni e le proposte rivolte al Consiglio di quartiere si osservano altresì le norme previste dal regolamento di cui al precedente art. 4].

 

     Art. 17. (Uffici - Spese).

     [In ogni quartiere, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto. Il Consiglio comunale delibera l'assegnazione ai Consigli di quartiere del segretario e del personale scelti tra i dipendenti comunali.

     Le spese relative al personale, alla sede e ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi del quartiere, sono a carico del bilancio comunale.

     Sono altresì a carico del Comune le spese per l'elezione dei Consigli di quartiere.

     In caso di contemporaneità di elezioni di Consigli di quartiere, comunali e provinciali, le spese derivanti da adempimenti comuni sono ripartite tra Comune e Provincia nella misura di due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico della provincia].

 

     Art. 18. (Disposizioni particolari).

     [Gli artt. 70 e 71 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, non si applicano nei Comuni in cui siano costituiti i Consigli di quartiere, a decorrere dalla data di insediamento degli organi di quartiere].

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie).

     [In sede di prima istituzione le elezioni dirette dei Consigli di quartiere avranno luogo contemporaneamente alla prima rinnovazione del Consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed il regolamento di cui all'art. 4.

     Fino al rinnovo del Consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed ha provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 4, il predetto regolamento può prevedere che i quartieri siano retti da un Presidente e da un Consiglio che ha i poteri di cui all'art. 13.

     I Consiglieri di quartiere sono eletti dal Consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle liste che nelle ultime elezioni comunali abbiano ottenuto almeno un seggio.

     Per i raggruppamenti politici sorti dalla data delle ultime elezioni comunali, rappresentati in un ramo del Parlamento o nell'Assemblea regionale siciliana, l'attribuzione dei seggi ha luogo in rapporto alle rappresentanze consiliari con conseguente divisione proporzionale dei voti ottenuti in ciascun quartiere dalla lista di provenienza.

     Il Presidente è eletto dal Consiglio di quartiere nel suo seno con le modalità di cui all'art. 10 [4]].

 

 


[*] L'art. 6 L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, dispone:

[1] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 17 febbraio 1987, n. 5.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 L.R. 21 giugno 1978, n. 12.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Così modificato con art. 51 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[3] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 17 febbraio 1987, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 7 L.R. 12 giugno 1978, n. 12.