§ 2.1.37 - L.R. 28 febbraio 1986, n. 8.
Interventi nel settore della sanità per il rinnovamento, ammodernamento ed adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:28/02/1986
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano - da deliberarsi dalla Giunta regionale, previo parere [...]
Art. 2.      Il piano dovrà prevedere il completamento di opere già iniziate, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture ospedaliere e poliambulatoriali, la sostituzione, mediante la costruzione di [...]
Art. 3.      Il piano, approvato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, individua gli interventi da eseguire, il coordinamento dei medesimi con gli interventi già avviati, i tempi di [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato altresì, nei termini e con la procedura di cui all'art. 1, a predisporre un piano per il rinnovo, potenziamento ed adeguamento anche edilizio [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare a favore dell'unità sanitaria locale n. 42 la somma di lire 2.000 milioni per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili [...]
Art. 6.      Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, l'espressione «entro quarantacinque giorni» è sostituita con la seguente:
Art. 7.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1986-88, la spesa complessiva di lire 530.000 milioni, di cui lire 130.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986, [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.37 - L.R. 28 febbraio 1986, n. 8.

Interventi nel settore della sanità per il rinnovamento, ammodernamento ed adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.

(G.U.R. n. 10 del 1° marzo 1986).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano - da deliberarsi dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa - di interventi nel settore della sanità per il rinnovamento, completamento, ammodernamento ed adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali.

 

     Art. 2.

     Il piano dovrà prevedere il completamento di opere già iniziate, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture ospedaliere e poliambulatoriali, la sostituzione, mediante la costruzione di nuove sedi, di presidi ospedalieri esistenti e non più utilizzabili e la riconversione di questi ultimi per funzioni poliambulatoriali, per centri sanitari di distretto o per sedi delle unità sanitarie locali, nonché il potenziamento della rete poliambulatoriale ed il rinnovo tecnologico delle attrezzature ospedaliere e poliambulatoriali.

 

     Art. 3.

     Il piano, approvato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, individua gli interventi da eseguire, il coordinamento dei medesimi con gli interventi già avviati, i tempi di realizzazione, gli standards e le tipologie che devono essere osservati nella realizzazione dei presidi sanitari. Per la costruzione dei nuovi poliambulatori il piano deve attuare il coordinamento di tutte le strutture territoriali già previste in piani precedenti approvati con legge.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato altresì, nei termini e con la procedura di cui all'art. 1, a predisporre un piano per il rinnovo, potenziamento ed adeguamento anche edilizio dei servizi di pronto intervento e di emergenza gestiti dal Comitato regionale per la Sicilia della Croce Rossa Italiana.

     E' autorizzata la spesa di 300 milioni per il completamento delle opere in corso di definizione già programmate dall'Assessore delegato alla Presidenza nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 3, lett. a, e 4 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare a favore dell'unità sanitaria locale n. 42 la somma di lire 2.000 milioni per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili per il raggiungimento della piena funzionalità dell'ospedale «Piemonte» di Messina.

 

     Art. 6.

     Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, l'espressione «entro quarantacinque giorni» è sostituita con la seguente:

     (Omissis).

     Restano salvi gli atti che siano stati posti in essere dal Comitato di gestione delle unità sanitarie locali successivamente alla scadenza del termine previsto dal secondo comma del succitato art. 1.

 

     Art. 7.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1986-88, la spesa complessiva di lire 530.000 milioni, di cui lire 130.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986, lire 150.000 milioni a carico dell'esercizio 1987 e lire 250.000 milioni a carico dell'esercizio 1988, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio medesimo, quanto a lire 230.000 milioni, nel progetto 05.05 «Piano sanitario regionale», e quanto a lire 300.000 milioni nel progetto 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 30.000 milioni è destinata ad attrezzature ospedaliere e poliambulatoriali e la somma di lire 25.000 milioni alle finalità di cui all'art. 4.

     All'onere di lire 130.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.