§ 3.16.252 - L.R. 31 marzo 2001, n. 2.
Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:31/03/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili
Art. 2.  Contratti di diritto privato
Art. 3.  Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 6.  Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.252 - L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32.

(G.U.R. 31 marzo 2001, n. 14).

 

Art. 1. Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili

     1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

     2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.

     3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'articolo 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

     [4. Al comma 6, dell'articolo 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola "prioritariamente" è sostituita con la parola "esclusivamente". Le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.] [1]

     5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.

 

     Art. 2. Contratti di diritto privato

     1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.

     2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai contratti di cui al presente articolo, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione individuano, in base alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, i beneficiari della dote finanziaria di cui al comma 1.

     4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità:

     a) requisiti professionali richiesti;

     b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;

     c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a favorire ldei soggetti individuati che espongono difficoltà di accesso alla misura.

     [5. Gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, non possono stipulare i contratti di cui al presente articolo.] [2]

     6. Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

     7. In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura:

     a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei requisiti di legge;

     b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

     8. Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.

     9. Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo.

 

     Art. 3. Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti

     1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione" aggiungere le parole "ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla fine dell'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

     b) al comma 3 dell'articolo 15 la parola "mensile" è sostituita da "semestrale";

     c) dopo l'articolo 15 bis, introdotto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 15ter. 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se successiva".

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

     1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "Una stessa impresa può essere destinataria" sono sostituite dalle parole "I datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 possono essere destinatari";

     b) alla fine del comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente periodo: "È fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima legge regionale n. 30 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni";

     c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "Alle imprese" sono aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro". Inoltre le parole "contributi alle imprese per la formazione" sono sostituite da "contributi per la formazione";

     d) al comma 3 dell'articolo 19 le parole "dell'impresa beneficiaria" sono sostituite dalle parole "del beneficiario";

     e) alla fine del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi".

 

     Art. 6. Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili

     1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

     2. I servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, vengono integrati con tutti quelli richiamati dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[2] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.