§ 3.16.263 – L.R. 14 aprile 2006, n. 16.
Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:14/04/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili
Art. 2.  Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili
Art. 3.  Disposizioni in materia di assunzioni
Art. 4.  Contratti di diritto privato
Art. 5.  Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni
Art. 6.  Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore
Art. 7.  Modifiche di norme
Art. 8.  Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti
Art. 9.  Inquadramenti contrattuali
Art. 10.  Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio
Art. 11.  Adeguamento contrattuale per l'anno 2006
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Oneri per il personale regionale
Art. 14.  Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
Art. 15.  Impianti di dissalazione
Art. 16.  Interventi per la continuità territoriale
Art. 17.  Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo
Art. 18.  Personale Ente fiera di Palermo
Art. 19.  Finanziamento della spesa sanitaria
Art. 20.      1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 21.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 22.       1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.263 – L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.

(G.U.R. 21 aprile 2006, n. 21 - Supplemento Ordinario).

 

Titolo I

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

 

Art. 1. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili

     1. La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, così di seguito distinti:

     a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

 

     Art. 2. Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili

     1. Al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è istituito, su base provinciale, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:

     a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;

     b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di rapporto di lavoro;

     c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di assunzioni

     1. Al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, continuano a trovare applicazione per l'anno 2006, in conformità al piano triennale per le assunzioni, nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali calcolano il complesso delle spese di personale al netto di quelle previste al comma 199 del suddetto articolo 1 ed al netto delle spese per i lavoratori socialmente utili stabilizzati dopo il 1° gennaio 2004.

 

     Art. 4. Contratti di diritto privato [1]

     1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

     "6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".

     2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

     3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

     a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

     b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

     c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

     3 bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali [2].

     4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".

     5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

     "8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".

     6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

     7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

     8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.

 

     Art. 5. Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni

     1. I termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'articolo 2.

     3. Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogniqualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima.

     4. La graduatoria di cui al comma 3 è redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorità:

     a) utilizzazione in attività socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2;

     b) ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego;

     c) carico familiare;

     d) maggiore età.

     5. Ciascun lavoratore è inserito, previa domanda, nelle graduatorie di più enti secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 4.

     6. L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle società a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore

     1. Gli enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, possono istituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, senza oneri a carico del predetto fondo, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:

     a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;

     b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro;

     c) i lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

     2. Qualora alla data di approvazione della presente legge, siano in atto piani di stabilizzazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non ancora conclusi con atti definitivi da parte dei competenti organi istituzionali dei vari enti, è riconosciuta ai medesimi soggetti facoltà di scelta delle modalità di stabilizzazione che ritengano di maggiore tutela delle loro posizioni.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana le conseguenti direttive applicative.

     4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per le finalità di cui al comma 1, può concedere prioritariamente agli enti locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e agli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione incentivi e contributi avvalendosi delle risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro.

     5. La Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili.

 

     Art. 7. Modifiche di norme

     1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole "per il quale si è proceduto ad adottare" sono sostituite con le parole "destinatario di".

     2. Al comma 15 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite con le parole "pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".

 

     Art. 8. Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti [3]

     1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione [4].

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.

     3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Inquadramenti contrattuali

     1. Gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, possono procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, in conformità al piano triennale per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei limiti previsti dalla vigente normativa statale.

 

     Art. 10. Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio

     1. I consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato.

 

     Art. 11. Adeguamento contrattuale per l'anno 2006

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, per l'anno 2006, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il contributo di cui all'articolo 4 per consentire l'elevazione a ventiquattro ore dei contratti di diritto privato ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1, agli enti che ne facciano richiesta sulla scorta di esigenze istituzionali e previo assenso del contrattista.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si possono altresì applicare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prioritariamente ai soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché stabilizzati attraverso contratti a termine. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana, sentita la Commissione regionale per l'impiego, direttive applicative del presente comma conferendo priorità:

     a) ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) ai soggetti titolari di contratto di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) ai lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

     3. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da sei mesi a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.

 

     Art. 12. Norma finanziaria

     1. La spesa derivante dall'attuazione del Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell'articolo 6 per il quale sono utilizzate risorse extra-regionali, è posta a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che per il triennio 2006-2008 è incrementato di 21.150 migliaia di euro, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 16.150 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11, U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     2. Le disposizioni di cui al Titolo I si applicano esclusivamente ai soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'Agenzia regionale per l'impiego autorizza gli interventi previsti dal Titolo I previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nel triennio di riferimento.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 13. Oneri per il personale regionale

     1. Gli oneri quantificati con l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, sono incrementati, per il triennio 2006-2008, di 5.287 migliaia di euro annui, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 5.109 migliaia di euro con parte dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215722) e per l'importo di 178 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 nell'U.P.B. 4.2.1.5.3 per l'esercizio finanziario 2007 e nell'U.P.B. 4.2.2.8.1 per l'esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 14. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

     1. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004" sono sostituite con le parole "comitato di cui al decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004" e le parole "di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004." sono sostituite con le parole "di conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.".

 

     Art. 15. Impianti di dissalazione

     1. All'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, dopo le parole "approvvigionamento idrico" sono aggiunte le parole "compresi gli impianti di dissalazione"; dopo il periodo "suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente" sono aggiunte le parole "uno o"; dopo le parole "la gestione può essere assegnata" aggiungere la parola "direttamente"; dopo il periodo "ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" aggiungere "e del Decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate".

     2. I soggetti gestori degli impianti di dissalazione delle acque marine di Gela, Porto Empedocle, Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, a corrispondere ai componenti pro-tempore delle commissioni regionali per il controllo tecnico-economico dell'attività di gestione dei dissalatori, istituite in forza di convenzioni stipulate con la Regione, i compensi per l'attività svolta, già fissati con i decreti assessoriali di nomina. I relativi oneri trovano copertura nei costi fissi di gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.

 

     Art. 16. Interventi per la continuità territoriale

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2006/2008, quota parte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 36, comma 1, alla lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, relativa al cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

     Art. 17. Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo

     1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "alla data del 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "ed alla definizione di transazioni" e dopo le parole "migliaia di euro." sono aggiunte le parole "L'ammontare delle somme risparmiate è utilizzato per la gestione ordinaria dell'Ente.".

 

     Art. 18. Personale Ente fiera di Palermo

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro all'Ente autonomo fiera del Mediterraneo di Palermo per il pagamento dei salari, stipendi, oneri riflessi e per eventuali arretrati del personale, anche per le società controllate.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11 (U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766).

 

     Art. 19. Finanziamento della spesa sanitaria [5]

     1. Le assegnazioni dello Stato a titolo di concorso alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ad anni pregressi nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non assegnate alle aziende stesse negli esercizi di competenza, sono acquisite all'erario regionale fino a concorrenza dell'importo dei disavanzi coperti con oneri a carico del bilancio regionale per i medesimi anni e sono prioritariamente destinate al finanziamento della spesa sanitaria a carico della Regione all'eventuale integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nonché alla realizzazione di interventi previsti nell'Accordo di programma quadro "Società dell'informazione nella Regione siciliana". Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20.

     1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 21. Abrogazioni e modifiche di norme

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiungere le parole "nonché degli IACP".

     2. Il comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.

     3. Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in corrispondenza dell'articolo 18, comma 1, dopo le parole "Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca" sono aggiunte le parole "in misura corrispondente al 50 per cento per settore".

     4. Alla fine del comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi".

     5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

     "3bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.".

     6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "non prima del 31 dicembre 2005" sono inserite le parole "e non oltre il 30 giugno 2006".

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[5] Articolo così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.