§ 3.1.76 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 4.
Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:01/02/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica.
Art. 2.  Garanzie occupazionali.
Art. 3.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.76 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 4.

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

(G.U.R. 3 febbraio 2006, n. 6).

 

     Art. 1. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica.

     1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".

     2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:

     a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);

     b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;

     c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.

     3. Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si interpreta nel senso che il personale interessato deve essere utilizzato per tutto l'anno solare.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     5. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     6. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali, per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

     8. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso dell'ente ricevente, nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV).

 

     Art. 2. Garanzie occupazionali.

     1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25 marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall’esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l’anno 2006 prioritariamente finalizzate all’erogazione di servizi di pubblico interesse per l’erogazione di servizi all’utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l’anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell’area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data [1].

     4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

     5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

     6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9 octies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.