§ 3.16.48 - L.R. 27 dicembre 1969, n. 52.
Modifiche ed integrazioni alla L. 29 aprile 1949, n. 264, alla L.R. 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:27/12/1969
Numero:52


Sommario
Art. 1.      I privati e gli enti hanno obbligo di richiedere alle commissioni comunali della località dove saranno effettuate le prestazioni, previste dall'art. 6 della presente legge, i lavoratori da [...]
Art. 2.      La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.
Art. 3.      Ai fini dell'avviamento dei lavoratori per i quali non sia prevista la richiesta nominativa, le commissioni comunali determinano le graduatorie di precedenza, distinte per qualifica [...]
Art. 4.      In caso di variazione della qualifica nel corso del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, alla competente commissione di collocamento.
Art. 5.      Le commissioni provinciali previste dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1967, n. 2 sono integrate da un membro supplente per ogni rappresentante effettivo.
Art. 6.      E' istituito in ciascun Comune del territorio della Regione siciliana, presso la sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, una commissione di collocamento per l'avviamento al lavoro dei [...]
Art. 7.      Ciascuna commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
Art. 8.      Le commissioni di collocamento, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 3 della presente legge:
Art. 9.      Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, l'avviamento al lavoro è effettuato dalla commissione di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria prevista nell'art. 3 della [...]
Art. 10.      Dell'inosservanza agli obblighi della presente legge, accertata ai sensi del precedente art. 8, deve essere data immediata comunicazione dalla commissione comunale di collocamento o [...]
Art. 11.      Ai componenti le commissioni comunali di collocamento e al segretario è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000 per ogni seduta valida e per non più di due sedute alla settimana.
Art. 12.      Entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, i datori di lavoro e i titolari di aziende, ad eccezione dei coltivatori di cui alla L.R. 24 ottobre 1961, n. 18, devono comunicare alla [...]
Art. 13.      E' istituita la commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione che è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e in caso di sua assenza o [...]
Art. 14.      Per la corrente annata agraria le comunicazioni aziendali previste dall'art. 12 devono essere effettuate nel termine di giorni trenta dalla costituzione delle commissioni comunali.
Art. 15.      Le norme incompatibili con la presente legge si intendono abrogate.
Art. 16.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 650 milioni.
Art. 17.      In dipendenza del secondo comma del precedente articolo, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come [...]
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.48 - L.R. 27 dicembre 1969, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla L. 29 aprile 1949, n. 264, alla L.R. 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 dicembre 1959, n. 8.

(G.U.R. 27 dicembre 1969, n. 63).

 

Art. 1.

     I privati e gli enti hanno obbligo di richiedere alle commissioni comunali della località dove saranno effettuate le prestazioni, previste dall'art. 6 della presente legge, i lavoratori da assumere anche temporaneamente alle proprie dipendenze.

     (Omissis) [1].

     Le Amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici regionali e gli enti locali sono soggetti all'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per pubblico concorso.

     I nominativi degli assunti al lavoro compresi nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo devono essere comunicati, entro cinque giorni dall'assunzione, dai datori di lavoro alla commissione di collocamento del Comune ove il lavoratore risiede o nelle cui liste trovasi iscritto e alla commissione di collocamento del Comune in cui si svolgono i lavori.

 

     Art. 2.

     La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

     Le commissioni comunali di collocamento sono tenute a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicata.

     (Omissis) [2].

     I datori di lavoro, all'atto della richiesta, dovranno indicare la durata approssimativa del rapporto e dichiarare che le condizioni offerte ai lavoratori da assumere sono conformi a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti per ciascuna categoria e qualifica.

     I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla competente commissione i nominativi dei lavoratori licenziati o dimessi, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'avviamento dei lavoratori per i quali non sia prevista la richiesta nominativa, le commissioni comunali determinano le graduatorie di precedenza, distinte per qualifica professionale.

     L'ordine della graduatoria è stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria, con precedenza a coloro che hanno effettuato il minor numero di giornate lavorative.

     All'atto dell'avviamento al lavoro, il lavoratore sarà cancellato dalla graduatoria per esservi reiscritto, a fine occupazione, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate di lavoro effettuate.

     Copia della graduatoria deve essere affissa all'albo della sezione dell'ufficio provinciale del lavoro sede della commissione ed altra copia depositata nella segreteria del Comune.

     Le commissioni comunali provvedono, altresì, ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie, dandovi la pubblicità prevista nel comma precedente.

     I lavoratori possono trasferire la loro iscrizione nelle liste di collocamento di altro Comune della Regione siciliana, indipendentemente dal trasferimento effettivo della loro residenza.

     Le richieste di trasferimento debbono essere presentate alla commissione di collocamento del Comune di residenza o a quella del Comune d'immigrazione, che provvedono alle relative operazioni.

     Contro la formazione delle graduatorie possono ricorrere i lavoratori e i datori di lavoro che vi abbiano interesse. Il ricorso è proposto alla commissione provinciale di collocamento nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della graduatoria o della variazione della stessa.

 

     Art. 4.

     In caso di variazione della qualifica nel corso del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, alla competente commissione di collocamento.

     E' ammesso il passaggio della mano d'opera direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupata ad un'altra, previa autorizzazione della competente commissione comunale.

     Restano, comunque, salve le disposizioni dell'art. 2139 del codice civile.

 

     Art. 5.

     Le commissioni provinciali previste dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1967, n. 2 sono integrate da un membro supplente per ogni rappresentante effettivo.

     Alla segreteria di ciascuna commissione è addetto un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'ufficio stesso.

     Le commissioni decidono:

     1) sulla classificazione professionale dei lavoratori;

     2) sulle contestazioni relative alle richieste nominative;

     3) sui ricorsi proposti entro trenta giorni dall'emanazione dei provvedimenti delle commissioni comunali in merito alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, alla formazione della graduatoria e all'avviamento al lavoro.

     Avverso le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, il quale decide in via definitiva, sentita la commissione regionale prevista dall'art. 13 della presente legge.

     Su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le commissioni provinciali esprimono pareri e formulano proposte su ogni altra questione relativa al collocamento dei lavoratori nell'ambito provinciale e sulla formazione professionale dei lavoratori. Le commissioni durano in carica tre anni.

 

     Art. 6.

     E' istituito in ciascun Comune del territorio della Regione siciliana, presso la sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, una commissione di collocamento per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati anche in attività occasionali, saltuarie e stagionali.

     Su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro potranno essere istituite commissioni di collocamento per i lavoratori agricoli nelle frazioni comunali e nelle borgate delle città capoluogo.

     Le commissioni di collocamento sono nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale e la formazione professionale e l'emigrazione e sono composte:

     - da sei rappresentanti dei lavoratori, scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

     - da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, scelti su terne designate rispettivamente dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative [3].

     Le commissioni di collocamento durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

     Le commissioni di cui al secondo comma del presente articolo sono composte:

     - da cinque rappresentanti dei lavoratori agricoli scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

     - da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti.

     Le commissioni previste nel presente articolo, nella loro prima riunione, eleggono nel proprio seno il presidente.

     Le commissioni deliberano a maggioranza.

     Esercita le funzioni di segretario della commissione il dirigente della locale sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale ha voto deliberativo.

     Per la prima applicazione della presente legge, i decreti di nomina delle commissioni devono essere emessi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

     Le organizzazioni sindacali devono provvedere alla designazione dei componenti delle commissioni non oltre trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore provvede direttamente alla nomina.

 

     Art. 7.

     Ciascuna commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

     Le adunanze della commissione dovranno svolgersi in orari compatibili con l'attività lavorativa dei suoi componenti.

 

     Art. 8.

     Le commissioni di collocamento, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 3 della presente legge:

     a) provvedono all'avviamento al lavoro, avvalendosi del dirigente la locale sezione dell'ufficio del lavoro;

     b) esprimono pareri sulle materie previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della presente legge, nonché sulle questioni relative al collocamento della mano d'opera, che siano sottoposte al loro esame dal presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti;

     c) formulano proposte ed esprimono pareri agli uffici e agli enti all'uopo preposti in ordine a programmi e iniziative per l'incremento dell'occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;

     d) vigilano che i lavoratori avviati siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti e che siano osservate nei loro confronti le disposizioni previste dai contratti di lavoro, dagli accordi sindacali e dalle leggi vigenti in materia di lavoro, dandone comunicazione

- nel caso di infrazione - all'Ispettorato del lavoro competente per

territorio per i relativi accertamenti.

     Di tali accertamenti e degli eventuali provvedimenti adottati, gli Ispettorati anzidetti dovranno dare comunicazione, per conoscenza, alle commissioni.

 

     Art. 9.

     Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, l'avviamento al lavoro è effettuato dalla commissione di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria prevista nell'art. 3 della presente legge. A parità di giornate effettuate, costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico privi di occupazione e, a parità di questi, l'ordine di iscrizione nella lista di collocamento.

 

     Art. 10.

     Dell'inosservanza agli obblighi della presente legge, accertata ai sensi del precedente art. 8, deve essere data immediata comunicazione dalla commissione comunale di collocamento o dall'Ispettorato del lavoro al Presidente della Regione; questi, con proprio decreto, emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, e sentito l'Assessore competente per materia, dispone la sospensione di ogni contributo o agevolazione a carattere continuativo, o in corso di erogazione, concessi al datore di lavoro.

     Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi costituiti sui detti contributi o agevolazioni con atti di data certa.

 

     Art. 11.

     Ai componenti le commissioni comunali di collocamento e al segretario è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000 per ogni seduta valida e per non più di due sedute alla settimana.

 

     Art. 12.

     Entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, i datori di lavoro e i titolari di aziende, ad eccezione dei coltivatori di cui alla L.R. 24 ottobre 1961, n. 18, devono comunicare alla competente commissione comunale di collocamento le previsioni occupazionali dell'azienda per l'annata, distribuite per qualifica e periodo di occupazione.

     La commissione formula, anche sulla base delle comunicazioni aziendali, le previsioni di occupazione per l'annata agraria nell'ambito del territorio di propria competenza, stabilendo, nel caso di necessità, le quote di immigrazione che saranno concordate con le commissioni delle località finitime.

     I provvedimenti, relativi all'avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli e alla cessazione del rapporto, saranno comunicati nel termine di giorni cinque alle commissioni comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli previste dall'art. 4 del D.L.vo Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75 e successive modificazioni, per gli atti di loro competenza.

 

     Art. 13.

     E' istituita la commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione che è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e in caso di sua assenza o impedimento dal direttore regionale dell'Assessorato medesimo.

     La commissione è composta da sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti; dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione preposto al servizio collocamento, il quale esercita, altresì, le mansioni di segretario della commissione.

     Per ogni rappresentante effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.

     La commissione predetta ha i seguenti compiti:

     a) esprime pareri sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della presente legge;

     b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative dirette ad inserire nelle varie attività lavorative, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente minorati;

     c) esprime parere agli uffici e agli enti controllati dalla Regione in ordine a programmi ed iniziative per l'incremento dell'occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;

     d) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento, sottoposta all'esame dal Presidente.

     I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

 

     Art. 14.

     Per la corrente annata agraria le comunicazioni aziendali previste dall'art. 12 devono essere effettuate nel termine di giorni trenta dalla costituzione delle commissioni comunali.

 

     Art. 15.

     Le norme incompatibili con la presente legge si intendono abrogate.

 

     Art. 16.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 650 milioni.

     All'onere ricadente nell'esercizio in corso, previsto in lire 10 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 10833 del bilancio della Regione per l'anno 1969.

     All'onere di lire 650 milioni, per gli esercizi successivi, si fa fronte mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

 

     Art. 17.

     In dipendenza del secondo comma del precedente articolo, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 6 L.R. 21 settembre 1990, n. 36.

[2] Commi 3° e 4° abrogati con art. 6 L.R. 21 settembre 1990, n. 36.

[3] Comma così sostituito con art. 6 L.R. 12 marzo 1986, n. 12.